La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi immediatamente operative, rispetto alle quali l’INL ha fornito alcuni chiarimenti con la nota n. 530/2022.
Innanzitutto, il tirocinio è definito come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
È stata pubblicata nella G.U. n. 56 dell’8 marzo 2022 la L. 18/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Inoltre, con la L. 18/2022 si abroga il D.L. 5/2022: restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 5/2022.
Ricordiamo che, con il D.L. 1/2022, per contrastare la diffusione del Covid-19, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l’accesso al luogo di lavoro.
Â
Gestione del rapporto di lavoro |
Emersione dei rapporti di lavoro: priorità ai cittadini ucraini L’INL, con nota n. 1521 dell’8 marzo 2022, ha raccomandato ai propri uffici territoriali, relativamente alle residue pratiche di emersione dei rapporti di lavoro, di assicurare priorità a quelle riferite a cittadine/i di nazionalità ucraina, anche al fine di agevolarne la mobilità territoriale e le eventuali ricongiunzioni familiari. (INL, nota, 8/3/2022, n. 1521) |
INL: vigilanza straordinaria in edilizia e contrasto al sommerso L’INL, con nota n. 1231 del 23 febbraio 2022, ha comunicato che le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio confermano anche per l’anno 2022 l’intensificazione dell’attività ispettiva nel settore edile, finalizzata a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021. In particolare, gli accertamenti si concentreranno sui numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e, più in generale, sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati. Gli obiettivi verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d’intervento – anche attraverso un’accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse edili.  (INL, nota, 23/2/2022, n. 1231) |
Â
Si ricorda che, secondo il disposto dell’articolo 13, D.L. 146/2021, e a modifica del T.U. sicurezza, è stata prevista una preventiva comunicazione all'ITL competente per territorio, da effettuarsi da parte del committente mediante sms o posta elettronica, circa lo svolgimento dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali; ciò al fine di svolgere un’attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Detta disposizione ha subito posto diversi dubbi agli operatori, tanto che di recente, con nota n. 109/2022, l’INL è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti. Tali informazioni sono state rese tramite Faq, di seguito esposte in sintesi.
1. Gli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale, sono soggetti all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?Â
No, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Com’è noto, a decorrere dal 1° marzo 2022 entra in vigore il provvedimento che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee. È utile precisare che l’assegno spetta anche in assenza di Isee, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000, dal richiedente la misura.
Con la circolare n. 3/2022, il Ministero del lavoro, in riscontro ai diversi quesiti presentati in merito alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’Inps di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis, ha suggerito semplificazioni procedurali in ordine a informazione e consultazione sindacale, pagamento diretto e causali di accesso all’ammortizzatore sociale.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022 nell’ambito di tutela del Fis, si avrà un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria, nonché la possibilità di presentare l’attestazione dell’avvenuto esperimento delle procedure sindacali anche dopo l’invio dell’istanza all’Inps.
In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il messaggio n. 802/2022, l’Inps ha fornito le relative indicazioni operative.