Gentile cliente,
lâaccordo di rinnovo del Ccnl del settore metalmeccanica industria sottoscritto il 5 febbraio 2021 ha ottenuto lâapprovazione nelle assemblee dei lavoratori (Comunicato del 15 aprile 2021). In seguito sono stati sottoscritti altri accordi che modificano e integrano il rinnovo. Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novitĂ inerenti agli aspetti retributivi e la classificazione del personale.
Â
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Codici contratto allâinterno del flusso UniEmens: aggiornamento da giugno 2021 LâInps, con messaggio n. 1987 del 19 maggio 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga giugno 2021, i seguenti nuovi codici dellâelemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens: Â
Â
Â
Â
Â
Â
(Inps, messaggio, 19/5/2021, n. 1987) |
Ispezioni: rafforzamento del potere di disposizione LâINL, con comunicato stampa del 3 maggio 2021, ha reso noto che intende rafforzare la missione istituzionale di tutela dei diritti e di promozione della legalitĂ dei rapporti di lavoro mediante lâutilizzo del potere di disposizione attribuito al personale ispettivo, ampliato dallâarticolo 12-bis, D.L. 76/2020, che ha integralmente sostituito lâarticolo 14, D.Lgs. 124/2004. LâIspettorato ricorda che la disposizione è un ordine con il quale lâorgano ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla Legge o dal Ccnl applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile, a seconda della criticitĂ evidenziata: il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto prescritto ripristinando la legalitĂ secondo le modalitĂ indicate non vengono irrogate sanzioni. (INL, comunicato stampa, 3/5/2021) |
COVID-19: stato di emergenza prorogato al 31 luglio 2021 Ă stata pubblicata sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che proroga al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso allâinsorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Delibera del Consiglio dei Ministri 21/4/2021, G.U. 30/4/2021, n. 103) |
Proroga di termini legislativi: Decreto in G.U. Ă stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 il D.L. 56 del 30 aprile 2021, che reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in particolare:Â Â
Â
Â
Â
(D.L. 30/4/2021, n. 56, G.U. 30/4/2021, n. 103) |
Regolamentazione del distacco tra UE e Gran Bretagna e dellâattivitĂ in piĂš Stati LâInps, con circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha fornito indicazioni relativamente alla gestione delle richieste di distacco nel Regno Unito e alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dellâesercizio di attivitĂ in 2 o piĂš Stati in seguito alla pubblicazione dellâaccordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la ComunitĂ europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA), valido dal 1° gennaio 2021. Lâarticolo SSC.11 del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale riconosce la possibilitĂ di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, contenute nellâarticolo SSC.10, ammettendo la fattispecie del distacco. In particolare, in deroga alle disposizioni generali e âcome misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordoâ, prevede per i lavoratori che svolgono lâattivitĂ lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dellâattivitĂ lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilitĂ di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. Tuttavia, le disposizioni dellâarticolo SSC.11 non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dellâUE nei rapporti con il Regno Unito, ma soltanto agli Stati che avranno comunicato allâUE lâintenzione di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A). A tale proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso lâinteresse dellâItalia a essere inclusa nellâelenco degli Stati (categoria A) che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validitĂ del Protocollo), delle norme sul distacco. LâIstituto, pertanto, esamina le situazioni di distacco rientranti nellâambito di applicazione dellâaccordo di recesso, la validitĂ delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, la possibilitĂ di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni. (Inps, circolare, 27/4/2021, n. 71) |
Sanzioni per corresponsione delle retribuzioni in contanti: non applicabile il cumulo giuridico LâINL, con nota n. 606 del 15 aprile 2021, si è espresso in merito alla possibilitĂ di applicare lâistituto del cumulo giuridico, ex articolo 8, L. 689/1981, al regime sanzionatorio previsto allâarticolo 1, comma 913, L. 205/2017, nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, indicati al comma 910 della medesima disposizione. LâIspettorato precisa che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l'articolo 8, comma 1, che estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico giĂ tipizzato in sede penale, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili a una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai allâarticolo 1, comma 910 ss., L. 205/2017, e le relative sanzioni, appaiono di per sĂŠ estranei alla materia previdenziale e assistenziale, cosicchĂŠ ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'articolo 8, comma 2, che prevede il cumulo giuridico anche per chi commette, in tempi diversi, piĂš violazioni della stessa o di diverse norme di Legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Infine, lâINL chiarisce che non può ritenersi applicabile, in via analogica, nemmeno la normativa dettata dallâarticolo 81, c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perchĂŠ lâarticolo 8, L. 689/1981, prevede espressamente tale possibilitĂ soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dellâintento del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perchĂŠ la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi. (INL, nota, 15/4/2021, n. 606) |
Â
Ă stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. 73 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, recante âMisure urgenti connesse allâemergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territorialiâ, c.d. Decreto Sostegni-bis.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.
Ă stata pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 (S.O. n. 21) la L. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. 41/2021, âMisure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19â, c.d. Decreto Sostegni.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse, tenuto conto delle novitĂ in sede di conversione in Legge
LâInps, con messaggio n. 1276/2021, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui allâarticolo 2, comma 2, D.L. 30/2021, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o in caso di attivitĂ didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi, a cui poi è seguita la circolare Inps n. 63/2021, che ha anche fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio. Con il messaggio n. 1642/2021, inoltre, lâInps ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilitĂ di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di âCongedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 â art. 2â.