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È stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. 73 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territorialiâ€, c.d. Decreto Sostegni-bis.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

 

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 1-4

Prima tipologia di contributo a fondo perduto 

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • con partita Iva attiva al 26 maggio 2021
  • che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni);
  • che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 

Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto.

Il contributo è:

  • corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • ovvero, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. 

Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e 13-17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 5-15

Seconda tipologia di contributo a fondo perduto 

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di:

  • tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir, e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto. 

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;
  • agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
  • ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir. 

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l'eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente. 

Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all’istanza. 

Ai fini della fruizione del contributo, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: 

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro; 

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro; 

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro; 

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro. 

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: 

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro; 

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro; 

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro; 

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro. 

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro. 

Il contributo:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. 

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000, e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. 

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. 

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato†e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti†della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19â€, e successive modificazioni. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 13-17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 16-27

Terza tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:

  • che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; 
  • titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;
  • agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
  • ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir. 

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir, e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto. 

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con Decreto Mef.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con Decreto Mef, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021, e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente Decreto.

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. 

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000, e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. 

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio. 

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 13-17, D.L. 41/2021. 

L'efficacia è subordinata all'articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 1,

comma 30

Destinazione fondi non utilizzati 

Previo accertamento disposto con Decreto Mef, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, D.L. 41/2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di euro, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, compresi tra 10.000.001 e 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, o di cui ai commi da 5 a 13. 

Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo sono stabilite con Decreto Mef.

Articolo 2

Fondo per le attività chiuse per almeno 4 mesi

Viene istituito un Fondo per le attività economiche chiuse, con una dotazione per il 2021 di 100 milioni di euro, a supporto delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente Decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi. 

Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente Decreto, saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto. Con il medesimo Decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura, tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni. 

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19â€.

Articolo 9, commi 1 - 2

Rinvio riscossione

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 30 giugno 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Articolo 10, commi 3-4

Sostegno al settore sportivo

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene istituito, per il 2021, un Fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e Asd iscritte al Registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici. 

Con un D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Articolo 32

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione 

Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. 

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per: 

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate; 

c) l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Articolo 36

Proroga del Reddito di emergenza

Viene previsto il riconoscimento, per l’anno 2021, di ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio e agosto e settembre; tali quote si aggiungono alle 3 mensilità (marzo, aprile, maggio) previste dal D.L. 41/2021.

I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per accedere alle nuove 4 mensilità del Rem sono gli stessi specificati dall’articolo 12, Decreto Sostegni, con l’unica differenza che il reddito familiare preso a riferimento è quello relativo al mese di aprile 2021 e non più al mese di febbraio.

La domanda per le ulteriori 4 quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall’Istituto stesso.

Articolo 37

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Viene ampliata la platea dei liberi professionisti aventi diritto al reddito di ultima istanza introdotto dal D.L. 18/2020. Tale sussidio ora è riconosciuto anche agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori della pensione d'invalidità.

I professionisti interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione del bonus possono presentare domanda, nelle modalità stabilite dal Decreto attuativo 28 marzo 2020, entro Il 31 luglio 2021.

Articolo 38

Disposizioni in materia di NASpI

Per le prestazioni NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di decurtamento dell’indennità di disoccupazione, introdotto dal D.L. 22/2015, che prevede la progressiva riduzione del 3% dell’importo NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione del sussidio.

Per le prestazioni in pagamento al 26 maggio 2021 viene confermato l’importo NASpI in essere a tale data, che, pertanto, non subirà riduzioni nel corso del 2021.

Viene stabilito, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di décalage ex D.L. 22/2015 viene ripristinato e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Articolo 39

Contratto di espansione

Viene estesa la possibilità di utilizzare il contratto di espansione anche alle imprese che hanno in forza almeno 100 dipendenti; in precedenza, a tale misura, finalizzata ad agevolare il ricambio generazionale tra la forza lavoro, potevano accedere aziende con almeno 500 dipendenti, ovvero con almeno 250 unità nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese.

Articolo 40

commi 1-3

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

Il comma 1 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo COVID della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, di presentare, in alternativa ai trattamenti salariali ex D.Lgs. 148/2015 e previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In relazione all’utilizzo di tale trattamento salariale in deroga, non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Ai fini dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato;
  • gli accordi collettivi aziendali, da stipularsi ai sensi dell’articolo 51, D.L.gs. 81/2015, devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

In merito all’integrazione salariale spettante ai lavoratori viene precisato che:

  • il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo;
  • il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;
  • ai lavoratori impiegati a orario ridotto in base all’accordo è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali di integrazione salariale, e la relativa contribuzione figurativa.

Il comma 2 individua i limiti di spesa per il trattamento di integrazione salariale in deroga, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 3 prevede, in riferimento ai datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (i medesimi destinatari indicati nel comma 1), che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa e presentino domanda di integrazione salariale ex articoli 11 (Cigo) e 21 (Cigs), D.Lgs. 148/2015, l’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 40

commi 4-6

Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
  • la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi: 

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.; 
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le minori entrate causate dall’esonero dal pagamento dell’addizionale previsto dal comma 3.

