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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223/2020 il D.L. 111/2020, che contiene disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è in vigore dal 9 settembre scorso.

Per quanto di maggior interesse, si segnala l’articolo 5 del citato Decreto, che è titolato “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolasticiâ€, voluto per permettere la gestione dei figli fino a 14 anni sottoposti a eventuale quarantena per COVID a seguito della ripresa delle attività scolastiche.

L’articolo 14, Decreto Agosto, in vigore dal 15 agosto 2020, ha prorogato il divieto di licenziamenti per ragioni economiche fino al 31 dicembre 2020, ma modulandone il contenuto in base a determinate ipotesi in capo all’azienda.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo per chi non richiede la Cig, resta precluso:

Col recente D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) il Legislatore ha finalmente proposto una vera deroga alla stringente normativa riguardante il contratto a tempo determinato. Le regole poste nel D.Lgs. 81/2015, come riformate dal Decreto Dignità, vengono quindi derogate in relazione all’esigenza di flessibilità delle imprese, legata alla emergenza sanitaria in corso.

Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva del rapporto a termine di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare tale tipo contrattuale per un periodo massimo di 12 mesi, ma per una sola volta, senza necessità di esporre le causali previste dalla norma a regime.

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Decreto Agosto: prime indicazioni dall’INL 

L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha offerto le prime indicazioni in merito alle novità contenute nel D.L. 104/2020, in particolare in relazione a: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (articolo 3); esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 6); contratti a termine (articolo 8); licenziamenti collettivi e individuali per gmo (articolo 14); proroga riscossione coattiva (articolo 99).

(INL, nota, 16/9/2020, n. 713)

COVID-19: pubblicato in G.U. il D.P.C.M. 7 settembre 2020

È stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 il D.P.C.M. 7 settembre 2020, con il quale sono prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Sono, altresì, confermate e restano efficaci sino al 7 ottobre 2020 le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.

Al provvedimento sono allegate, tra le altre, le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, per il trasporto scolastico dedicato.

(D.P.C.M. 7/9/2020, G.U. 7/9/2020, n. 222)

Agricoli: on line il secondo elenco di variazione 2020

L’Inps, con notizia del 4 settembre 2020, ha comunicato che dal 15 al 30 settembre 2020 sarà pubblicato il secondo elenco trimestrale di variazione 2020 dei lavoratori agricoli. 

(Inps, notizia, 4/9/2020)

Portali Ministero del lavoro: dal 15 novembre accesso solo con SPID

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2721 del 1° settembre 2020, ha reso noto che a partire dal 15 novembre 2020 si accederà a tutti i servizi on line del Ministero stesso esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Pertanto, non sarà più possibile utilizzare le precedenti credenziali del portale informativo e di servizio Cliclavoro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 1/9/2020, n. 2721)

 

Il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha innovato la regolamentazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa).

La principale novità consiste nella possibilità, per i datori di lavoro, di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno: il Decreto, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate, per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi dei D.L. 18/2020 e 34/2020. Tuttavia, i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto.

Con il messaggio n. 3131/2020, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette novità.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 30 alla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è in vigore dal 15 agosto 2020 il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), ora in attesa della conversione in Legge.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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