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Gestione del rapporto di lavoro |
In G.U. la legge di conversione del D.L. 105/2021 Ă stata pubblicata nella G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la L. 126 del 16 settembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 105/2021, recante âmisure urgenti per fronteggiare lâemergenza epidemiologica da COVID-19 e per lâesercizio in sicurezza di attivitĂ sociali ed economicheâ, che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 dicembre 2021 e prevede lâaccesso a specifici servizi e attivitĂ in zona bianca per i soggetti muniti della certificazione verde COVID-19. Nella medesima G.U. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 105/2021 coordinato con la L. 126/2021. ((L. 16/9/2021, n. 126, G.U. 18/9/2021, n. 224) |
Ispezioni: vigilanza straordinaria in edilizia LâINL, con nota n. 6023 del 27 agosto 2021, ha comunicato che, in attuazione del Documento di programmazione della vigilanza per il 2021, ha attivato una campagna straordinaria di vigilanza in edilizia, da svilupparsi nellâultimo quadrimestre dellâanno in corso, sia verso le realtĂ produttive oggetto di fondate segnalazioni/richieste dâintervento, sia verso obiettivi individuati mediante unâaccurata attivitĂ di controllo preventivo del territorio e di intelligence, che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dallâelaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dellâopera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse edili. (INL, nota, 27/8/2021, n. 6023) |
Distacco transnazionale: il nuovo modello UNI_Distacco_UE Il Ministero del lavoro ha emanato il D.M. 170 del 6 agosto 2021, che definisce i nuovi standard e le nuove regole per la trasmissione telematica della comunicazione obbligatoria di distacco transazionale, di cui al D.Lgs. 136/2016. Il decreto fornisce il nuovo modello UNI_Distacco_UE, che dovrĂ essere utilizzato dal âprestatore di serviziâ dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per effettuare sia la comunicazione preventiva di distacco sia la notifica motivata del distacco c.d. di lunga durata. Il nuovo decreto è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti ed entrerĂ in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella sezione PubblicitĂ legale del sito del Ministero del lavoro, abrogando il precedente D.M. 10 Agosto 2016 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 6/8/2021, n. 170) |
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Ă stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lâestensione nellâambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
In particolare, il decreto introduce lâobbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Lâobbligo è applicato anche a tutti i soggetti che svolgono in tali ambiti, a qualsiasi titolo, una attivitĂ lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Lâarticolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, lâoccupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilitĂ a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.
Si propone, di seguito, una tabella che illustra la citata disposizione normativa identificandone i tratti salienti.
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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Dismissione del Pin Inps prorogata al 1° ottobre  LâInps, con messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, ha reso noto che è consentito lâaccesso ai servizi on line mediante PIN, per tutti i profili, fino al 30 settembre 2021 (e non piĂš fino al 31 agosto 2021, come comunicato con circolare n. 95/2021). (Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2926) |
Servizi on line: introdotta la delega dellâidentitĂ digitale  LâInps, con circolare n. 127 del 12 agosto 2021, ha confermato la data del 30 settembre 2021 per la dismissione per i cittadini del Pin Inps in favore delle identitĂ digitali Spid, Cie e Cns e lâautenticazione e lâaccesso ai servizi web Inps.  Inoltre, dal 16 agosto 2021, il cittadino impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi on line Inps può delegare unâaltra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto attraverso lo strumento della delega dellâidentitĂ digitale. La delega dellâidentitĂ digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestĂ genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.  La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dellâInps, esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dellâidentitĂ digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.  Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi Inps in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali Spid/Cie/Cns e potrĂ scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante. (Inps, circolare, 12/8/2021, n. 127) |
Decreto Semplificazioni-bis convertito in legge  à stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, la L. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (L. 29/7/2021, n. 108, G.U. 30/7/2021, n. 181) |
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In sede di conversione in L. 106/2021 (G.U. n. 176/2021, S.O. n. 25) del D.L. Sostegni-bis (D.L. 73/2021), che di fatto converte in legge anche le misure introdotte con il D.L. 99/2021, è stato aggiunto il nuovo articolo 41-bis in materia di contratti a tempo determinato.
Come noto il Legislatore, con diversi interventi normativi, ha voluto arginare, durante il periodo di emergenza epidemiologica, il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per gmo, anche provvedendo a sospendere le procedure giĂ avviate al momento dellâentrata in vigore delle disposizioni normative restrittive. Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura degli ultimi D.L. emanati (D.L. 41/2021, D.L. 73/2021 e D.L. 99/2021).
In estrema sintesi, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dellâarticolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cigo, individuate ex articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).
In considerazione dellâarticolato quadro normativo, lâINL, con la nota n. 5186/2021, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, dopo aver acquisito il parere dellâUfficio legislativo del Ministero del lavoro.