LE NEWS DI LUGLIO 2021
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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
In G.U. la conversione in Legge del Decreto Riaperture È stata pubblicata sulla G.U. n. 146 del 21 giugno 2021 la L. 87 del 17 giugno 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in vigore dal 22 giugno 2021. Vengono abrogati i D.L. 56/2021 e 65/2021, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. (L. 17/6/2021, n. 87, G.U. 21/6/2021, n. 146) |
Lavanderie industriali: fissato il costo medio orario del lavoro Il Ministero del lavoro, con D.D. 38 del 16 giugno 2021, ha fissato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, con decorrenza dai mesi:
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 16/6/2021, n. 38) |
Installazione, manutenzione e gestione impianti: costo medio orario del lavoro da giugno 2021 Il Ministero del lavoro, con D.D. 37 del 16 giugno 2021, ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dal mese di giugno 2020. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 16/6/2021, n. 37) |
Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato L’Inps, con circolare n. 87 del 18 giugno 2021, ha offerto le indicazioni di carattere normativo, operativo e contabile in merito allo sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, per gli anni 2020 e 2021, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, previsto dalla L. 160/2019. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. La circolare, inoltre, fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. (Inps, circolare, 18/6/2021, n. 87) |
Agricoli: retribuzioni medie giornaliere ai fini previdenziali per l’anno 2021 Il Ministero del lavoro, con D.D. 10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province. Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2021, è determinato nella misura di 59,66 euro. Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’Ago per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella allegata al D.D. per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 10/6/2021) |
Manuale classificazione datori di lavoro: aggiornamento codici ATECO L’Inps, con messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021, ha integrato il Manuale di classificazione dei datori di lavoro con le nuove attività economiche classificate dall’Istituto di statistica (coltivazione idroponica e acquaponica). Il Manuale, inoltre, recepisce le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto in materia di inquadramento dopo il mese di gennaio 2017 (paragrafi 3 e seguenti del messaggio). (Inps, messaggio, 7/6/2021, n. 2185) |
Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta È stato pubblicato nella G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 il D.L. 77 del 31 maggio 2021, c.d. Decreto Semplificazioni, che prevede, tra le altre misure:
(D.L. 31/5/2021, n. 77, G.U. 31/5/2021, n. 129) |
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IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI |
Somministrazione vaccini anti COVID nelle farmacie: classificazione attività e denuncia di variazione L’Inail, con istruzione operativa n. 7665 del 15 giugno 2021, ha ricordato che nella Gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110, relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. L’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, prevista in via sperimentale per il 2021 dalla Legge di Bilancio 2021, o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla voce 2110, ma riconducibile alla voce 0311. Pertanto, tale attività , laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della Gestione Terziario. Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) con l’apposito servizio on line entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021. La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività come indicato nell’istruzione operativa in commento e a emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso. (Inail, istruzione operativa, 15/6/2021, n. 7665) |
Riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività : invio domanda tramite Pec L’Inail, con istruzione operativa n. 7640 del 14 giugno 2021, ha comunicato che il servizio on line OT20 per la richiesta di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività risulta temporaneamente non disponibile. Pertanto, la domanda di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività , ai sensi dell’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, può essere presentata, fino a nuova comunicazione, tramite Pec alla sede Inail competente, inviando il modulo “Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività (art. 1, comma 128, legge 147/2013). Mod. OT 20â€, pubblicato nella sezione Moduli e modelli del portale. Resta ferma la modalità di presentazione della domanda tramite l’apposito servizio on line “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio†per la riduzione dei contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps. (Inail, istruzione operativa, 14/6/2021, n. 7640) |
Esonero filiere agricole, pesca e acquacoltura: scadenze versamenti L’Inps, con messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021, è intervenuto in merito all’esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in relazione al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, come previsto dal D.L. 137/2020. Considerato che il riconoscimento dell’esonero, anche ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19â€), ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione, le scadenze dei versamenti dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero. Il differimento riguarda tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero. Con successivo messaggio l’Istituto comunicherà la disponibilità della domanda. (Inps, messaggio, 11/6/2021, n. 2263) |
Contributi artigiani e commercianti: differimento al 20 agosto L’Inps, con circolare n. 85 del 10 giugno 2021, ha offerto indicazioni in ordine al differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, previsto dall’articolo 47, D.L. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123/2021. La circolare fa seguito al messaggio n. 1911/2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. Pertanto, alla luce dell’articolo 47, D.L. 73/2021, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi. (Inps, circolare, 10/6/2021, n. 85) |
Partecipazioni a Srl da parte di artigiani e commercianti: utili esclusi da base imponibile contributiva L’Inps, con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha espresso un significativo cambio di orientamento, comunicando che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali da parte di iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, D.L. 384/1992, e, pertanto, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva. La circolare recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 7476/2020, che ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. L’Istituto precisa che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno d’imposta 2020.  (Inps, circolare, 10/6/2021, n. 84) |
Aziende private del gas: versamento del contributo straordinario L’Inps, con circolare n. 82 dell’8 giugno 2021, ha comunicato i criteri per la ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo Gas, sulla base del D.I. 5 aprile 2017. (Inps, circolare, 8/6/2021, n. 82) |
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI |
D.L. Sostegni: differimento termini decadenziali dei trattamenti connessi all'emergenza COVID-19 L’Inps, con messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. Sostegni, alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha illustrato gli indirizzi che attengono al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha fornito le relative istruzioni operative. Inoltre, ha offerto indicazioni in ordine alla portata della previsione di cui all’articolo 7, D.L. 79/2021, relativa al finanziamento degli ammortizzatori sociali. L’articolo 8, comma 3-bis, D.L. 41/2021, ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 (Cigo, Cigd, assegno ordinario, Fondi di solidarietà bilaterali, Fis, Cisoa) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Poiché le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline. Per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, D.L. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi. I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41†e “SR43†semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. Con riferimento ai modelli “SR41†e “SR43†semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva comunicazione. (Inps, messaggio, 16/6/2021, n. 2310) |
Indennità una tantum e sospensione meccanismo riduzione NASpI ex D.L. 73/2021: prime indicazioni L’Inps, con messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, ha offerto indicazioni in merito alle indennità COVID-19 previste per alcune categorie di lavoratori, tra cui pescatori autonomi e operai agricoli, e sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015, come previsto dal D.L. Sostegni-bis. L’Istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche. (Inps, messaggio, 16/6/2021, n. 2309) |
Autorizzazioni Cig: garantita la copertura L’Inps, con comunicato stampa del 7 giugno 2021, ha comunicato di aver definito tecnicamente col Mef la norma approvata in Consiglio dei Ministri il 5 giugno 2021, che consente all’Istituto di autorizzare ulteriore Cig COVID nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico. Attraverso l’utilizzo di risparmi da D.L. 137/2020 e la rimodulazione di alcune voci di spesa relative alle integrazioni salariali è stata garantita la copertura da 7,3 a 8 miliardi: pertanto, l’Inps potrà prendere in considerazione le domande di Cig tenendo conto del tiraggio della spesa sull’autorizzato 2020 e riprendere il processo di autorizzazione, sospeso solo per alcuni giorni per superare i vincoli di Legge. (Inps, comunicato stampa, 7/6/2021) |
Fondo nuove competenze: nuova sezione di Faq dedicata alla richiesta del saldo L’Anpal, in data 1° giugno 2021, ha reso disponibile on line la nuova sezione delle Faq relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze. (Anpal, Faq, 1/6/2021) |
Cigd COVID per le aziende agricole: modalità di pagamento della prestazione L’Inps, con messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021, ha fornito chiarimenti relativi all’accesso ai trattamenti di Cigd COVID-19. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 8, comma 6, D.L. 41/2021, ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica, compresi quelli relativi alla Cigd, indipendentemente dalla causale richiesta. Considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, introdotta a beneficio della categoria di lavoratori del settore agricolo che non hanno diritto alla Cisoa, a parziale integrazione di quanto previsto nella circolare Inps n. 72/2021, l’Istituto precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio. Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. (Inps, messaggio, 4/6/2021, n. 2177) |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri
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