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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Codici contratto all’interno del flusso UniEmens: aggiornamento da giugno 2021

L’Inps, con messaggio n. 1987 del 19 maggio 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga giugno 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:

 

  • 563, relativo al “CCNL per i lavoratori delle imprese dei settori ortofrutta, agrumarie e loro derivati - UNIAP†(codice CNEL H343);

 

  • 564, relativo al “CCNL ortofrutticoli ed agrumari – CONFLAVORO PMI†(codice CNEL H344);

 

  • 565, relativo al “CCNL aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti settori: alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini – CONFLAVORO PMI†(codice CNEL E01G);

 

  • 566, relativo al “CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro – CNL†(codice CNEL B01F);

 

  • 567, relativo al “CCNL per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo e di navigazione non commerciale - UNILAVORO PMI, UNIPEL†(codice CNEL I656);

 

  • 568, relativo al “CCNL per i lavoratori agricoli, florovivaisti, forestali e della pesca – UNILAVORO PMI†(codice CNEL A06D).

(Inps, messaggio, 19/5/2021, n. 1987)

Ispezioni: rafforzamento del potere di disposizione

L’INL, con comunicato stampa del 3 maggio 2021, ha reso noto che intende rafforzare la missione istituzionale di tutela dei diritti e di promozione della legalità dei rapporti di lavoro mediante l’utilizzo del potere di disposizione attribuito al personale ispettivo, ampliato dall’articolo 12-bis, D.L. 76/2020, che ha integralmente sostituito l’articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

L’Ispettorato ricorda che la disposizione è un ordine con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla Legge o dal Ccnl applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile, a seconda della criticità evidenziata: il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto prescritto ripristinando la legalità secondo le modalità indicate non vengono irrogate sanzioni.

(INL, comunicato stampa, 3/5/2021)

COVID-19: stato di emergenza prorogato al 31 luglio 2021

È stata pubblicata sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che proroga al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(Delibera del Consiglio dei Ministri 21/4/2021, G.U. 30/4/2021, n. 103)

Proroga di termini legislativi: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 il D.L. 56 del 30 aprile 2021, che reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in particolare: 

 

  • sono prorogati dal 30 aprile al 30 settembre 2021 i termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020;

 

  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo;

 

  • la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021;

 

  • è prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

(D.L. 30/4/2021, n. 56, G.U. 30/4/2021, n. 103)

Regolamentazione del distacco tra UE e Gran Bretagna e dell’attività in più Stati

L’Inps, con circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha fornito indicazioni relativamente alla gestione delle richieste di distacco nel Regno Unito e alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in 2 o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA), valido dal 1° gennaio 2021. 

L’articolo SSC.11 del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, contenute nell’articolo SSC.10, ammettendo la fattispecie del distacco. In particolare, in deroga alle disposizioni generali e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordoâ€, prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

Tuttavia, le disposizioni dell’articolo SSC.11 non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dell’UE nei rapporti con il Regno Unito, ma soltanto agli Stati che avranno comunicato all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A). 

A tale proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso l’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati (categoria A) che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo), delle norme sul distacco. 

L’Istituto, pertanto, esamina le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.

(Inps, circolare, 27/4/2021, n. 71)

Sanzioni per corresponsione delle retribuzioni in contanti: non applicabile il cumulo giuridico

L’INL, con nota n. 606 del 15 aprile 2021, si è espresso in merito alla possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico, ex articolo 8, L. 689/1981, al regime sanzionatorio previsto all’articolo 1, comma 913, L. 205/2017, nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, indicati al comma 910 della medesima disposizione.

L’Ispettorato precisa che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l'articolo 8, comma 1, che estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili a una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai all’articolo 1, comma 910 ss., L. 205/2017, e le relative sanzioni, appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale, cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'articolo 8, comma 2, che prevede il cumulo giuridico anche per chi commette, in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di Legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Infine, l’INL chiarisce che non può ritenersi applicabile, in via analogica, nemmeno la normativa dettata dall’articolo 81, c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l’articolo 8, L. 689/1981, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

(INL, nota, 15/4/2021, n. 606)

 

 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

COVID-19: differiti al 20 agosto i contributi per artigiani e commercianti

L’Inps, con messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle Gestioni Inps artigiani e commercianti, a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L’esonero parziale della contribuzione, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, riguarda artigiani e commercianti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Si attende la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un D.I. Ministero del lavoro-Mef, in corso di definizione, come previsto dall’articolo 1, comma 21, L. 178/2020.

