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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Codici contratto UniEmens: aggiornamento da aprile e maggio 2021

L’Inps, con messaggio n. 1248 del 24 marzo 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga aprile 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:

  • 556, relativo al “CCNL progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni, arredi e restauro - CONFLAVORO PMI” (codice CNEL F210);
  • 557, relativo al “CCNL per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di assicurazione in gestione libera – UNIPOLSAI, LEGACOOP” (codice CNEL J126);
  • 558, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende con incarico di operatori di vendita, viaggiatori e piazzisti – UNIMPRESA, UNIAP” (codice CNEL H103);
  • 559, relativo al “CCNL per i dipendenti da enti, aziende e associazioni del settore olistico – UNIMPRESA, UNIAP” (codice CNEL V248);
  • 560, relativo al “CCNL per i dipendenti da studi professionali – UNIMPRESA, UNIAP” (codice CNEL H44F).

Sempre con decorrenza aprile 2021 viene disattivato il codice contratto 301 (codice CNEL F059), in quanto relativo a contratto disdettato dalle parti contraenti.

Con messaggio n. 1618 del 20 aprile 2021 l’Inps ha poi istituito, con decorrenza dal periodo di paga maggio 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:

  • 561, relativo al “CCNL per il personale navigante su navi minori fino a 500 tsl e su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali - AIATP” (codice CNEL I396);
  • 562, relativo al “CCNL lavoratori edilizia e affini – AIESIL” (codice CNEL F08T).

(Inps, messaggi, 24/3/2021, n. 1248 e 20/4/2021, n. 1618)

 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Contributo a fondo perduto: i codici tributo per utilizzo in compensazione e restituzione

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il codice tributo “6941”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 

  • “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”; 
  • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”; 
  • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/4/2021, n. 24/E)

Nuovo regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi Inps

L’Inps, con circolare n. 55 dell’8 aprile 2021, ha illustrato le modifiche più significative contenute nel nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che ha recepito le modifiche normative previste dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) alla L. 241/1990, in materia di definizione dei procedimenti amministrativi, innovando e integrando le disposizioni dell’Istituto e degli enti incorporati. Le modifiche riguardano, in particolare:

  • l’ambito di applicazione;
  • la durata del procedimento;
  • la decorrenza dei termini;
  • la comunicazione di avvio del procedimento;
  • la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
  • la sospensione del termine;
  • l’attivitĂ  consultiva;
  • il termine finale del procedimento;
  • il risarcimento danni.                                                     (Inps, circolare, 8/4/2021, n. 55)

Operai agricoli: aliquote contributive 2021 

L’Inps, con circolare n. 52 del 1° aprile 2021, ha comunicato le aliquote contributive applicate, per l’anno 2021, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

(Inps, circolare, 1/4/2021, n. 52)

Decontribuzione Sud: chiarimenti sull’utilizzo della misura da parte delle agenzie di somministrazione

L’Inps, con messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, ha comunicato un cambio di orientamento rispetto a quanto comunicato con messaggio n. 72/2021 e con circolare n. 33/2021 in tema di utilizzo della decontribuzione Sud da parte delle agenzie di somministrazione.

A seguito di indicazioni ricevute da parte del Ministero del lavoro, l’Istituto precisa che, in considerazione della ratio sottesa alla decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in Regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

(Inps, messaggio, 31/3/2021, n. 1361)

Fondo nuove competenze: integrate le Faq

L’Anpal, in data 25 marzo 2021, ha integrato le Faq relative al Fondo nuove competenze: si tratta di Faq relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, in cui sono state aggiornate la Faq n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti e la n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

(Anpal, 25/3/2021, Faq Fondo nuove competenze)

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli

L’Inps, con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di ammissione all’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali nuovi iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, come previsto dall’articolo 1, comma 33, Legge di Bilancio 2021. 

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. 

(Inps, circolare, 23/3/2021, n. 47)

 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Indennità COVID e NASpI: le novità illustrate dall’Inps

L’Inps, con circolare n. 65 del 19 aprile 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui ai D.L. 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020 - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, D.L. Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo). Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del Decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del Decreto Sostegni, poichè sarà erogata dall’Inps con le modalità di quelle precedenti.

La procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, così come individuati dal D.L. Sostegni, sarà attiva entro la settimana corrente sul portale Inps, al termine delle necessarie fasi di adeguamento amministrativo e di sviluppo informatico. Al fine di consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande, il termine per la presentazione delle stesse è stato posticipato da fine aprile al 31 maggio 2021. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Inoltre, la circolare reca le novitĂ  introdotte dal Decreto Sostegni in materia di indennitĂ  di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso.

(Inps, circolare, 19/4/2021, n. 65)

Reddito di emergenza: istanze entro il 30 aprile

L’Inps, con circolare n. 61 del 14 aprile 2021, ha illustrato i requisiti di accesso al Reddito di emergenza di cui all’articolo 12, D.L. 41/2021. In particolare, l’Istituto precisa che la domanda di Rem può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso il sito internet www.inps.it, autenticandosi con Pin (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Cns e Cie, oppure tramite gli istituti di patronato.

(Inps, circolare, 14/4/2021, n. 61)

Bonus baby-sitting: istruzioni per la presentazione delle istanze

L’Inps, con circolare n. 58 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da Sars COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ex articolo 2, comma 6, D.L. 30/2021.

