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Si ricorda che, secondo il disposto dell’articolo 13, D.L. 146/2021, e a modifica del T.U. sicurezza, è stata prevista una preventiva comunicazione all'ITL competente per territorio, da effettuarsi da parte del committente mediante sms o posta elettronica, circa lo svolgimento dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali; ciò al fine di svolgere un’attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Detta disposizione ha subito posto diversi dubbi agli operatori, tanto che di recente, con nota n. 109/2022, l’INL è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti. Tali informazioni sono state rese tramite Faq, di seguito esposte in sintesi.

1. Gli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale, sono soggetti all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali? 

No, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualitĂ  di imprenditori.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?

Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’articolo 2222, cod. civ. (contratto d’opera), e sottoposti al regime fiscale dei c.d. redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

 

3. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

 

4. La Pubblica Amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva?

Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualitĂ  di imprenditori.

 

5. I lavoratori autonomi occasionali, impiegati in prestazioni di natura intellettuale, possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva?

Tra le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione rientrano le professioni intellettuali regolamentate. Si ritiene, comunque, che siano in genere escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

 

6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, è necessaria la comunicazione preventiva?

Il luogo di lavoro non costituisce una discriminante circa la sussistenza dell’obbligo di comunicazione. Si tenga, però, conto di quanto detto nella risposta n. 5 sul tema della prestazione di natura intellettuale.

 

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo sono soggette alla comunicazione preventiva?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano giĂ  oggetto degli specifici obblighi di comunicazione relativi al c.d. certificato di agibilitĂ .

 

8. Le Fondazioni Its, che erogano percorsi formativi professionalizzanti, se per l’espletamento della loro attività istituzionale si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo di comunicazione preventiva?

No, in quanto l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

 

9. L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualitĂ  di imprenditori.

 

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo di comunicazione preventiva?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione poiché la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Vale anche quanto precisato nella risposta n. 5.

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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