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L’articolo 13, D.L. 137/2020, l’articolo 11, D.L. 149/2020 e l’articolo 2, D.L. 157/2020, hanno introdotto ulteriori misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e l’Inps ha fornito le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi con le circolari n. 129/2020 e n. 145/2020 e con i messaggi n. 4361/2020 e n. 4840/2020.

La Legge di conversione del D.L. 137/2020 ha abrogato, tra gli altri, i D.L. 149/2002 e 157/2020, disponendo che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti†sulla base dei medesimi Decreti, le cui richiamate previsioni sono state recepite, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater, D.L. 137/2020, introdotti dalla Legge di conversione.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17, il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in materia di spostamenti sul territorio nazionale.

Le disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 (che regolamenta le Zona bianca), che si applica dal 3 marzo 2021.

Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19â€, continuano ad applicarsi fino al 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.

Con la circolare n. 28/2021, l’Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, su Cigo, Cigd e assegno ordinario.

Per la verità, l’Istituto aveva già avviato la possibilità di procedere alla presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il 2021. Nello specifico, il messaggio n. 406/2021 comunicava che veniva reso disponibile, nel portale Inps, il servizio telematico per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario occorrerà trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20â€.

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

COVID-19: ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021 il D.L. 15 del 23 febbraio 2021, che vieta fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa previsione non si estende alla zona rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. 

Il Decreto, in vigore dal 24 febbraio 2021, ha anche ridefinito le caratteristiche delle 4 zone in cui può essere suddiviso il territorio nazionale, aggiungendo all'articolo 1, D.L. 33/2020, il comma 16-septies.

(D.L. 23/2/2021, n. 15, G.U. 23/2/2021, n. 45)

COVID-19: in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. 172/2020

È stata pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 la L. 6 del 29 gennaio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 172 del 18 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 31 gennaio 2021.

(L. 29/1/2021, n. 6, G.U. 30/1/2021, n. 24)

Molestie sul luogo di lavoro: Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione OIL

È stata pubblicata sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2021 la L. 4 del 15 gennaio 2021, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. 

(L. 15/1/2021, n. 4, G.U. 26/1/2021, n. 20)

 

Si evidenziano in forma schematica i principali ingressi pensionistici valevoli per il 2021. La struttura portante resta inalterata, di fatto, rispetto all’anno precedente, fatta eccezione per le proroghe di Opzione donna e APE sociale, avvenute a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

Le principali vie per accedere alla pensione continuano, infatti, a essere suddivise in una distinta coppia di accessi, per vecchiaia o pensione anticipata, ciascuna a sua volta divisibile in ulteriori 2 ipotesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno versato contribuzione Inps prima dell’anno 1996 (vecchi o nuovi iscritti).
Si ricorda inoltre che, al fianco degli appena indicati 4 ingressi stabili, si pongono ulteriori forme di ingresso alla pensione:

L’articolo 1, comma 481, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Pertanto, fino al 28 febbraio 2021, per i c.d. lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Studio Associato
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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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