(Inps, messaggio, 13/5/2021, n. 1911)

Artigiani e commercianti: imposizione contributiva 2021

L’Inps, con messaggio n. 1861 del 10 maggio 2021, in riferimento alla circolare n. 17/2021, con la quale ha indicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021, ha comunicato che i dati di dettaglio della contribuzione dovuta alle scadenze previste dalla Legge, nonché i codici Inps (c.d. codeline) utili alla compilazione dei modelli F24, i modelli F24 precompilati, le informazioni sull’Associazione di categoria e il relativo importo della quota dovuta per i soggetti interessati, sono disponibili al seguente percorso del sito istituzionale www.inps.it: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti†> Sezione “Posizione assicurativa†> “Dati del modello F24â€.

(Inps, messaggio, 10/5/2021, n. 1861)

Artigiani e commercianti: rimborso di contributi non dovuti

L’Inps, con circolare n. 75 del 6 maggio 2021, ha offerto chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che questa non può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 

Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione Ivs e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi. 

 

La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale.

(Inps, circolare, 6/5/2021, n. 75)

Ripresa adempimenti società sportive: disponibili Alpi on line e Riduzione per prevenzione

L’Inail, con istruzione operativa n. 5315 del 6 maggio 2021, ha comunicato che, per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23, Mat, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020, dal 10 al 31 maggio 2021 sono disponibili, rispettivamente, i servizi “Alpi on line†e “Riduzione per prevenzioneâ€. 

L’Istituto ricorda che quanti si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021. I codici da indicare nel campo “numero di riferimento†del modello F24 sono:

  • 999245 per il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021; 
  • 999246 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate successive entro l’ultimo giorno del mese, a eccezione delle rate di dicembre 2021 e 2022, che devono essere versate entro il giorno 16 di detti mesi.

(Inail, istruzione operativa, 6/5/2021, n. 5315)

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Esodo dei lavoratori: precisazioni sulla garanzia fideiussoria

L’Inps, con messaggio n. 1797 del 4 maggio 2021, ha fornito precisazioni operative sulla predisposizione della garanzia fideiussoria che deve essere attivata nell'ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, per accedere a prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro. Infatti, per accedere alla prestazione di esodo, è previsto che il datore di lavoro presenti all’Inps una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa correlata.

(Inps, messaggio, 4/5/2021, n. 1797)

Indennità COVID-19 ex Decreto Sostegni: limiti di reddito e incompatibilità col Rem

L’Inps, con messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, ha emanato precisazioni sulla circolare Inps n. 65/2021, relativa all’indennità una tantum COVID-19 prevista dal D.L. 41/2021.

In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, Decreto Ristori, viene chiarito che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le 2 platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Viene, inoltre, precisato che l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10, Decreto Sostegni, con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12, D.L 41/2021. Pertanto, l’Istituto ribadisce che le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, D.L. Sostegni, sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente, il Rem 2021 è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, Decreto Sostegni, percepite nel 2021.

L’Inps, con comunicato stampa del 26 aprile 2021, ha reso noto che il Ministero del lavoro, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza di cui all’articolo 12, D.L. 41/2021, il cui termine perentorio di presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, con nota n. 3478/2021 ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021.

(Inps, messaggio, 30/4/2021, n. 1764; Inps, comunicato stampa, 26/4/2021)

Fondo di solidarietà trasporto aereo: accesso alla prestazione integrativa Cigd COVID

L’Inps, con messaggio n. 1761 del 30 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (Cigd) per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 

(Inps, messaggio, 30/4/2021, n. 1761)

Incarichi ai medici pensionati in quiescenza per l’emergenza COVID: effetti pensionistici

L’Inps, con circolare n. 70 del 26 aprile 2021, ha offerto indicazioni relativamente all’ambito di applicazione dell’articolo 3-bis, D.L. 2/2021, che ha previsto la sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Istituto richiama, altresì, le istruzioni operative in ordine alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conseguiti dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dal personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché dagli operatori socio-sanitari a seguito di incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, D.L. 18/2020, in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell’emergenza pandemica.

La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione, di cui all’articolo 1, comma 461, L. 178/2020.

(Inps, circolare, 26/4/2021, n. 70)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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