È stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del green pass, ai sensi del D.L. 1/2022, che acquisirà efficacia dal 1° febbraio 2022. Sulla base del testo pubblicato sul sito del Governo, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi, sono le seguenti:Â
- esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali seguenti:
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- -Â Â Â Â Â commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo quanto previsto per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
-  esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.Â
Il rispetto di quanto previsto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi indicati, attraverso lo svolgimento di controlli, anche a campione.
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri