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È stata pubblicata, sul S.O. n. 25 della G.U. n. 176/2021, la L. 106 del 23 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni-bis), conversione in cui sono confluite anche le misure previste dal D.L. 99/2021.

In particolare, i D.L. 89/2021 (misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario), e 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro e imprese) sono abrogati, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 1-4

Prima tipologia di contributo a fondo perduto 

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • con partita Iva attiva al 26 maggio 2021;
  • che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021;
  • che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto.

 

 

Il contributo è:

  • corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • ovvero, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e 13-17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 5-15

Seconda tipologia di contributo a fondo perduto 

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di:

  • tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir, e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. 73/2021.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;
  • agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
  • ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l'eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente.

Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all’istanza.

Ai fini della fruizione del contributo, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

 

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
  3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
  4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
  5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.
  6. In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro.

Il contributo:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000, e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva, di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato†e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti†della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19â€, e successive modificazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 13-17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 16-27

Terza tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:

  • che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;
  • agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
  • ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir, e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. 73/2021.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con Decreto Mef.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con Decreto Mef, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021, e di cui all’articolo 1, commi 1 e 5, del presente decreto (prima e seconda tipologia di contributo).

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000, e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 13-17, D.L. 41/2021.

L'efficacia è subordinata, ex articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1,

comma 30-bis 

e 30-ter

Quarta tipologia di contributo a fondo perduto

Per i soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, Tuir, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente al 25 luglio 2021, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, o di cui ai commi 5-13 del presente articolo (seconda tipologia di contributo a fondo perduto), è riconosciuto:

  1. il contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. 41/2021) determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuta anche la prima tipologia di contributo di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo in commento, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
  2. la seconda tipologia di contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo (prima tipologia);
  3. la seconda tipologia di contributo del presente articolo, determinato, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, D.L. 41/2021, e dell’articolo 1, commi 5-13 e 15, D.L. 73/2021.

Articolo 1-bis

Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da Covid-19

Vengono abrogate le previsioni di cui agli articoli 6-bis, comma 9 e 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, il c.d. Decreto Ristori, con cui era prevista la detassazione per alcuni contributi lavorativi.

Articolo 1-ter

Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA

Alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa: con decreto del Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo, altresì, conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 

1-quater

Dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore

La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021: una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, Tuir, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), Tuir.

Articolo 

1-sexies

Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019, e all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni, se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018:

  1. entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  2. entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  3. entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  4. entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  5. e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 

Articolo 2

Fondo per le attività chiuse per almeno 100 giorni

Viene istituito un Fondo per le attività economiche chiuse, con una dotazione per il 2021 di 100 milioni di euro, a supporto delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (e non più 4 mesi, come originariamente prevedeva il D.L.). Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dal 25 luglio 2021, saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto. Con il medesimo Decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura, tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19â€.

Articolo 7, comma 6-ter

Contributo per guide turistiche e accompagnatori turistici

Nel limite di 10 milioni di euro per il 2021, sono previsti contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita Iva che non beneficiano del contributo di cui al D.M. 440/2020.

Articolo 9, commi 1-2

Rinvio riscossione

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 31 agosto 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Articolo 10, commi 3-4

Sostegno al settore sportivo

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene istituito, per il 2021, un Fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che, nell'esercizio 2020, non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e Asd iscritte al Registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici. Con un D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 73/2020, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Articolo 10, comma 13-quater

Riforma dello sport

Viene modificata l’entrata in vigore dei Decreti Legislativi relativi alla riforma dello sport. In particolare:

  1. le disposizioni relative agli enti sportivi dilettantistici e sportivi e al lavoro nello sport, di cui al D.Lgs. 36/2021, decorreranno dal 1° gennaio 2023, a eccezione di quelle relative a:
    1. riconoscimenti ai fini sportivi (articolo 10);
    2. fondo per il passaggio allo sport professionistico nel settore femminile (articolo 39);
    3. promozione delle pari opportunità di genere (articolo 40);

che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022;

  1. le disposizioni relative alla rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché all’accesso alla professione di agente sportivo, di cui al D.Lgs. 37/2021, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  2. le disposizioni relative alla sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o di costruzione di impianti sportivi, di cui al D.Lgs. 38/2021, decorreranno anch’esse a partire dal 1° gennaio 2023;
  3. le disposizioni relative al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.Lgs. 39/2021, decorreranno dal 31 agosto 2022;
  4. le disposizioni relative alla sicurezza delle attività sportive invernali, di cui al D.Lgs. 40/2021, decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2022.

Articolo 10-bis

Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con D.P.C.M., su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il contributo spetta alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.

Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

Articolo 22

Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili 

Viene elevato il limite alla compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, a 2 milioni di euro.

Articolo 32

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI 

Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
  3. l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Articolo 36

Proroga del Reddito di emergenza

Viene previsto il riconoscimento, per l’anno 2021, di ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio e agosto e settembre; tali quote si aggiungono alle 3 mensilità (marzo, aprile, maggio) previste dal D.L. 41/2021.

I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per accedere alle nuove 4 mensilità del Rem sono gli stessi specificati dall’articolo 12, Decreto Sostegni, con l’unica differenza che il reddito familiare preso a riferimento è quello relativo al mese di aprile 2021.

La domanda per le ulteriori 4 quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall’Istituto stesso.

Articolo 37

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Viene ampliata la platea dei liberi professionisti aventi diritto al reddito di ultima istanza introdotto dal D.L. 18/2020. Tale sussidio ora è riconosciuto anche agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori della pensione d'invalidità.

I professionisti interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione del bonus possono presentare domanda, nelle modalità stabilite dal Decreto attuativo 28 marzo 2020 (pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), entro Il 31 luglio 2021.

Articolo 37-ter

Misure in favore dei lavoratori socialmente utili

Possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le Amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000.

Articolo 38

Disposizioni in materia di NASpI e di mobilità in deroga

Per le prestazioni NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di decurtamento dell’indennità di disoccupazione, introdotto dal D.L. 22/2015, che prevede la progressiva riduzione del 3% dell’importo NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione del sussidio.

Per le prestazioni in pagamento al 26 maggio 2021 viene confermato l’importo NASpI in essere a tale data, che, pertanto, non subirà riduzioni nel corso del 2021.

Viene stabilito, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di décalage ex D.L. 22/2015 viene ripristinato e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

In sede di conversione in legge, mediante l’aggiunta del nuovo comma 2-bis, viene previsto, per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, che ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della L. 92/2012, nei casi di terza e quarta proroga.

Articolo 39

Contratto di espansione

Viene estesa la possibilità di utilizzare il contratto di espansione anche alle imprese che hanno in forza almeno 100 dipendenti; in precedenza, a tale misura, finalizzata ad agevolare il ricambio generazionale tra la forza lavoro, potevano accedere aziende con almeno 500 dipendenti, ovvero con almeno 250 unità nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese.

Articolo 40,

commi 1-3

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

Il comma 1 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo COVID della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, di presentare, in alternativa ai trattamenti salariali ex D.Lgs. 148/2015 e previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. In relazione all’utilizzo di tale trattamento salariale in deroga, non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Ai fini dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato;
  • gli accordi collettivi aziendali, da stipularsi ai sensi dell’articolo 51, D.L.gs. 81/2015, devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

In merito all’integrazione salariale spettante ai lavoratori viene precisato che:

  • il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo;
  • il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;
  • ai lavoratori impiegati a orario ridotto in base all’accordo è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali di integrazione salariale, e la relativa contribuzione figurativa.

In sede di conversione in legge, in riferimento al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, si è previsto che i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, D.M. 95269/2016, per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, siano differiti al 31 luglio 2021.

Il comma 2 individua i limiti di spesa per il trattamento di integrazione salariale in deroga, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 3 prevede, in riferimento ai datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (i medesimi destinatari indicati nel comma 1), che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa e presentino domanda di integrazione salariale ex articoli 11 (Cigo) e 21 (Cigs), D.Lgs. 148/2015, l’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 40,

commi 4-6

Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
  • la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le minori entrate causate dall’esonero dal pagamento dell’addizionale previsto dal comma 3.

Articolo 40-bis, comma 1

Ulteriore trattamento di Cigs

In sede di conversione in legge, si riconosce ai i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo COVID della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 4, 5, 12 e 22, D.Lgs. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa previsti.

Articolo 40-bis, commi 2-3

Divieto di licenziamento

Il comma 2 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di cassa ai sensi del comma 1, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
  • la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 3 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate non si applicano nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;
  • ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 40-ter

Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020

Si è previsto, in sede di conversione in legge, il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per i lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale : per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro 30 giorni dal 25 luglio 2021, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati.

Articolo

40-quater

Disposizioni per il settore marittimo

I lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18, L. 84/1994, operanti nei porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021, possono richiedere, in alternativa alla NASpI, l’indennità per mancato avviamento al lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, L. 92/2012. Qualora il lavoratore opti per tale indennità, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa.

Articolo 41

Contratto di rioccupazione

Viene istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, contratto di lavoro subordinato finalizzato a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza COVID-19, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

Stipulato in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo; durante tale periodo opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118, cod. civ., possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il contratto di rioccupazione ha diritto, per un periodo massimo di 6 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e a esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

I datori di lavoro, per fruire dello sgravio contributivo, non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Sono condizioni che causano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Le dimissioni del lavoratore non comportano la revoca dello sgravio e, pertanto, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Ai fini del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Lo sgravio contributivo per l'assunzione con contratto di rioccupazione:

  • è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale;
  • è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 41-bis

Contratto a tempo determinato

In sede di conversione in legge, viene modificato l'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, aggiungendo tra le causali che possono legittimare l’apposizione di un termine a un contratto di lavoro, ove specificatamente prevista (per rapporti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi; contratto in deroga presso l’ITL; rinnovi a prescindere dalla durata del rapporto; proroghe al superamento dei 12 mesi di rapporto), le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51â€. Pertanto, si riconosce alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché gli accordi siano sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la possibilità di definire specifiche causali di utilizzo del contratto a termine, ulteriori rispetto a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1.

Tuttavia, con il successivo comma 1.1, aggiunto sempre all’articolo 19, D.Lgs. 81/2015, si stabilisce che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022â€.

Articolo 42

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

I commi 1 e 2 dispongono la proroga dell’indennità pari a 1.600 euro, introdotta dal D.L. 41/2021 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • non siano titolari di pensione, non abbiano in corso un rapporto di rapporto di lavoro dipendente e non siano percettori di NASpI alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 estende il riconoscimento della medesima indennità ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

  1. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere al 27 maggio 2021; gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 specifica che, per aver diritto all’indennità, i soggetti indicati al comma 3 non devono rientrare in alcuna delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ex articolo 13, comma 4, D.Lgs 81/2015;
  • essere titolari di pensione.

Il comma 5 prevede il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 6 estende il riconoscimento dell’indennità di 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 precisa che le indennità indicate nel presente articolo non sono tra loro cumulabili, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda per ricevere le indennità in esame deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello e modalità stabilite dall’Istituto stesso.

Il comma 8 stabilisce che le indennità non concorrono a formare reddito ai sensi del Tuir.

Con il nuovo comma 8-bis, aggiunto in sede di conversione in legge, si prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

I commi 9 e 10 individuano i limiti di spesa nella corresponsione di tali indennità.

Articolo 43

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio e del settore creativo, culturale e dello spettacolo

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Tale beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail; l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, i datori di lavoro non devono ricorrere a licenziamenti per tutto l’arco del 2021, in base ai divieti ex articolo 8, commi 9-11, D.L. 41/2021.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio:

  • è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro;
  • è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 43-bis

Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

In sede di conversione in legge, si è previsto che alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva siano erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021: con decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni dal 25 luglio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione. Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 44

Indennità per i collaboratori sportivi

È istituita una nuova indennità, erogata dalla società Sport e salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Viene precisato che, ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L’ammontare dell’indennità, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è compatibile con il reddito di cittadinanza, è determinata come segue:

  1. 2.400 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  2. 1.600 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  3. 800 euro in caso di soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità i lavoratori interessati dovranno autocertificare, per ciascuna mensilità, la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo per aver diritto all’indennità.

Viene, inoltre, stabilito il divieto di cumulo tra il bonus collaboratori sportivi erogato dalla società Sport e salute Spa e le indennità per l’emergenza COVID-19 erogate dall’Inps.

Articolo 45

Proroga Cigs per cessazione 

In via eccezionale viene disposto che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2021 una proroga di 6 mesi della Cigs per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

Articolo 47

Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Viene stabilito che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, con scadenza 17 maggio 2021, può essere effettuata entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Articolo 47-bis,

comma 1

Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini (L. 178/2020), e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa

La regolarità contributiva ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta, in ogni caso, fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Articolo 47-bis, comma 2

Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), L. 449/1997, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17, Tuir, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

Articolo 48

Piano nazionale per le Scuole dei mestieri

Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato “Scuole dei mestieriâ€.

Articolo 48-bis

Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25%, nel limite massimo complessivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le disposizioni di attuazione sono stabilite con decreto Mise, di concerto con il Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

Articolo 49

Disposizione in favore dei lavoratori frontalieri

Viene esteso anche per l’anno 2021 il bonus a favore dei lavoratori frontalieri, previsto dall’articolo 103-bis, D.L. 34/2020, che abbiano subito perdite o contrazioni significative delle proprie entrate a causa dell’emergenza COVID-19.

Articolo 50-bis, comma 1

Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

Può, in via eccezionale, essere concessa la proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021 e fino al 31 dicembre 2021, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Mise, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo.

Articolo 50-bis, commi 2-3

Cigd industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3-6, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021.

Articolo 50-bis, commi 4-5

Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigd industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili ai sensi dei commi 2-3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
  • la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 50-bis, commi 8-9

Fondo per il potenziamento delle competenze

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale , con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori NASpI.

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dal 25 luglio 2021.

Articolo 50-bis, comma 10,

lettera a)

Computo casse COVID-19 nei limiti del D.Lgs. 148/2015

A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito di modifica dell'articolo 19, comma 3, D.L. 18/2020, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi della normativa emergenziale COVID-19 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39, D.Lgs. 148/2015.

Articolo 

50-quater

Tirocini di inclusione sociale nella Regione Calabria

Per favorire la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla Regione Calabria, è assegnato alla medesima Regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.

Articolo 57-bis

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di Durc

 In materia di Durc, mediante modifica dell'articolo 264, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020, viene precisato che le misure contenute nell’articolo 264, comma 1, volte alla semplificazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, si applicano per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

Articolo 64, comma 1

Fondo Gasparrini

L’estensione dei benefici dal c.d. Fondo Gasparrini, prevista dall’articolo 54, comma 1, D.L. 18/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021.

Articolo 66, commi 1-4

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime quaranta paghe giornaliere percepite.

Infine, si prevede che i contributi per le prestazioni del Ssn e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro in riferimento ai seguenti soggetti:

  1. prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  2. prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a).

In materia di obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso Inail, si prevede l’estensione anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: entro 90 giorni dal 25 luglio 2021, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef e con il Ministro della cultura, su proposta dell'Inail, saranno stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e saranno individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Articolo 66, commi 5, 5-bis, 5-ter

Assicurazione Inail per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sempre dal 25 luglio 2021, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 1124/1965.

I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente al 25 luglio 2021 restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'Inail, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I giudizi pendenti alla predetta data, aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Articolo 66, comma 6

Tutele del T.U. maternità/paternità per lavoratori dello spettacolo 

Al Capo X, D.Lgs. 151/2001, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

“59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo)

1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodoâ€.

Articolo 66,

commi 7-16

Alas: indennità di disoccupazione per gli autonomi dello spettacolo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta un’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, per la disoccupazione involontaria, erogata dall’Inps.

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  2. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di Gestioni previdenziali obbligatorie anche durante il percepimento dell'indennità;
  3. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 anche durante il percepimento dell'indennità;

 

  1. aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

 

  1. avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

 

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente alla conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. L'indennità non può, in ogni caso, superare la durata massima di 6 mesi.

Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori destinatari dell’Alas, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2%, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24, L. 88/1989.

La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Articolo 66, commi 17-18

Regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo

Sono state apportate modifiche al D.Lgs. 182/1997.

Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui, all'articolo 2, comma 1, lettera a) (lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), che possano far valere annualmente almeno 45 (prima 60) contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi 4 volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'Ago, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 (prima 120) contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.

 

All'articolo 1, dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:

“15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

 

15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di leggeâ€.

 

Per i lavoratori prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 90 contributi giornalieri (prima 120).

 

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:

a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;

b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708†(certificato di agibilità).

All'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacoloâ€.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 66, commi 19-20

Adeguamento dei soggetti da iscrivere all’ex Enpals

Le categorie di soggetti da iscrivere obbligatoriamente all’ex Enpals (articolo 3, D.Lgs. 708/1947) saranno adeguate con frequenza almeno quinquennale.

Tale adeguamento sarà disposto, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 68, commi 10-11

Lavoratori agriturismi

Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135, cod. civ., per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2, L. 96/2006, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 4, comma 2, L. 96/2006 eliminando, ai fini della verifica della connessione, il riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

Articolo 69

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

In riferimento ai lavoratori dell’agricoltura, i commi 1 e 2 riconoscono un’indennità una tantum pari a 800 euro, a condizione che gli interessati presentino i seguenti requisiti:

  • essere operai agricoli con contratto a tempo determinato;
  • aver effettuato, nel corso del 2020, almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di pensione al momento della presentazione della domanda.

Il comma 3 precisa che l’indennità risulta essere:

  • esente dall’Irpef;
  • incompatibile con il Reddito di cittadinanza;
  • incompatibile con il Reddito di emergenza;
  • non cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;
  • cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda deve essere presentata all’Inps entro la scadenza del 30 giugno 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall’Istituto stesso.

Il comma 6, per il mese di maggio 2021, prevede un’indennità pari a 950 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, qualora ricorrano i seguenti requisiti:

 

  • non essere titolari di pensione;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

 

Le modalità per richiedere l’indennità all’Inps sono quelle previste dall’articolo 28, D.L. 18/2020.

I commi 4, 5 e 7 individuano i limiti di spesa relativamente alle indennità in esame, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Articolo 70

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

 

Al fine di garantire la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo colpite dal perdurare degli effetti negativi dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti a tali filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO indicati nella tabella che segue, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

 

L’ambito di applicazione di tale esonero è esteso anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

 

Codici ATECO

Attività

01.21.00

Coltivazione di uva

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05

Produzione di birra

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

 

L’esonero è riconosciuto:

 

  • nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero;

 

  • nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri 

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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