Articolo 41

Contratto di rioccupazione

Viene istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, contratto di lavoro subordinato finalizzato a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza COVID-19, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

Stipulato in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo; durante tale periodo opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118, cod. civ., possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il contratto di rioccupazione ha diritto, per un periodo massimo di 6 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e a esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

I datori di lavoro, per fruire dello sgravio contributivo, non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Sono condizioni che causano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Le dimissioni del lavoratore non comportano la revoca dello sgravio e, pertanto, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Ai fini del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Lo sgravio contributivo per l'assunzione con contratto di rioccupazione:

  • è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale;
  • è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 42

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

I commi 1 e 2 dispongono la proroga dell’indennità pari a 1.600 euro, introdotta dal D.L. 41/2021 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • non siano titolari di pensione, non abbiano in corso un rapporto di rapporto di lavoro dipendente e non siano percettori di NASpI alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 estende il riconoscimento della medesima indennità ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021; 

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere al 27 maggio 2021; gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 specifica che, per aver diritto all’indennità, i soggetti indicati al comma 3 non devono rientrare in alcuna delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ex articolo 13, comma 4, D.Lgs 81/2015;
  • essere titolari di pensione.

Il comma 5 prevede il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 6 estende il riconoscimento dell’indennità di 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 precisa che le indennità indicate nel presente articolo non sono tra loro cumulabili, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. 

La domanda per ricevere le indennità in esame deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello e modalità stabilite dall’Istituto stesso.

Il comma 8 stabilisce che le indennità non concorrono a formare reddito ai sensi del Tuir.

I commi 9 e 10 individuano i limiti di spesa nella corresponsione di tali indennità.

Articolo 43

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.

Tale beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail; l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, i datori di lavoro non devono ricorrere a licenziamenti per tutto l’arco del 2021, in base ai divieti ex articolo 8, commi 9-11, D.L. 41/2021.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione.

Lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio: 

  • è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro;
  • è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 44

Indennità per i collaboratori sportivi

È istituita una nuova indennità, erogata dalla società Sport e salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Viene precisato che, ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati. 

L’ammontare dell’indennità, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è compatibile con il reddito di cittadinanza, è determinata come segue:

a) 1.600 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

b) 1.070 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

c) 540 euro in caso di soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità i lavoratori interessati dovranno autocertificare, per ciascuna mensilità, la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo per aver diritto all’indennità.

Viene, inoltre, stabilito il divieto di cumulo tra il bonus collaboratori sportivi erogato dalla società Sport e salute Spa e le indennità per l’emergenza COVID-19 erogate dall’Inps.

Articolo 45

Proroga Cigs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

In via eccezionale viene disposto che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2021 una proroga di 6 mesi della Cigs per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise. 

Articolo 47

Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Viene stabilito che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, con scadenza 17 maggio 2021, può essere effettuata entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Articolo 48

Disposizione in favore dei lavoratori frontalieri

Viene esteso anche per l’anno 2021 il bonus a favore dei lavoratori frontalieri, previsto dall’articolo 103-bis, D.L. 34/2020, che abbiano subito perdite o contrazioni significative delle proprie entrate a causa dell’emergenza COVID-19.

Articolo 64, comma 1

Fondo Gasparrini

L’estensione dei benefici dal c.d. Fondo Gasparrini, prevista dall’articolo 54, comma 1, D.L. 18/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021.

Articolo 69

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

In riferimento ai lavoratori dell’agricoltura, i commi 1 e 2 riconoscono un’indennità una tantum pari a 800 euro, a condizione che gli interessati presentino i seguenti requisiti:

  • essere operatori agricoli con contratto a tempo determinato;
  • aver effettuato, nel corso del 2020, almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di pensione al momento della presentazione della domanda.

Il comma 3 precisa che l’indennità risulta essere:

  • esente dall’Irpef;
  • incompatibile con il Reddito di cittadinanza;
  • incompatibile con il Reddito di emergenza;
  • non cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;
  • cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda deve essere presentata all’Inps entro la scadenza del 30 giugno 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall’Istituto stesso. Il comma 6, per il mese di maggio 2021, prevede un’indennità pari a 950 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, qualora ricorrano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di pensione;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Le modalità per richiedere l’indennità all’Inps sono quelle previste dall’articolo 28, D.L. 18/2020. I commi 4, 5 e 7 individuano i limiti di spesa relativamente alle indennità in esame, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Articolo 70

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

Al fine di garantire la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo colpite dal perdurare degli effetti negativi dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti a tali filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO indicati nella tabella che segue, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. 

L’ambito di applicazione di tale esonero è esteso anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Codici ATECO

Attività

01.21.00

Coltivazione di uva

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05

Produzione di birra

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

L’esonero è riconosciuto:

- nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero;

- nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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