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La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi immediatamente operative, rispetto alle quali l’INL ha fornito alcuni chiarimenti con la nota n. 530/2022.

Innanzitutto, il tirocinio è definito come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

  •      revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  •      individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
  •      definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  •      definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  •      previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Tali principi dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.

A oggi, e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi delle novità normative, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali. 

Precetti della Legge di Bilancio già vigenti

Accanto a disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Indennità di partecipazione

Nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, L. 92/2012, permane il riconoscimento di una congrua indennità, perciò la sanzione prevista dalla Legge di Bilancio (sanzione amministrativa di ammontare proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro) troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi.

Ricorso fraudolento al tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

 

Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Il contenuto del provvedimento di prescrizione va correlato con la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà, dunque, il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.

 

Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall’INL con circolare n. 8/2018.

Comunicazioni al Centro per l’impiego

È ribadito l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996, e l’INL ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che lo stesso riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.

Obblighi di sicurezza

Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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