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Gentile cliente,
l’accordo di rinnovo del Ccnl del settore metalmeccanica industria sottoscritto il 5 febbraio 2021 ha ottenuto l’approvazione nelle assemblee dei lavoratori (Comunicato del 15 aprile 2021). In seguito sono stati sottoscritti altri accordi che modificano e integrano il rinnovo. Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità inerenti agli aspetti retributivi e la classificazione del personale.

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Codici contratto all’interno del flusso UniEmens: aggiornamento da giugno 2021

L’Inps, con messaggio n. 1987 del 19 maggio 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga giugno 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:

 

  • 563, relativo al “CCNL per i lavoratori delle imprese dei settori ortofrutta, agrumarie e loro derivati - UNIAP” (codice CNEL H343);

 

  • 564, relativo al “CCNL ortofrutticoli ed agrumari – CONFLAVORO PMI” (codice CNEL H344);

 

  • 565, relativo al “CCNL aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti settori: alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini – CONFLAVORO PMI” (codice CNEL E01G);

 

  • 566, relativo al “CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro – CNL” (codice CNEL B01F);

 

  • 567, relativo al “CCNL per i marittimi imbarcati su unitĂ  da diporto per i servizi resi in ambito marittimo e di navigazione non commerciale - UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL I656);

 

  • 568, relativo al “CCNL per i lavoratori agricoli, florovivaisti, forestali e della pesca – UNILAVORO PMI” (codice CNEL A06D).

(Inps, messaggio, 19/5/2021, n. 1987)

Ispezioni: rafforzamento del potere di disposizione

L’INL, con comunicato stampa del 3 maggio 2021, ha reso noto che intende rafforzare la missione istituzionale di tutela dei diritti e di promozione della legalità dei rapporti di lavoro mediante l’utilizzo del potere di disposizione attribuito al personale ispettivo, ampliato dall’articolo 12-bis, D.L. 76/2020, che ha integralmente sostituito l’articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

L’Ispettorato ricorda che la disposizione è un ordine con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla Legge o dal Ccnl applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile, a seconda della criticità evidenziata: il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto prescritto ripristinando la legalità secondo le modalità indicate non vengono irrogate sanzioni.

(INL, comunicato stampa, 3/5/2021)

COVID-19: stato di emergenza prorogato al 31 luglio 2021

È stata pubblicata sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che proroga al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(Delibera del Consiglio dei Ministri 21/4/2021, G.U. 30/4/2021, n. 103)

Proroga di termini legislativi: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 il D.L. 56 del 30 aprile 2021, che reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in particolare: 

 

  • sono prorogati dal 30 aprile al 30 settembre 2021 i termini di validitĂ  dei documenti di identitĂ  con scadenza entro il 31 gennaio 2020;

 

  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo;

 

  • la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021;

 

  • è prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilitĂ  di svolgere con modalitĂ  semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

(D.L. 30/4/2021, n. 56, G.U. 30/4/2021, n. 103)

Regolamentazione del distacco tra UE e Gran Bretagna e dell’attività in più Stati

L’Inps, con circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha fornito indicazioni relativamente alla gestione delle richieste di distacco nel Regno Unito e alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in 2 o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA), valido dal 1° gennaio 2021. 

L’articolo SSC.11 del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, contenute nell’articolo SSC.10, ammettendo la fattispecie del distacco. In particolare, in deroga alle disposizioni generali e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo”, prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

Tuttavia, le disposizioni dell’articolo SSC.11 non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dell’UE nei rapporti con il Regno Unito, ma soltanto agli Stati che avranno comunicato all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A). 

A tale proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso l’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati (categoria A) che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo), delle norme sul distacco. 

L’Istituto, pertanto, esamina le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.

(Inps, circolare, 27/4/2021, n. 71)

Sanzioni per corresponsione delle retribuzioni in contanti: non applicabile il cumulo giuridico

L’INL, con nota n. 606 del 15 aprile 2021, si è espresso in merito alla possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico, ex articolo 8, L. 689/1981, al regime sanzionatorio previsto all’articolo 1, comma 913, L. 205/2017, nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, indicati al comma 910 della medesima disposizione.

L’Ispettorato precisa che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l'articolo 8, comma 1, che estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili a una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai all’articolo 1, comma 910 ss., L. 205/2017, e le relative sanzioni, appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale, cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'articolo 8, comma 2, che prevede il cumulo giuridico anche per chi commette, in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di Legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Infine, l’INL chiarisce che non può ritenersi applicabile, in via analogica, nemmeno la normativa dettata dall’articolo 81, c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l’articolo 8, L. 689/1981, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

(INL, nota, 15/4/2021, n. 606)

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. 73 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 (S.O. n. 21) la L. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. 41/2021, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, c.d. Decreto Sostegni.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse, tenuto conto delle novitĂ  in sede di conversione in Legge

L’Inps, con messaggio n. 1276/2021, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, D.L. 30/2021, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi, a cui poi è seguita la circolare Inps n. 63/2021, che ha anche fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio. Con il messaggio n. 1642/2021, inoltre, l’Inps ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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