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In sede di conversione in L. 106/2021 (G.U. n. 176/2021, S.O. n. 25) del D.L. Sostegni-bis (D.L. 73/2021), che di fatto converte in legge anche le misure introdotte con il D.L. 99/2021, è stato aggiunto il nuovo articolo 41-bis in materia di contratti a tempo determinato.

In particolare, in primo luogo si modifica l'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, aggiungendo tra le causali che possono legittimare l’apposizione di un termine a un contratto di lavoro, ove specificatamente prevista (per rapporti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi; contratto in deroga presso l’ITL; rinnovi a prescindere dalla durata del rapporto; proroghe al superamento dei 12 mesi di rapporto), le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”.

Pertanto, si riconosce alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché gli accordi siano sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la possibilità di definire specifiche causali di utilizzo del contratto a termine, ulteriori rispetto a quanto già previsto dall’articolo 19, comma 1.

Tuttavia, con il successivo comma 1.1, aggiunto all’articolo 19, D.Lgs. 81/2015, si stabilisce che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”: dal combinato disposto delle 2 norme, pertanto, la possibilità di intervento da parte dei contratti collettivi in materia di causali sembrerebbe temporanea, fino al 30 settembre 2022, anche se risulta poco comprensibile perché modificare il D.Lgs. 81/2015 con una norma che avrà pochi mesi di vita.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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