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L’articolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Si propone, di seguito, una tabella che illustra la citata disposizione normativa identificandone i tratti salienti.

 

Contratto di rioccupazione

Definizione

 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

 

Forma

 

Scritta ai fini della prova.

 

Progetto di inserimento

 

È condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento con durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

 

Recesso al termine dell’inserimento

 

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118, cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine e durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Disciplina applicabile

 

Per quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Agevolazione contributiva

 

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Cumulabilità

 

Il beneficio dell’esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di recesso dal contratto al termine del periodo di inserimento con preavviso, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

 

Autorizzazione UE

 

Il beneficio dell’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19â€, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, pertanto l'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfue, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Limite di spesa

 

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

    Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri 

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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