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Lo scorso 5 luglio l’INL, in relazione alle disposizioni normative emergenziali per i lavoratori in condizioni di rischio, aveva fatto il punto sulla situazione con la nota n. 10962/2021, da ritenersi ora superata a seguito dell’entrata in vigore, dal 23 luglio, del D.L. 105/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale e al 31 ottobre 2021 le disposizioni sui lavoratori fragili.

Riportiamo comunque il contenuto della nota, utile ai fini del ragionamento ivi contenuto.

È stata pubblicata, sul S.O. n. 25 della G.U. n. 176/2021, la L. 106 del 23 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni-bis), conversione in cui sono confluite anche le misure previste dal D.L. 99/2021.

In particolare, i D.L. 89/2021 (misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario), e 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro e imprese) sono abrogati, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato, tra l’altro, il D.L. 99 del 30 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021, che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, in vigore dal 30 giugno 2021. Il testo prevede in sintesi:

Con la circolare n. 77/2021 l’Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 104125/2019, fornendo al contempo le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e le modalità di compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Assegno temporaneo

Entra in vigore dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l’assegno temporaneo per figli minori, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022. L’accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell’assegno nucleo familiare e con Isee inferiore a 50.000 euro annui. Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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