GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Codici contratto UniEmens: aggiornamento da aprile e maggio 2021 LâInps, con messaggio n. 1248 del 24 marzo 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga aprile 2021, i seguenti nuovi codici dellâelemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:
Sempre con decorrenza aprile 2021 viene disattivato il codice contratto 301 (codice CNEL F059), in quanto relativo a contratto disdettato dalle parti contraenti. Con messaggio n. 1618 del 20 aprile 2021 lâInps ha poi istituito, con decorrenza dal periodo di paga maggio 2021, i seguenti nuovi codici dellâelemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:
(Inps, messaggi, 24/3/2021, n. 1248 e 20/4/2021, n. 1618) |
Â
Â
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI |
Contributo a fondo perduto: i codici tributo per utilizzo in compensazione e restituzione LâAgenzia delle entrate, con risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, ha istituito i codici tributo per lâutilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivitĂ dâimpresa, arte o professione o producono reddito agrario, di cui allâarticolo 1, D.L. 41/2021, e per la restituzione spontanea, tramite il modello âF24 Versamenti con elementi identificativiâ, del contributo non spettante. Per consentire lâutilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalitĂ di fruizione, è istituito il codice tributo â6941â, denominato âContributo a fondo perduto Decreto Sostegni â credito dâimposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021â. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione âERARIOâ, esclusivamente in corrispondenza della colonna âimporti a credito compensatiâ. Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonchĂŠ il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello âF24 Versamenti con elementi identificativiâ (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:Â
(Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/4/2021, n. 24/E) |
Nuovo regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi Inps LâInps, con circolare n. 55 dellâ8 aprile 2021, ha illustrato le modifiche piĂš significative contenute nel nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che ha recepito le modifiche normative previste dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) alla L. 241/1990, in materia di definizione dei procedimenti amministrativi, innovando e integrando le disposizioni dellâIstituto e degli enti incorporati. Le modifiche riguardano, in particolare:
|
Operai agricoli: aliquote contributive 2021 LâInps, con circolare n. 52 del 1° aprile 2021, ha comunicato le aliquote contributive applicate, per lâanno 2021, alle aziende che operano nel settore dellâagricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. (Inps, circolare, 1/4/2021, n. 52) |
Decontribuzione Sud: chiarimenti sullâutilizzo della misura da parte delle agenzie di somministrazione LâInps, con messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, ha comunicato un cambio di orientamento rispetto a quanto comunicato con messaggio n. 72/2021 e con circolare n. 33/2021 in tema di utilizzo della decontribuzione Sud da parte delle agenzie di somministrazione. A seguito di indicazioni ricevute da parte del Ministero del lavoro, lâIstituto precisa che, in considerazione della ratio sottesa alla decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilitĂ occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui lâattivitĂ venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa lâagenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di unâagenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in Regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto. (Inps, messaggio, 31/3/2021, n. 1361) |
Fondo nuove competenze: integrate le Faq LâAnpal, in data 25 marzo 2021, ha integrato le Faq relative al Fondo nuove competenze: si tratta di Faq relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, in cui sono state aggiornate la Faq n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attivitĂ per motivazioni differenti e la n. 30 sullâistanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. (Anpal, 25/3/2021, Faq Fondo nuove competenze) |
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli LâInps, con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di ammissione allâesonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali nuovi iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, come previsto dallâarticolo 1, comma 33, Legge di Bilancio 2021. Lâistanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al âCassetto previdenziale per Autonomi Agricoliâ, alla sezione âComunicazione bidirezionaleâ > âInvio comunicazioneâ, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nellâanno 2021, denominato âEsonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)â. (Inps, circolare, 23/3/2021, n. 47) |
