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Si evidenziano in forma schematica i principali ingressi pensionistici valevoli per il 2021. La struttura portante resta inalterata, di fatto, rispetto all’anno precedente, fatta eccezione per le proroghe di Opzione donna e APE sociale, avvenute a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

Le principali vie per accedere alla pensione continuano, infatti, a essere suddivise in una distinta coppia di accessi, per vecchiaia o pensione anticipata, ciascuna a sua volta divisibile in ulteriori 2 ipotesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno versato contribuzione Inps prima dell’anno 1996 (vecchi o nuovi iscritti).
Si ricorda inoltre che, al fianco degli appena indicati 4 ingressi stabili, si pongono ulteriori forme di ingresso alla pensione:

• Quota 100, limitata nella maturazione dei requisiti alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2021;

• Opzione donna;

• APE sociale, i cui requisiti di maturazione sono stati prorogati anche per il 2021.

Ingressi stabili
 Pensione di vecchiaia ordinaria
Gli assicurati Inps, per accedere a pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), sia alle forme sostitutive ed esclusive nonché nella Gestione separata, devono raggiungere il requisito anagrafico di 67 anni, fino al 2022, in presenza di un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.

 

In tabella i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori:

 

Anno

Età pensionabile

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2021

Al 31 dicembre 2022

67 anni

20 anni

Dal 1° gennaio 2023

Al 31 dicembre 2024

67 anni e 3 mesi*

20 anni

* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

  * Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

Si ricorda che il requisito contributivo può essere ottenuto anche ricorrendo al cumulo gratuito, grazie al quale gli assicurati potranno sommare la contribuzione maturata in qualsiasi Gestione e Cassa professionale, purché non sovrapposta cronologicamente.

Gli assicurati che non abbiano versato contribuzione prima del 1° gennaio 1996 dovranno rispettare anche un ulteriore requisito di natura reddituale per accedere alla pensione di vecchiaia; per tali soggetti la pensione potrà decorrere solo se l’importo della stessa risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (tale importo soglia, per il 2021, è pari a 690,42 euro lordi mensili, al di sotto dei quali la pensione di vecchiaia per i nuovi iscritti non potrà essere liquidata).

 Pensione di vecchiaia per nuovi iscritti
I soggetti assicurati che non abbiano accrediti contributivi anteriori al 1° gennaio 1996, nella Gestione Inps in cui viene richiesta la liquidazione del pensionistico, potranno beneficiare di un ulteriore accesso a pensione di vecchiaia. Si accederà, infatti, con un’età pensionabile pari a 70 anni e 5 anni di contributi “effettivi”, senza dover rispettare un importo soglia della pensione (parametro valido fino al 2022, mentre successivamente sarà pari a 71 anni).

Si ricorda che, ai fini del requisito contributivo, l’Inps ha precisato come abbia valore solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), mentre debba essere esclusa quella figurativa a qualsiasi titolo accreditata, vale a dire quella per disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro. Questo ingresso non può essere raggiunto con il cumulo contributivo.

 Pensione anticipata ordinaria
Questo ingresso pensionistico si basa esclusivamente sull’anzianità contributiva dell’assicurato, con un requisito che varia in base al sesso del soggetto. I requisiti, fino al 31 dicembre 2026, rimarranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, di cui almeno 35 anni di contributi effettivi. Per poter raggiungere il traguardo contributivo viene riconosciuta la possibilità di fare ricorso al cumulo contributivo, sommando tutti i contributi non sovrapposti maturati nelle varie Gestioni Inps e nelle Casse professionali.

In schema i requisiti richiesti:

Anno

Requisito contributivo donne

Requisito contributivo uomini

Dal 1° gennaio 2021

Al 31 dicembre 2026

41 anni e 10 mesi

+ 3 mesi di finestra mobile

42 anni e 10 mesi

+ 3 mesi di finestra mobile

Dal 1° gennaio 2027

Al 31 dicembre 2028

42 anni*

+ 3 mesi di finestra mobile

43 anni*

+ 3 mesi di finestra mobile

* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

 

 * Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.


 Pensione anticipata contributiva
I soggetti assicurati che hanno effettuato il primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, nella Gestione Inps in cui presentano domanda di pensione, possono raggiungere il diritto alla pensione anticipata, oltre che maturando i requisiti indicati in precedenza, anche al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, da adeguare a speranza di vita, quindi fino al 2022 pari a 64 anni.

Questo ingresso a pensione non prevede alcuna finestra mobile di differimento e, pertanto, la pensione decorrerà dal mese successivo alla richiesta, a condizione che prima della decorrenza venga cessato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Si ricorda che per utilizzare questo ingresso si dovranno poter vantare almeno 20 anni di contribuzione effettiva, dunque non figurativa da NASpI o malattia puramente a carico dell’Istituto, e il valore mensile lordo della prima rata di pensione dovrà essere non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (valore

soglia che, nel 2021, è pari a circa 1.289 euro). I 20 anni di contributi richiesti non possono essere raggiunti attraverso il cumulo contributivo, mentre è possibile accedervi con il computo in Gestione separata.

In schema:

Anno

Età pensionabile

Requisito contributivo

Importo soglia

Dal 1° gennaio 2021

Al 31 dicembre 2022

64 anni

20 anni di contributi effettivi

2,8 volte l’assegno sociale

 

Ulteriori forme di ingresso
 La pensione in Quota 100
La c.d. Quota 100 consiste nella somma del requisito di età anagrafica, pari ad almeno 62 anni, e di quello contributivo, pari ad almeno 38 anni; tali valori sono da determinare in cifra fissa, a differenza del precedente sistema delle quote nel quale erano ammesse differenze fra dipendenti e autonomi e possibili “combinazioni” per arrivare alla quota prescelta. Dal momento della maturazione dei requisiti, la decorrenza dell’assegno è traslata di 3 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato, parasubordinati e autonomi.

