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È stata pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 (S.O. n. 21) la L. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. 41/2021, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19â€, c.d. Decreto Sostegni.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse, tenuto conto delle novità in sede di conversione in Legge

 

Articolo

Contenuto

Articolo 01

Proroga del termine per l’Irap erroneamente non versata

In sede di conversione in Legge è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021, rispetto all’originario 30 aprile 2021, del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ex articolo 24, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nei casi di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-1â€.

L’articolo 34, D.L. 34/2020, ha stabilito che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’Irap 2019 né della prima rata dell’acconto per il 2020. Resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2019. 

Articolo 1, commi 1-9

Contributo a fondo perduto

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto nei confronti dei soggetti:

  • titolari di partita Iva;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

a condizione che il reddito agrario e i ricavi non siano superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

 

Il contributo, tuttavia, non spetta a:

  • soggetti la cui attività risulta cessata al 23 marzo 2021;
  • soggetti che hanno attivato la partita iva a decorrere dal 23 marzo 2021;
  • enti pubblici ex articolo 74, Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione ex articolo 162-bis, Tuir.

Condizione per poter fruire del contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l’anno 2020 abbia registrato un calo di almeno il 30% rispetto al 2019. A tal fine, si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2019 hanno comunque diritto al contributo.

Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:

  • 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi entro 100.000 euro;
  • 50% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
  • 40% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 400.002 e 1 milione di euro;
  • 30% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
  • 20% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, anche per coloro che hanno attivato la partita Iva nel 2020, pari a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche e
  • 2.000 euro per gli altri soggetti.

Il contributo:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. 

È previsto che, in alternativa alla liquidità, il contributo può essere riconosciuto, quale scelta irrevocabile del contribuente, nella sua totalità come credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione. A tal fine, non si applicano i limiti:

  • articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010;
  • articolo 34, L. 388/2000;
  • articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Ai fini della fruizione è necessario presentare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, una domanda indicante il possesso dei requisiti, nel termine di 60 giorni dall’avvio della procedura, come individuata con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate n. 77923/2021.

Per effetto dell’introduzione del comma 5-bis, viene espressamente previsto che il contributo non può essere pignorato.

In quanto compatibili, si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25, commi 9-14, D.L. 34/2020, in riferimento a modalità di erogazione, regime sanzionatorio e attività di controllo.

Articolo 1, comma 11

Abrogazione e rimodulazione di alcuni contributi

Vengono abrogati i contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, previsti per gli operatori con sede nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. 

Il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), D.L. 104/2020, introdotto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti nei Comuni stessi.

Articolo 1, commi 13-17

Utilizzo degli aiuti rispetto alle previsioni comunitarie

Vengono disciplinate le condizioni per fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione Europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitatoâ€) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non copertiâ€) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€, e successive modifiche.

Scopo è permettere alle imprese di poter fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero, pertanto, l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Nello specifico:

  • il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione Europea o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
  • il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute;
  • il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell’impresa di un’autodichiarazione, con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del paragrafo 87 della Sezione 3.12;
  • il comma 16 demanda l’individuazione delle modalità attuative di quanto sopra a un Decreto Mef;
  • il comma 17 chiarisce che, ai fini della disposizione, si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimisâ€.

Articolo 3

Incremento Fondo autonomi

Il comma 1 eleva a 2.500 milioni di euro (incremento pari a 1.500 milioni di euro) la dotazione finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€.

Articolo 4, comma 1

Sospensione termini riscossione

Viene modificato l’articolo 68, D.L. 18/2020, differendo al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla Legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps), relativi alle entrate tributarie e non.

Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni dei c.d. rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. saldo e stralcio, al:

  • 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È previsto, inoltre, che l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.

Vengono modificati i termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità, che diventano:

  • se affidate nel 2018, il 31 dicembre 2023;
  • se affidate nel 2019, il 31 dicembre 2024;
  • se affidate nel 2020, il 31 dicembre 2025 e
  • se affidate nel 2021, il 31 dicembre 2026.

Viene, infine, integralmente sostituito il comma 4-bis dell’articolo 68, D.L. 18/2020, per tenere conto del prolungamento della sospensione della riscossione, prevedendo, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante tale periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), D.L. 34/2020, riguardanti rispettivamente:

  • i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018
  • le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018;
  • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
  • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Articolo 4,

comma 2

Sospensione pignoramento stipendi e pensioni

Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.

Articolo 4, comma 3

Attività agente della riscossione 1° marzo-23 marzo 

Viene previsto che, in riferimento al periodo 1° marzo-23 marzo:

  • sono salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo-23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
  • restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999;
  • agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
  • alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 provvedono a effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Articolo 4, commi 4-9

Rottamazione cartelle

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

  • alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro.

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi:

  • i carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali; 
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'Iva riscossa all'importazione.

Con Decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in Legge del Decreto, saranno stabilite modalità e date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Fino a tale data, sono sospesi:

1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 

2. i relativi termini di prescrizione.

Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Articolo 5, commi 1-11

Definizione somme da controllo automatizzato

I titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2020 (per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si prende a riferimento l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi) possono definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972:

  • elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157, D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, 
  • elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Sarà l’Agenzia delle entrate a individuare i soggetti e inviare, tramite Pec, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo consistente nelle imposte, nei relativi interessi e contributi previdenziali, ed escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. 

Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le eventuali somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Con uno o più provvedimenti direttoriali saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie.

Articolo 5,

commi 12-13

Ulteriori proroghe sospensione 

In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici:

  • viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145, D.L. 34/2020;
  • viene prorogato fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o dell’iscrizione ad Albi e Ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. 

Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi dell’articolo 151, comma 1, D.L. 34/2020.

Articolo 5,

comma 14

Crisi d’impresa e differimento segnalazione Agenzia delle entrate

Viene differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’articolo 15, comma 7, D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, differita al 1° settembre 2021 dall’articolo 5, D.L. 23/2020.

Articolo 5, commi 19-22

Dichiarazione dei redditi precompilata

Con effetti esclusivamente per l’anno 2021, vengono differiti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. 

In particolare, è previsto il differimento:

  • al 31 marzo 2021, del termine per l’invio, da parte dei sostituti, delle CU e il termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • al 31 marzo 2021, del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le CU agli interessati. 

Inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. 

Infine, slitta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Articolo 

6 quinquies,

comma 1

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale

Viene confermato anche per il 2021 il raddoppio dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir, pari quindi a 516,46 euro. 

Articolo 8, commi 1-8 

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda di:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale ex articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 senza che sia dovuto il contributo addizionale;
  • trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga ex articoli 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.

In sede di conversione in Legge, si è stabilito che possano accedere ai trattamenti previsti dal D.L. 41/2021 (in linea generale decorrenti dal 1° aprile 2021) i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, L. 178/2020, in continuità e anche prima del 1° aprile 2021 (in linea con le interpretazioni recentemente emanate dall’Inps).

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati entro la fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Con il nuovo comma 3-bis, aggiunto in sede di conversione in Legge, si prevede che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Tale rimessione in termini si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima: l'Inps provvede al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 

Il comma 5 prevede che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo in commento, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché l’accredito della relativa contribuzione figurativa, siano effettuati con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cigâ€.

Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il pagamento di tutte le integrazioni salariali COVID-19 possa essere concesso sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese, con successivo rimborso da parte dell’Inps.

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto ministeriale.

Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di Cisoa per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972 (180 giornate lavorative annuali).

Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di integrazione salariale, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 13 specifica che qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate, le stesse possono essere utilizzate prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative a ulteriori tipologie di trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane per il 2021 (12+28), per finanziare un’eventuale estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2.

Articolo 8, commi 9-11

Divieto di licenziamento 

Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 10, per le imprese che possono fruire dei nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 diversi dalla Cigo, prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI).

Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Articolo 9

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cigs per i dipendenti ex Ilva nonché misure a sostegno del settore aeroportuale

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione all’interno del quale è confluito il Fondo per l'occupazione, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali. Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal Fondo, tra cui gli ammortizzatori sociali in deroga; le proroghe dei trattamenti di Cigs per cessazione attività; le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; le borse tirocinio formativo a favore dei giovani; gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore dei lavoratori c.d. esodati; gli incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva.

Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di Cigd con causale COVID-19 di cui al Decreto del Ministro del lavoro 95269/2016, tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. 

Articolo 9-bis

Disposizioni urgenti per il settore marittimo 

In sede di conversione in Legge è stata aggiunta una misura in favore del settore marittimo, per sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali: ove sussistano, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, L. 92/2012 (indennità di mancato lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato di agenzie di somministrazione).

Articolo 10

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Per fronteggiare adeguatamente l’emergenza economica scaturita dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il c.d. D.L. Ristori - D.L. 137/2020 - che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori, quali, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. La nuova disposizione, oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum di 2.400 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità ex D.L. 137/2020 (articoli 15 e 15-bis), prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, un’indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato D.L. Ristori, che presentino determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda, da presentare entro il 30 aprile 2021.

Il comma 2 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021, un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.

Il comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che siano iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nell'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 prevede l’esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e per titolari di pensione.

Il comma 5 prevede l’erogazione della medesima indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, i criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all’anno 2019, secondo le seguenti condizioni:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.
  • almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone il divieto di cumulo tra le indennità di cui ai commi precedenti.

Il comma 8 prevede che le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Fissa, inoltre, il limite di spesa e disciplina le attività di monitoraggio della misura da parte dell’Inps in qualità di ente erogatore.

Il comma 9 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

I commi da 10 a 14 prevedono l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro tenuto dal CONI. Per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio, studenti), l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:

  • ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
  • ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
  • ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Ai fini della misura del beneficio, la società Sport e Salute Spa, in qualità di soggetto erogatore, utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la presentazione della domanda nella piattaforma informatica. L’indennità è erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.

Viene, inoltre, introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell'emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Articolo 10-bis

Esenzione dall'imposta di bollo 

In sede di conversione in Legge, si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al D.P.R. 642/1972, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18, L. 196/1997.

Articolo 11

Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza

È previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all’introduzione del Reddito di cittadinanza.

Il comma 2 prevede che, per l'anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario del Reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto, se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore fino a un massimo di 6 mesi. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Articolo 12

Reddito di emergenza

È riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini Isee), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione, come dichiarato ai fini Isee, e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10, D.L. Sostegni.

Inoltre, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all'anno 2020, inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore dell'Isee inferiore a 15.000 euro;
  • non essere titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  • non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
  • non essere percettori di Reddito di cittadinanza.

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee.

Si prevede, per l’erogazione del Reddito di emergenza, l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall’articolo 10 (indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).

È, altresì, previsto che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione, sia diretta sia indiretta.

L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto.

Articolo 12-bis

Istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento 

Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, si prevede la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, mediante l’istituzione presso il Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 

I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono fissati con D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Articolo 13

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, D.L. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Articolo 13-bis

Sostegno ai genitori con figli disabili 

Viene esteso a uno dei genitori disoccupati, e non più solo alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono-parentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, il contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previsto dall'articolo 1, comma 365, L. 178/2020.

Articolo 14

Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore

Il D.L. 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore rivolto alle Odv (organizzazioni di volontariato), alle Aps (associazioni di promozione sociale) e alle Onlus, la cui dotazione di fondi è stata incrementata a opera del Decreto.

È prevista la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli Enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs, 117/2017.

Articolo 14-bis

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

Per far fronte alla crisi economica determ

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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