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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato, tra l’altro, il D.L. 99 del 30 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021, che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, in vigore dal 30 giugno 2021. Il testo prevede in sintesi:

 

• che sia fortemente incentivato l’impiego di Pos collegati a registratori di cassa anche mediante crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale;

• la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 (le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali);

• il rinvio al 31 agosto 2021 dei termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla Legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, e il differimento al 31 luglio 2021 del termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari;

• lo stanziamento di significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da Arera in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021;

• l’introduzione di importati novità in materia di lavoro:

- la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15),

- per i settori nei quali è superato – a partire dal 1° luglio 2021 – il divieto di licenziamento, le imprese che non possano più fruire della Cigs, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare,

- in un avviso Comune le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il D.L. approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti,

- l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cig e NASpI;

• la proroga fino al 16 dicembre 2021 del termine di restituzione del “prestito ponte†già assegnato ad Alitalia con il D.L. 137/2019, autorizzando la prosecuzione delle attività d’impresa, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilendo la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione Europea;

• l’istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia;

• il rifinanziamento della c.d. Nuova Sabatini per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali cui si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del DdL di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.
Nella seguente tabella sono sintetizzati gli interventi a tutela del lavoro contenuti nel provvedimento che dovrà poi essere convertito in Legge.

Misure in materia di tutela del lavoro – articolo 4

Comma 1

Dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi, ex articolo 44, comma 1-bis, D.L. 109/2018, introdotto dal Decreto Sostegni-bis (per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise), previo accordo presso il Ministero del lavoro con la partecipazione del Mise, del Ministero delle infrastrutture e delle Regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria ex articolo 94, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020 (trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo), nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Commi 2, 4, 5 e 6

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020 (Cigo, Aso e Cigo da Cigs) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

 

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

 

A tali datori di lavoro resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991 (licenziamenti collettivi), e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale 

 

 

interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.

 

Fino alla medesima data del 31 ottobre 2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima Legge.

 

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASpI.

 

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Comma 3

Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3-6, D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni.

Comma 8

Mediante l’inserimento dell’articolo 40-bis nel D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, in attesa di conversione in Legge, è previsto un ulteriore trattamento di Cigs.

 

Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni (destinatari Cigo e Cigo da Cigs COVID) che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 (durata massima complessiva), 5 (contribuzione addizionale), 12 (durata Cigo) e 22 (durata Cigs), D.Lgs. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Ai datori di lavoro che presentano tale domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima Legge.

 

Le citate sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di NASpI.

 

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Commi 11 e 12

È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (Fpcrp), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI.

Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dal 3 giugno 2021, saranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.

Comma 13

Con effetto dal 1° gennaio 2021, il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, D.L. 18/2020, è sostituito dal seguente: “I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.Lgs. 148/2015â€.

 

Pertanto, dalla data indicata, tali trattamenti non sono più neutralizzati ai fini delle successive richieste. 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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