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È stata pubblicata sulla G.U. n. 322/2020 – S.O. n. 46 – la L. 178 del 30 dicembre 2020, Legge di Bilancio per il 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Si segnala che, nell’impossibilità di intervenire direttamente sul testo di Legge, ipotesi che avrebbe comportato un nuovo passaggio parlamentare, si è proceduto con il D.L. 182/2020, pubblicato sulla G.U. n. 323/2020, a correggere il testo dell’articolo 1, comma 8, L. 178/2020, relativo alla detrazione fiscale prevista dall’articolo 2, D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020.
Si riepilogano le principali disposizioni.

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Misure anti-COVID per il periodo natalizio: le Faq del Governo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le Faq relative alle disposizioni anti-contagio da COVID-19 per il periodo 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Faq)

COVID-19: il Ministero dell’interno riepiloga le limitazioni per il periodo festivo

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 15350 del 5 dicembre 2020, ha fornito indicazioni sui profili attuativi del D.L. 158/2020 e del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, che hanno introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare in relazione alle prossime festività natalizie.

(Ministero dell’interno, circolare, 5/12/2020, n. 15350)

Istat: aggiornata la classificazione dei codici ATECO da gennaio 2021

L’Istat, dal 1° gennaio 2021, adotterà la nuova classificazione ATECO2007, aggiornamento 2021, che comprende anche una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, come prescritto dalla L. 77/2020.  

(Istat, codici ATECO 2007, aggiornamento 2021)

 

Il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori-quater, D.L. 157 del 30 novembre 2020, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, contenente ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito le principali disposizioni.

È stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 158/2020, in vigore dal 3 dicembre, con disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 e contenente limitazioni allo spostamento delle persone.
In particolare, la disposizione prevede, prescindendo dalle aree per colori di appartenenza, che:

• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome,
• nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni.

Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Il D.L. 83/2020, contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica, è stato convertito, con modificazioni, in L. 124/2020, in vigore dal 29 settembre scorso.

Il D.L. 125/2020, in vigore dall’8 ottobre 2020, ha poi disposto le principali proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, modificando anche il D.L. 83/2020, già convertito in Legge: in particolare, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalle disposizioni presenti nell'allegato 1 al Decreto, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo. Per quanto più di interesse, il numero 32 richiama l’articolo 90, D.L. 34/2020, che stabilisce, tra l’altro, che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (c.d. modalità semplificata), fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, le modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile già in uso potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre prossimo a termini di norma.

L’articolo 6, D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, esteso dall’articolo 7 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi.

Con la circolare n. 133/2020, l’Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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