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Col recente D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) il Legislatore ha finalmente proposto una vera deroga alla stringente normativa riguardante il contratto a tempo determinato. Le regole poste nel D.Lgs. 81/2015, come riformate dal Decreto Dignità, vengono quindi derogate in relazione all’esigenza di flessibilità delle imprese, legata alla emergenza sanitaria in corso.

Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva del rapporto a termine di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare tale tipo contrattuale per un periodo massimo di 12 mesi, ma per una sola volta, senza necessità di esporre le causali previste dalla norma a regime.

Tale deroga è aperta ad ogni contratto a termine al momento in essere, a mezzo proroga, e anche a rinnovi di vecchi contratti attualmente scaduti.

Molta attenzione deve, tuttavia, essere posta alla durata massima, anche per sommatoria, di vari contratti a termine stipulati tra le parti nel tempo, con stessa mansione e categoria legale; non è, infatti, possibile, non essendo stato derogato tale limite, superare i 24 mesi di durata massima.

Da notare, inoltre, che la proroga/rinnovo in deroga potrà essere operata per una sola volta.

La stipula in forma derogata dovrà necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2020.

La deroga consente, in pratica, di prolungare, con proroga, la durata di un contratto a termine esistente in forma acausale per un massimo di altri 12 mesi, purché ciò avvenga entro la fine del 2020. Consente, inoltre, tramite rinnovo, di stipulare un nuovo contratto a tempo determinato acausale, per un massimo di 12 mesi, tra le medesime parti, sempre entro la fine del 2020; si ricorda, infatti, che in caso di rinnovo è ordinariamente richiesta l’apposizione della causale. Tale situazione vale anche nel caso in cui nella sommatoria di precedenti contratti del medesimo tipo si fosse già raggiunto il limite massimo di 12 mesi.

Nella nota n. 713/2020, l’INL ha chiarito in merito quanto segue:

  • la disposizione permette, altresì, la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. periodi cuscinetto, contenuta nell’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, con la conseguenza che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di 4 proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi;
  • il termine del 31 dicembre 2020 è riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, perciò la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi;
  • la disposizione, in quanto "sostitutiva" della disciplina previgente, consente di adottare la nuova proroga o il rinnovo "agevolato" anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente articolo 93, D.L. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi;
  • è stato abrogato l’obbligo di proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19 e la proroga automatica fruita dal 18 luglio al 14 agosto è da considerarsi "neutrale" in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato;
  • il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita oltre il termine di Legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva resta, invece, subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 21, D.Lgs. 81/2015.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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