 

 

I lavoratori beneficiari sono: 

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Casse professionali autonome non gestite dall’Inps;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.

 

La domanda potrĂ  essere presentata avvalendosi di una delle seguenti modalitĂ :

  • applicazione web, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”. È possibile accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identitĂ  digitale tramite Spid almeno di livello 2, Cie, Cns ovvero tramite il Pin di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto (dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia piĂš nuovi Pin);
  • patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

(Inps, circolare, 14/4/2021, n. 58)

Servizi pensionistici per i patronati: attivata una nuova funzione

L’Inps, con messaggio n. 1476 del 9 aprile 2021, ha comunicato che è stata realizzata per i patronati la nuova funzionalità “Servizi pensionistici avanzati”, accessibile dal portale in Servizi per i Patronati/Fascicolo previdenziale. La nuova funzionalità rende immediatamente disponibili i servizi che consentono la visualizzazione del cedolino di pensione e del provvedimento di liquidazione/ricostituzione (modelli “TE08”) del pensionato per i quali si è ricevuto lo specifico mandato.

(Inps, messaggio, 9/4/2021, n. 1476)

Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi II trimestre

L’Inps, con messaggio n. 1454 dell’8 aprile 2021, ha comunicato l’aggiornamento dei tassi per il II trimestre 2021, relativi ai prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, in seguito all’emanazione del Decreto Mef 24410/2021, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

(Inps, messaggio, 8/4/2021, n. 1454)

Danno biologico: rivalutate le prestazioni economiche

Il Ministero del lavoro, con Decreto 60 del 25 marzo 2021, ha stabilito che la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico è pari allo 0,50% dal 1° luglio 2020.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 25/3/2021, n. 60)

Efficacia dei periodi riscattati mediante sistema contributivo 

L’Inps, con circolare n. 54 del 6 aprile 2021, ha fornito chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui all’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 184/1997 (criterio della riserva matematica), sono, invece, calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema contributivo, totalizzazione, c.d. Opzione donna, computo di cui all’articolo 3, D.M. 282/1996).

(Inps, circolare, 6/4/2021, n. 54)

Brexit: istruzioni operative sulle prestazioni pensionistiche 

L’Inps, con circolare n. 53 del 6 aprile 2021, interviene in tema di Brexit, offrendo istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali, in applicazione degli accordi attualmente vigenti. Infatti, in attesa che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA), sottoscritto il 24 dicembre 2020 tra Unione Europea e Regno Unito, sia esaminato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e venga, quindi, ratificato dall’Unione Europea, le parti hanno convenuto di applicare l’accordo in via provvisoria dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, termine poi prorogato al 30 aprile 2021.

(Inps, circolare, 6/4/2021, n. 53)

Certificato di pensione 2021 (modello ObisM): novitĂ  2021

L’Inps, con messaggio n. 1359 del 31 marzo 2021, ha comunicato che fra i servizi on line al cittadino è disponibile il certificato di pensione, c.d. modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale www.inps.it, con Pin dispositivo (l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Cie o Cns.

Fra le novità 2021 l’Istituto segnala, con riferimento alla tassazione delle pensioni i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, che, al fine di garantire l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dal 2021 il calcolo delle ritenute Irpef è stato impostato tenendo conto dell’importo complessivo annuo della pensione, per cui le relative ritenute verranno trattenute mensilmente, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti, nei mesi da gennaio a dicembre. Il suddetto calcolo non incide sull’importo annuo dell’Irpef complessivamente trattenuta, che resta invariato, ma assicura che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia omogenea a quella degli altri ratei dell’anno. 

Inoltre, a differenza degli scorsi anni, dal 2021 il certificato di pensione (c.d. modello ObisM), a seguito delle implementazioni effettuate, sarĂ  reso disponibile in modalitĂ  dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.

(Inps, messaggio, 31/3/2021, n. 1359)

Fondo trasporto aereo: prestazioni integrative e calcolo retribuzione lorda nell’emergenza COVID-19

L’Inps, con messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, ha stabilito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il periodo da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica sarà neutralizzato. Infatti, nel 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato un drastico calo del volume di traffico per effetto dell’emergenza legata al COVID-19, con sensibili riduzioni delle retribuzioni dei lavoratori.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020.

(Inps, messaggio, 30/3/2021, n. 1336)

Aree crisi complessa Sicilia: indennitĂ  per i lavoratori cessati dalla NASpI nel 2020

L’Inps, con circolare n. 51 del 26 marzo 2021, ha offerto le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia, ai sensi dell’articolo 1, comma 251-bis, L. 145/2018.

(Inps, circolare, 26/3/2021, n. 51)

D.L. Sostegni: prime indicazioni su indennitĂ  e NASpI

L’Inps, con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, ha offerto alcune prime informazioni in ordine alle misure di sostegno introdotte col D.L. Sostegni in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sia relativamente alle apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021.

L’Istituto fornisce le prime indicazioni in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

(Inps, messaggio, 25/3/2021, n. 1275)

IndennitĂ  COVID-19 lavoratori marittimi: gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

L’Inps, con messaggio n. 1206 del 22 marzo 2021, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, ha offerto le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai lavoratori marittimi, le cui istanze per ottenere l’indennità di COVID-19 prevista dall’articolo 10, comma 1, D.L. 104/2020, sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

(Inps, messaggio, 22/3/2021, n. 1206)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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