Â
Â
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI |
IndennitĂ COVID e NASpI: le novitĂ illustrate dallâInps LâInps, con circolare n. 65 del 19 aprile 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennitĂ una tantum prevista dal D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) - in continuitĂ con le misure di cui ai D.L. 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020 - a favore delle categorie di lavoratori giĂ beneficiari dellâindennitĂ di cui agli articoli 15 e 15-bis, D.L. Ristori, nonchĂŠ di indennitĂ onnicomprensiva di 2.400 euro a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attivitĂ lavorative sono state colpite dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 (lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo). Tutti coloro che hanno giĂ fruito delle indennitĂ del Decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dellâindennitĂ una tantum del Decreto Sostegni, poichè sarĂ erogata dallâInps con le modalitĂ di quelle precedenti. La procedura per lâacquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, cosĂŹ come individuati dal D.L. Sostegni, sarĂ attiva entro la settimana corrente sul portale Inps, al termine delle necessarie fasi di adeguamento amministrativo e di sviluppo informatico. Al fine di consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande, il termine per la presentazione delle stesse è stato posticipato da fine aprile al 31 maggio 2021. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrĂ reso noto con apposita comunicazione sul sito dellâIstituto. Inoltre, la circolare reca le novitĂ introdotte dal Decreto Sostegni in materia di indennitĂ di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso. (Inps, circolare, 19/4/2021, n. 65) |
Reddito di emergenza: istanze entro il 30 aprile LâInps, con circolare n. 61 del 14 aprile 2021, ha illustrato i requisiti di accesso al Reddito di emergenza di cui allâarticolo 12, D.L. 41/2021. In particolare, lâIstituto precisa che la domanda di Rem può essere presentata allâInps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso il sito internet www.inps.it, autenticandosi con Pin (si ricorda che lâInps non rilascia piĂš nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Cns e Cie, oppure tramite gli istituti di patronato. (Inps, circolare, 14/4/2021, n. 61) |
Bonus baby-sitting: istruzioni per la presentazione delle istanze LâInps, con circolare n. 58 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting nei casi di sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza del figlio, per la durata dellâinfezione da Sars COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dellâAsl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ex articolo 2, comma 6, D.L. 30/2021.   I lavoratori beneficiari sono:Â
 La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti modalità :
(Inps, circolare, 14/4/2021, n. 58) |
Servizi pensionistici per i patronati: attivata una nuova funzione LâInps, con messaggio n. 1476 del 9 aprile 2021, ha comunicato che è stata realizzata per i patronati la nuova funzionalitĂ âServizi pensionistici avanzatiâ, accessibile dal portale in Servizi per i Patronati/Fascicolo previdenziale. La nuova funzionalitĂ rende immediatamente disponibili i servizi che consentono la visualizzazione del cedolino di pensione e del provvedimento di liquidazione/ricostituzione (modelli âTE08â) del pensionato per i quali si è ricevuto lo specifico mandato. (Inps, messaggio, 9/4/2021, n. 1476) |
Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi II trimestre LâInps, con messaggio n. 1454 dellâ8 aprile 2021, ha comunicato lâaggiornamento dei tassi per il II trimestre 2021, relativi ai prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, in seguito allâemanazione del Decreto Mef 24410/2021, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (Inps, messaggio, 8/4/2021, n. 1454) |
Danno biologico: rivalutate le prestazioni economiche Il Ministero del lavoro, con Decreto 60 del 25 marzo 2021, ha stabilito che la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico è pari allo 0,50% dal 1° luglio 2020. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 25/3/2021, n. 60) |
Efficacia dei periodi riscattati mediante sistema contributivo LâInps, con circolare n. 54 del 6 aprile 2021, ha fornito chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui allâarticolo 2, comma 4, D.Lgs. 184/1997 (criterio della riserva matematica), sono, invece, calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dellâesercizio delle facoltĂ che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema contributivo, totalizzazione, c.d. Opzione donna, computo di cui allâarticolo 3, D.M. 282/1996). (Inps, circolare, 6/4/2021, n. 54) |
