Gentile cliente,
l’accordo di rinnovo del Ccnl del settore metalmeccanica industria sottoscritto il 5 febbraio 2021 ha ottenuto l’approvazione nelle assemblee dei lavoratori (Comunicato del 15 aprile 2021). In seguito sono stati sottoscritti altri accordi che modificano e integrano il rinnovo. Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità inerenti agli aspetti retributivi e la classificazione del personale.
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LA RIFORMA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Dal 1° giugno 2021, il nuovo contratto introduce un nuovo sistema di classificazione professionale che in fase di prima applicazione prevede il passaggio automatico dalle attuali categorie ai nuovi livelli.
I nuovi livelli sono raggruppati nei seguenti campi che definiscono i ruoli professionali:
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Ruoli |
Livelli |
Operativi |
livello D1 – livello D2 |
Tecnico Specifici |
livello C1 – livello C2 – livello C3 |
Specialistici e Gestionali |
livello B1 – livello B2 – livello B3 |
di Gestione del cambiamento e Innovazione |
livello A1 |
 Pertanto, tutti i lavoratori devono essere riclassificati entro il 31 maggio 2021, sulla base dello schema di comparazione fornito dallo stesso accordo, che riportiamo di seguito.
Categorie |
Campi professionali |
Livelli |
1 |
eliminazione 1^ categoria |
 |
2 |
D. Ruoli operativi |
D1 |
3 |
D2 |
|
3S |
C. Ruoli tecnico specifici |
C1 |
4 |
C2 |
|
5 |
C3 |
|
5S |
B. Ruoli specialistici e gestionali |
B1 |
6 |
B2 |
|
7 |
B3 |
|
8 |
A. Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione |
A1 |
I lavoratori della 1^ categoria in eliminazione dal 1° giugno 2021 passano nel livello D1, che corrisponde alla 2^ categoria.
I lavoratori in forza conservano l’anzianità di servizio maturata al 31 maggio 2021 per tutti gli istituti contrattuali; in particolare sono confermati i periodi utili per il passaggio al livello successivo – tra la seconda e la terza categoria; tra la quarta e la quinta categoria – nonché i periodi previsti in caso di passaggio temporaneo di mansione.
Restano validi gli accordi aziendali precedentemente stipulati relativi al passaggio a livello superiore del lavoratore dipendente.
Ciò premesso, evidenziamo che le nuove declaratorie sono definite sulla base di ulteriori criteri di professionalità :
-> oltre agli attuali criteri di:
â–ª autonomia,
▪ responsabilità gerarchico/funzionale,
â–ª competenza tecnico-specifica,
-> sono introdotti quattro nuovi criteri di professionalità e cioè:
â–ª le competenze trasversali,
â–ª la polivalenza,
▪ la polifunzionalità ,
â–ª il miglioramento continuo.
Ai fini dell’applicazione del nuovo sistema, l’accordo propone un glossario utile per individuare il ruolo del lavoratore nel contesto organizzativo e quindi per una corretta applicazione del nuovo sistema. Il glossario esplicita, anche con esemplificazioni, il significato dei diversi criteri di professionalità vecchi e nuovi (autonomia, polivalenza, eccetera).
Le declaratorie individuano le competenze, le relative intensità e le aree di autonomia e responsabilità distintive dei ruoli che afferiscono allo stesso livello di inquadramento selezionate e graduate in funzione del contesto aziendale.
I criteri di professionalità in cui sono articolate le declaratorie non sono necessariamente compresenti e concorrono tutti o in parte o con diverso peso, in funzione dello specifico contesto organizzativo e tecnologico che caratterizza l’impresa o la singola unità operativa/funzionale, tenendo conto dell’ampia articolazione su più comparti e varietà dimensionale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti.
Inoltre l’accordo chiarisce che:
• ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio e impiegato, si considera la prevalenza di attività manuale o operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello di inquadramento;
• per lavoratori direttivi s’intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.
MINIMI TABELLARI
Il Tem, oltre che per la consueta dinamica Ipca, è incrementato di una ulteriore componente in considerazione della riforma della classificazione del personale.
I nuovi importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli |
Importi mensili |
|||
dal 1.6.2021 |
dal 1.6.2022 |
dal 1.6.2023 |
dal 1.6.2024 |
|
A1 |
2.424,86 |
2.457,72 |
2.493,21 |
2.539,22 |
B3 |
2.368,12 |
2.400,22 |
2.434,88 |
2.479,81 |
B2 |
2.121,20 |
2.149,95 |
2.181,00 |
2.221,25 |
B1 |
1.977,19 |
2.003,99 |
2.032,93 |
2.070,45 |
C3 |
1.844,64 |
1.869,64 |
1.896,64 |
1.931,64 |
C2 |
1.722,41 |
1.745,75 |
1.770,96 |
1.803,64 |
C1 |
1.686,74 |
1.709,60 |
1.734,29 |
1.766,30 |
D2 |
1.651,07 |
1.673,45 |
1.697,62 |
1.728,95 |
D1 |
1.488,89 |
1.509,07 |
1.530,86 |
1.559,11 |
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A giugno di ogni anno di vigenza dell’accordo, le parti si incontrano per definire la quota di Tem derivante dalla dinamica dell'Ipca al netto degli energetici importati e qualora l'adeguamento risultasse superiore agli incrementi di cui sopra, i minimi tabellari saranno adeguati all'importo risultante.
Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti dopo il 1° gennaio 2017, salvo che siano stati concessi con clausola espressa di non assorbibilità , nonché gli incrementi fissi collettivi concordati in sede aziendale successivamente alla stessa data, ad eccezione degli importi connessi alle modalità della prestazione (esempio indennità /maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo o per turni).
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In armonia con quanto previsto dall'accordo di rinnovo 5 febbraio 2021, in data 20 aprile 2021 le parti hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante.
Qualifiche ammesse
Le qualifiche ammesse sono tutte quelle previste dal Ccnl ad esclusione dei livelli D1 e A1.
Durata
La durata massima del contratto è di 36 mesi. Essa è ridotta di 6 mesi per:
- i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 EQF, di diploma di tecnico superiore 1TS (livello 5 EQF);
- i lavoratori in possesso di laurea (livello 6 e 7 EQF) inerenti alla professionalità da conseguire.
La durata massima è di 24 mesi per le figure di livello D2 occupate in produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni sono caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive.
Inquadramento e retribuzione
Per i contratti stipulati dal 1° giugno 2021 l'inquadramento è al livello corrispondente alla qualifica da conseguire. La retribuzione è quella del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire ragguagliata alle percentuali e relativi periodi di applicazione.
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Durata complessiva in mesi |
I periodo |
II periodo |
III periodo |
|||
Mesi |
% |
Mesi |
% |
Mesi |
% |
|
36 |
12 |
85 |
12 |
90 |
12 |
95 |
30 |
10 |
85 |
10 |
90 |
10 |
95 |
24 |
8 |
85 |
8 |
90 |
8 |
95 |
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Nel caso in cui le durate complessive siano inferiori, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale, ferma restando la percentuale di retribuzione applicabile nei 3 periodi.
Formazione
La formazione professionalizzante non può essere inferiore a 80 ore medie annue e potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente.
FLEXIBLE BENEFITS
Per ciascun anno di vigenza del contratto (comprendendo anche l’anno 2020), s’intendono confermati i flexible benefits nella misura annua di 200,00 euro, istituiti con il Ccnl 26 novembre 2016.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Dal 1° giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione a Cometa e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo CavalleriÂ