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Con la circolare n. 77/2021 l’Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 104125/2019, fornendo al contempo le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e le modalità di compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

 

Vale la pena di ricordare che, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26, D.Lgs. 148/2015, ha previsto la possibilità di costituire Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale che possono anche avere la finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, rispetto a quelle previste dalla Legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Qualora un nuovo fondo sia costituito in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fis, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Ciò premesso, con accordo del 3 ottobre 2017, poi recepito con D.I. 104125/2019, è stato costituito il “Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali” ed è stato istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (d’ora in avanti Fondo). Il settore rientrava nell’ambito di applicazione del Fis e, quindi, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro, ai fini dell’obbligo contributivo, rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del Fis, mentre per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate, con la conseguenza che solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.

Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza, ma la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi.

Caratteristiche del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di 3 dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21, D.Lgs. 148/2015.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali – individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato n. 2 della circolare – appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, D.Lgs. 148/2015, che impiegano mediamente più di 3 dipendenti. Il superamento della soglia dimensionale si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
I datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi Fondi.

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale spetta decidere in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell’Inps.

Il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, con accredito della contribuzione correlata.

Finanziamento, codifica aziende e compilazione UniEmens

Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, nonché le disposizioni in materia di prescrizione:

• contributo ordinario mensile dovuto da marzo 2020 sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori, pari allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 e sino a 15 dipendenti e allo 0,65% per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, tenendo presente che tra gli apprendisti il contributo si versa solo per quelli con contratto professionalizzante perché sono gli unici ammessi alle prestazioni del Fondo;

• contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione di assegno ordinario.

Il Fondo è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di 3 dipendenti nel semestre precedente, le cui posizioni contributive dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S” (zero S), che, a partire dal periodo di paga marzo 2020, assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”. L’attribuzione del c.a. “0S” avverrà in automatico, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS) e sarà visualizzabile sul “Cassetto previdenziale Aziende”. In presenza del codice di autorizzazione “0S” il controllo del requisito occupazionale sarà effettuato a livello procedurale.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno comunicarlo all’Inps per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore al limite del codice di autorizzazione “6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”. Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del codice di autorizzazione “2C”, che ha il più ampio significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni. L’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C” è necessario perché le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale, perciò ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata all’Inps a cura del datore di lavoro.

Qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0S” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc dei c.a. “7V” e “6P”) avverrà, esclusivamente su richiesta dei datori di lavoro, da presentare tramite il “Cassetto previdenziale Aziende”.

Dal mese di maggio 2021, ai fini UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, occorre regolarizzare le competenze arretrate entro il 16 agosto 2021, seguendo le apposite istruzioni della circolare.

I datori di lavoro aderenti al Fondo, che abbiano versato il contributo ordinario al Fis dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il 16 agosto prossimo, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (Fis), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Con il messaggio n. 2265/2021, l’Inps ha precisato che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”, previa richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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