Com’è noto, a decorrere dal 1° marzo 2022 entra in vigore il provvedimento che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee. È utile precisare che l’assegno spetta anche in assenza di Isee, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000, dal richiedente la misura.
Campo di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
L’assegno è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Tenuto conto di quanto previsto dalla norma istitutrice, si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento eterofamiliare.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni:
1. frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2. svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolgano il servizio civile universale.
Le suddette devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.
Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1., le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:
· alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
· a un percorso di Formazione professionale regionale (Centri di formazione professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il diploma professionale di tecnico;
· a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello Eqf;
· a Istituti tecnici superiori (Its), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello Eqf;
· a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
Il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni sopra emarginate
Requisiti per l’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.
Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di Isee. Ai fini dell’individuazione dell’Isee da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente. Al riguardo si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, in assenza di Isee spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi. Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro.
Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Le maggiorazioni previste
Al fine di verificare se possano essere riconosciute le maggiorazioni previste dalla normativa, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.
- Figli successivi al secondo
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
- Figli con disabilità
· Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini Isee, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
· Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili.
· Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
- Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
- Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Rilevano, ai fini della maggiorazione in discorso, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo che devono essere posseduti al momento della domanda.
In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che rilevano altresì:
· i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
· le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari
- Altre maggiorazioni
È, altresì, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, gli importi dell’assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro
Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024 si introduce una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
2. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Anf in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).
La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base della previgente normativa e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12, Tuir. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale.
Il calcolo della “componente familiare” viene precisato all’articolo 5, comma 4, D.Lgs. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori da quelli che comprendono un solo genitore (ad esempio, genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento).
A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.
In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al D.Lgs. 230/2021, assumendo dall’ultima attestazione Isee valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della situazione reddituale (Isr). Nel caso di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al D.Lgs. 230/2021.
Il decreto definisce puntualmente anche il calcolo della c.d. “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle 2 tabelle (C o D) allegate al D.Lgs. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e 2 i genitori ovvero uno soltanto di essi.
Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dsu e, pertanto, va desunto dall’ultimo Isee valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini Irpef, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’Isee.
La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell’anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:
· per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
· per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale
La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:
· portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);
· Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
· istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’articolo 345 ss., cod. civ., ovvero in capo al genitore ai sensi dell’articolo 404 ss., cod. civ.).
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
- Variazioni del nucleo
La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dsu già presentata per gli eventi sopravvenuti.
- Erogazione del beneficio
L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento, “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.
Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui, nonostante l’affidamento condiviso del minore, il giudice, con proprio provvedimento, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
- Domanda da parte di figli maggiorenni
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata, se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno unico e universale nel rispetto del limite di età e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 230/2021, a eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell’assegno.
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini Irpef dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo Isee dei genitori o di uno di essi.
Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 159/2013, e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera b), D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini Irpef dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
- Decorrenza della prestazione
Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
Modalità di riscossione
L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:
· accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
- libretto di risparmio dotato di codice Iban;
· consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
· accredito sulla carta di cui all’articolo 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di Iban, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
· liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
· liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
· liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
· liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’Iban in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente allegherà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione. Sul sito Inps, alla sezione “Utenti” > “Banche e Intermediari finanziari” > “Per orientarsi”, è disponibile l’elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l’Inps, per i quali la verifica della titolarità dell’Iban sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di Financial Identification all’atto della domanda dell’assegno unico.
Il pagamento dell’assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pagamento dell’assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell’Inps.
Isee quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
L’assegno viene attribuito sulla base dell’Isee del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta, altresì, ai nuclei familiari in assenza di Isee. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti.
In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 (Isee minorenni) e dell’articolo 9 (Isee minorenni corrente), D.P.C.M. 159/2013, del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’Isee ordinario.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’Isee di cui agli articoli 2-5 (Isee ordinario) e all’articolo 9 (Isee ordinario corrente), D.P.C.M. 159/2013.
Calcolo della rata mensile di assegno spettante
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’Isee presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno è prevista la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’Isee valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
Per le domande presentate dal 1° luglio l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’Isee presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’Isee.
Isee recante omissioni/difformità
La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’Isee, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di Isee.
Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:
· presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione Isee difforme. In tale ipotesi, l’Inps può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
· presentare una nuova Dsu, priva di difformità;
· richiedere al Caf la rettifica della Dsu, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite Caf e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Compatibilità dell’assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo.
Con successivo messaggio l’Inps fornirà le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’Anf
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è verificata:
· l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno, altresì, essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
· l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
· potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021;
· sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli Anf;
· sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.
A decorrere dal 1° marzo 2022:
· limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2, D.L. 69/1988, e dall’articolo 4, T.U. assegni familiari, approvato con D.P.R. 797/1955;
· per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12, Tuir, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
Conseguentemente alle novità introdotte dal decreto istitutivo dell’assegno unico universale, dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali sono così modificate:
· le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
· sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di 3 figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.
Precisazioni Inps sui pagamenti
Con comunicato stampa del 22 febbraio, l’Inps ricorda che l’assegno unico sarà erogato dall’Inps stesso sull’Iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.
Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’Iban, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.
L’iban che si comunica deve:
· essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area Sepa (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio);
· risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace (in tal caso l’Iban può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo).
La verifica in merito alla titolarità dell’Iban di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell’Iban al codice fiscale del richiedente, il pagamento verrà bloccato.
In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l’Iban direttamente.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri