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Gestione del rapporto di lavoro

 

Codici contratto UniEmens: modifiche da luglio 2020

L’Inps, con messaggio n. 2430 del 12 giugno 2020, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga luglio 2020, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:

  • 531, relativo al “CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro – ASSOSOMMâ€;
  • 532, relativo al “CCNL aziende e cooperative esercenti attività del settore colf e badanti – COOPITALIANE, ADLIâ€;
  • 533, relativo al “CCNL cooperative esercenti attività nel settore taxi, radio taxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea – CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO E SERVIZI, LEGACOOP SERVIZI, AGCI SERVIZIâ€.

(Inps, messaggio, 12/6/2020, n. 2430)

 

In G.U. la Legge di conversione del D.L. 19/2020

È stata pubblicata sulla G.U. n. 132 del 23 maggio 2020 la L. 35 del 22 maggio 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 24 maggio 2020.

Sulla medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L. coordinato con la conversione in Legge.

(L. 22/5/2020, n. 35, G.U. 23/5/2020, n. 132)

 

 

 

Imposte, contributi e premi

 

Lavoratori agricoli autonomi: esonero contributivo per under 40 neoiscritti

L’Inps, con circolare n. 72 del 9 giugno 2020, ha fornito indicazioni normative e istruzioni operative per il godimento dell’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, L. 160/2019: al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 

L’Istituto precisa che l’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

(Inps, circolare, 9/6/2020, n. 72)

 

Lavoratori in esodo: contribuzione su emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto

L’Inps, con messaggio n. 2326 del 4 giugno 2020, ha indicato le modalità per regolarizzare i contributi dovuti sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori in esodo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui alcuni emolumenti, da computare per determinare la contribuzione figurativa correlata, non siano stati denunciati prima della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto corrisposti successivamente a causa di una specifica previsione contrattuale.

In tali circostanze la fattispecie non è sanzionabile se la regolarizzazione viene effettuata entro il mese successivo all’erogazione dell’emolumento. Invece, in caso di accertato ritardo del procedimento di regolarizzazione, con riguardo ai termini contrattuali collettivi o individuali, la contribuzione dovuta viene sottoposta al regime sanzionatorio.

L’Istituto specifica le modalità operative per la trasmissione dei flussi regolarizzativi e per la gestione delle inadempienze.

(Inps, messaggio, 4/6/2020, n. 2326)

 

COVID-19: revocato il Bando Isi 2019

L’Inail, con avviso del 27 maggio 2020, ha reso noto che l’articolo 95, comma 5, D.L. 34/2020, ha revocato il Bando Isi 2019, pubblicato in G.U. n. 297/2019. Le risorse economiche che si rendono disponibili sono destinate al finanziamento di misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.

Sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all’asse 5 di Isi 2019 provenienti dal Fondo agricoltura, istituito con L. 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell’avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli. L’Inail informa che saranno pubblicati entro il 30 giugno 2020 gli aggiornamenti inerenti all’avvio delle iniziative che l’Istituto intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo all’avvio della procedura Isi Agricoltura 2019-2020. 

(Inail, avviso, 27/5/2020)

 

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

 

Istanza bonus servizi baby-sitting e iscrizione centri estivi 

L’Inps, con messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i 2 nuovi bonus introdotti dal D.L. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari a un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente. Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata a ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Il messaggio conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID ex articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, D.L. 18/2020; inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’Inps ai sensi della L. 232/2016.

L’Inps, con circolare n. 73 del 17 giugno 2020, ha offerto ulteriori indicazioni sul bonus per l’iscrizione ai centri estivi: il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

                                  (Inps, messaggio, 5/6/2020, n. 2350; Inps, circolare, 17/6/2020, n. 73)

 

Lavoro agricolo per percettori di reddito di cittadinanza

L’Inps, con messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020, ha precisato che, come previso dall’articolo 94, D.L. 34/2020, i percettori di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020: pertanto, in tali casi, il lavoratore percettore del RdC non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso†per la comunicazione dei redditi percepiti. 

(Inps, messaggio, 12/6/2020, n. 2423)

 

Reddito di emergenza: procedura e requisiti di accesso

L’Inps, con messaggio n. 2131 del 22 maggio 2020, ha comunicato che a far data dal 22 maggio stesso è possibile inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica oppure avvalendosi degli istituti di patronato: secondo quanto disposto dall’articolo 82, D.L. 34/2020, il Rem potrà essere richiesto entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, poi prorogato al 31 luglio 2020 dal D.L. 52/2020.

L’Inps, con circolare n. 69 del 3 giugno 2020, ha illustrato i requisiti di accesso al reddito di emergenza, istituito dall’articolo 82, D.L. 34/2020, che consiste in una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 citato.

L’Istituto illustra tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l’accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni e altri redditi.

L’Inps, con comunicato stampa del 12 giugno 2020, ha reso noto che è possibile presentare la domanda di Reddito di emergenza anche tramite i Caf.

(Inps, messaggio, 22/5/2020, n. 2131; Inps, circolare, 3/6/2020, n. 69; Inps, comunicato stampa, 12/6/2020)

 

Indennità maternità/paternità iscritti Gestione separata: modifica requisito contributivo

L’Inps, con circolare n. 71 del 3 giugno 2020, ha illustrato la novità normativa introdotta dal D.L. 101/2019, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da 3 mesi a un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

(Inps, circolare, 3/6/2020, n. 71)

 

Indennità COVID-19 a lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e incaricati di vendite a domicilio

L’Inps, con circolare n. 67 del 29 maggio 2020, ha offerto istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte per il mese di marzo 2020 dal D.M. 10/2020 e prorogate per i mesi di aprile e maggio dal successivo Decreto Rilancio. Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal D.L. 18/2020.

La circolare descrive nel dettaglio le modalità di presentazione telematica delle istanze e specifica i casi di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità COVID-19 e le altre prestazioni previdenziali.

(Inps, circolare, 29/5/2020, n. 67)

 

Indennità COVID per lavoratori domestici: requisiti e modalità di presentazione della domanda

L’Inps, con circolare n. 65 del 28 maggio 2020, ha offerto indicazioni in merito all’indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall’articolo 85, D.L. 34/2020, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’Istituto ha riepilogato i requisiti dei beneficiari e ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.

(Inps, circolare, 28/5/2020, n. 65)

 

 Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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