Brexit: istruzioni operative sulle prestazioni pensionistiche LâInps, con circolare n. 53 del 6 aprile 2021, interviene in tema di Brexit, offrendo istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e sulle modalitĂ di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali, in applicazione degli accordi attualmente vigenti. Infatti, in attesa che lâaccordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA), sottoscritto il 24 dicembre 2020 tra Unione Europea e Regno Unito, sia esaminato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e venga, quindi, ratificato dallâUnione Europea, le parti hanno convenuto di applicare lâaccordo in via provvisoria dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, termine poi prorogato al 30 aprile 2021. (Inps, circolare, 6/4/2021, n. 53) |
Certificato di pensione 2021 (modello ObisM): novitĂ 2021 LâInps, con messaggio n. 1359 del 31 marzo 2021, ha comunicato che fra i servizi on line al cittadino è disponibile il certificato di pensione, c.d. modello ObisM, accedendo alla sezione âPrestazioni e Serviziâ del sito istituzionale www.inps.it, con Pin dispositivo (lâInps non rilascia piĂš nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Cie o Cns. Fra le novitĂ 2021 lâIstituto segnala, con riferimento alla tassazione delle pensioni i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, che, al fine di garantire lâapplicazione dellâimposta in maniera omogenea nel corso dellâanno, a decorrere dal 2021 il calcolo delle ritenute Irpef è stato impostato tenendo conto dellâimporto complessivo annuo della pensione, per cui le relative ritenute verranno trattenute mensilmente, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti, nei mesi da gennaio a dicembre. Il suddetto calcolo non incide sullâimporto annuo dellâIrpef complessivamente trattenuta, che resta invariato, ma assicura che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilitĂ sia omogenea a quella degli altri ratei dellâanno. Inoltre, a differenza degli scorsi anni, dal 2021 il certificato di pensione (c.d. modello ObisM), a seguito delle implementazioni effettuate, sarĂ reso disponibile in modalitĂ dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta. (Inps, messaggio, 31/3/2021, n. 1359) |
Fondo trasporto aereo: prestazioni integrative e calcolo retribuzione lorda nellâemergenza COVID-19 LâInps, con messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, ha stabilito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietĂ per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il periodo da gennaio 2020 fino alla cessazione dellâemergenza epidemiologica sarĂ neutralizzato. Infatti, nel 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato un drastico calo del volume di traffico per effetto dellâemergenza legata al COVID-19, con sensibili riduzioni delle retribuzioni dei lavoratori. Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dellâemergenza, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020. (Inps, messaggio, 30/3/2021, n. 1336) |
Aree crisi complessa Sicilia: indennitĂ per i lavoratori cessati dalla NASpI nel 2020 LâInps, con circolare n. 51 del 26 marzo 2021, ha offerto le istruzioni operative per la gestione dellâindennitĂ pari al trattamento di mobilitĂ in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia, ai sensi dellâarticolo 1, comma 251-bis, L. 145/2018. (Inps, circolare, 26/3/2021, n. 51) |
D.L. Sostegni: prime indicazioni su indennitĂ e NASpI LâInps, con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, ha offerto alcune prime informazioni in ordine alle misure di sostegno introdotte col D.L. Sostegni in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sia relativamente alle apposite indennitĂ una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso allâindennitĂ di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021. LâIstituto fornisce le prime indicazioni in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per lâadeguamento delle procedure informatiche. (Inps, messaggio, 25/3/2021, n. 1275) |
IndennitĂ COVID-19 lavoratori marittimi: gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami LâInps, con messaggio n. 1206 del 22 marzo 2021, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, ha offerto le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai lavoratori marittimi, le cui istanze per ottenere lâindennitĂ di COVID-19 prevista dallâarticolo 10, comma 1, D.L. 104/2020, sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti allâaccertamento dei requisiti normativamente previsti. (Inps, messaggio, 22/3/2021, n. 1206) |
Â
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con lâoccasione porgiamo i nostri piĂš cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri