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Con la circolare n. 3/2022, il Ministero del lavoro, in riscontro ai diversi quesiti presentati in merito alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’Inps di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis, ha suggerito semplificazioni procedurali in ordine a informazione e consultazione sindacale, pagamento diretto e causali di accesso all’ammortizzatore sociale.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022 nell’ambito di tutela del Fis, si avrà un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria, nonché la possibilità di presentare l’attestazione dell’avvenuto esperimento delle procedure sindacali anche dopo l’invio dell’istanza all’Inps.

In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il messaggio n. 802/2022, l’Inps ha fornito le relative indicazioni operative.

Procedura sindacale

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis è necessario esperire preventivamente la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, prevista per la Cigo, in quanto alla prestazione si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Il datore di lavoro deve, perciò, comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, a tutela di lavoratori. Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (tempi più brevi) oppure con riferimento al settore dell’edilizia e dei lapidei (le disposizioni valgono solo per richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative).

Con specifico riferimento al Fis, si ricorda l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati dal Fondo (dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della Cigo, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), i quali, dunque, devono utilizzare il nuovo strumento e le relative disposizioni in un contesto ancora emergenziale.

Atteso l’attuale contesto ancora emergenziale, sarà possibile presentare l’istanza all’Inps secondo modalità semplificate, anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione alle organizzazioni sindacali, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, per i nuovi ammortizzatori sociali, fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Inps che potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati gli interessi dei lavoratori). 

In particolare, con riferimento alle istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla L. 234/2021 e al D.L. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, l’Inps chiarisce che:

·         in deroga a quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;

·         la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;

·         per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio;

·         nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.

Pagamento diretto

Ai sensi dell’articolo 39, D.Lgs. 148/2015, al Fis si applica l’articolo 7, commi 1-4, D.Lgs. 148/2015. Pertanto, la sede dell'Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.

Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.

L’Inps precisa, pertanto, che i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare Inps n. 197/2015, ma potranno documentare la loro situazione trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico-finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Causali

I principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini, la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti a esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.

L’Inps specifica che, nei casi di richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico-finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico-finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie. Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. 95442/2016.

Fondi di solidarietà bilaterali

L’Inps informa che, in linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal D.L. 4/2022, per assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici ATECO individuati nell’allegato I, D.L. 4/2022, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015 (esclusi perciò i Fondi alternativi ex articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e, in particolare, Fsba), le semplificazioni valgono, nel periodo transitorio, anche per le richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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