La decorrenza di Quota 100 rispetta le regole generali delle singole Gestioni e degli ordinamenti; dunque, nel caso dei lavoratori afferenti alle Gestioni esclusive dell’Ago, la decorrenza della pensione si colloca sempre al giorno immediatamente successivo alla fine della finestra di 3 o 6 mesi, mentre per i lavoratori dipendenti sempre al primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra.

Si ricorda che, ai fini della maturazione del diritto, è possibile cumulare i contributi cronologicamente non sovrapposti accantonati presso tutte le Gestioni Inps, ma non potranno essere tenuti in considerazione quelli maturati presso le Casse professionali ordinistiche. Ai fini della maturazione del requisito contributivo, è necessario anche aver raggiunto il requisito di 35 anni di contributi “effettivi” (ad eccezione di contributi da disoccupazione e malattia, non integrata dal datore di lavoro).

La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

In schema:

Anno

Età pensionabile

Requisito contributivo

Divieto di cumulo reddituale

Dal 1° gennaio 2021

Al 31 dicembre 2021

62 anni

38 anni di contributi

di cui 35 “effettivi”

Dalla decorrenza di Quota 100 fino all’età pensionabile di vecchiaia

  Opzione donna

Si tratta di una forma di un accesso anticipato e sperimentale a pensione, previsto in favore delle donne lavoratrici dipendenti o autonome. Dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2015 si poteva accedere al trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le autonome. Come requisiti aggiuntivi si richiedeva il possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e la conversione integrale al metodo di calcolo contributivo.

Secondo la proroga prevista per tutto l’anno 2021, Opzione donna può essere richiesta anche dalle lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e abbiano compiuto 58 o 59 anni alla data del 31 dicembre 2020. Per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta possono essere fatti valere i contributi accreditati a qualsiasi titolo, compresi quelli da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi, ma, per le lavoratrici dipendenti non concorrono i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Termine di maturazione dei requisiti

Età pensionabile

Requisito contributivo

31 dicembre 2020

58 anni per le dipendenti

59 anni per le autonome e ‘miste’

35 anni di contributi

  Ape sociale

Si tratta di una particolare misura di accompagnamento alla pensione, originariamente valida fino al 2018. Un prestito-ponte, finanziato dallo Stato, che permette un accesso anticipato a pensione per quei lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, siano o siano stati iscritti all’Ago, purché cessino l’attività lavorativa (dipendente, autonoma o parasubordinata, in Italia e all’estero) e non siano già titolari di pensione diretta. In favore delle lavoratrici con figli è riconosciuta una riduzione dell’anzianità contributiva richiesta pari a 12 mesi per ogni figlio, anche adottivo, nel limite massimo di 2 anni complessivi. La Legge di Bilancio 2021 ne ha esteso l’accessibilità fino alla fine del 2021.
Per poter beneficiare dell’APE sociale, tuttavia, è necessario che gli interessati appartengano a una delle seguenti categorie:

 

Categoria

Requisito contributivo

Disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto e abbiano terminato, da almeno 3 mesi, la percezione della NASpI. Dal 2018 possono accedere anche i lavoratori rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con voucher o contratto di prestazione occasionale o Libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivi.

30 anni di contributi

Caregivers, vale a dire assicurati che, da almeno 6 mesi continuativi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della L. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge di quest’ultimo abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (assenza naturale o giuridica).

30 anni di contributi

Lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74%, accertata dalle competenti commissioni mediche. Nel caso in cui, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale, dovesse esser venuta meno l’invalidità pari ad almeno il 74%, la misura in esame non verrà riconosciuta, mentre, qualora la condizione dovesse venir meno successivamente alla data di decorrenza effettiva, gli interessati non decadranno automaticamente dal diritto al beneficio pensionistico.

30 anni di contributi

Lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero 6 negli ultimi 7, un lavoro gravoso (una delle 15 attività di cui all’allegato A, D.P.C.M. 88/2017, come aggiornato a seguito del Decreto del Ministero del lavoro 5 febbraio 2018). Per il computo dei 7 anni o dei 6 anni di svolgimento di attività gravosa, l’Inps ha precisato che devono essere tenuti in considerazione i periodi di contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa stessa e i periodi di contribuzione figurativa per eventi che si siano verificati in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di tale attività.

36 anni di contributi

I soggetti che hanno diritto ad accedere all’APE potranno presentare la prima domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2021, 15 luglio 2021 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2021 (termine residuale, accessibile solo in presenza di risorse finanziarie residue).

L’indennità, riconosciuta per 12 e non 13 mensilità, è pari a:

• importo della rata di pensione, qualora questa, calcolata al momento dell’accesso al beneficio, risulti inferiore a 1.500 euro lordi;

• 1.500 euro lordi al massimo, non rivalutabili qualora la rata di pensione dovesse essere pari o superiore a questo importo soglia.

L’APE sociale è compatibile con redditi derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e con quelli derivanti da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui, a condizione che il richiedente abbia cessato l’attività lavorativa prima della percezione dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato. Non è, invece, compatibile con la NASpI, né con l’indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per chi esercita, come titolare o coadiutore, attività commerciale al minuto in sede fissa.

Dato il requisito anagrafico per richiedere l’APE sociale, pari ad almeno 63 anni, e quello per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, pari a 67 anni, anche per il 2021 la durata massima sarà pari a 4 anni.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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