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È stata pubblicata nella G.U. n. 56 dell’8 marzo 2022 la L. 18/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Inoltre, con la L. 18/2022 si abroga il D.L. 5/2022: restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 5/2022.

Ricordiamo che, con il D.L. 1/2022, per contrastare la diffusione del Covid-19, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l’accesso al luogo di lavoro.

Come prima novità, si segnala che l’articolo 2-bis, aggiunto in sede di conversione in legge, modifica la durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal Covid-19.

In particolare, la certificazione verde Covid-19 ora ha validità a far data dall’avvenuta somministrazione della dose di richiamo, senza necessità di ulteriori dosi. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 con validità di 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione: la certificazione verde Covid-19 senza scadenza e senza necessità di ulteriori dosi di richiamo è rilasciata solo a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Inoltre, il regime dell’autosorveglianza (in luogo della quarantena) viene riconosciuto anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Con il nuovo articolo 5-ter si prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022), i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992 o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017.

Il D.L. 24/2022, pubblicato in G.U. n. 70/2022, che, oltre a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo 2022, reitera fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherine Ffp2 negli ambienti al chiuso, quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico, mentre nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre, il D.L. 24/2022 stabilisce che, dal 1° aprile 2022, sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, di cui, dal 1° maggio prossimo, viene eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa; fino alla stessa data rimane l’obbligo di green pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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