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Tramite il D.L. 229/2021 e la circolare n. 60136/2021 del Ministero della salute sono stati indicati i nuovi termini della durata della quarantena (contatti asintomatici e/o negativi) e dell’isolamento (positivi).

In particolare, alla luce delle predette disposizioni abbiamo il regime di seguito indicato.

Quarantena e autosorveglianza

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

Per questi soggetti, la quarantena dura 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; al termine di tale periodo dovrà essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass

Per questi soggetti (se asintomatici) la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.

  • Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

A questi soggetti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5.

I lavoratori in questa condizione possono tranquillamente proseguire a svolgere la prestazione lavorativa anche in presenza.

  • Soggetti con sintomi che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

Per tali soggetti è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19. Questi soggetti, data la presenza di sintomi, si ritiene non possano svolgere attività lavorativa in presenza, anche alla luce delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro previste dal Protocollo anti Covid del 6 aprile 2021, e dovranno necessariamente essere coperti da certificato di malattia relazionabile ai sintomi per giustificare l’assenza.

  • Soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari

I predetti soggetti devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato, potendo, tuttavia, ove asintomatici, proseguire nella prestazione lavorativa.

Il nuovo isolamento

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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