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È stato pubblicato sulla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, S.O. n. 41, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, che, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, stabilisce ulteriori misure restrittive finalizzate al contenimento dei contagi.


Le disposizioni del Decreto si applicano dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
La novità consiste nell’aver previsto misure differenziate per diverse aree del Paese in relazione ai dati del contagio. è un’ordinanza del Ministero della salute che stabilisce in quale fascia si collochi ogni Regione, con i conseguenti diversi livelli restrittivi, e che può stabilire il mutamento del gruppo di appartenenza:

• area gialla:
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto;

• area arancione:
Puglia, Sicilia;

• area rossa:
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

 

Area

Principali prescrizioni

Gialla

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie e edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Arancione

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Rossa

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

 

Oltre alle misure applicabili sull’intero territorio nazionale, contenute nell’articolo 1, ve ne sono ulteriori, contenute negli articoli 2 e 3, destinate esclusivamente alle aree con un livello di rischio alto, alle quali, peraltro, si applicano anche le misure previste dagli altri articoli del Decreto, ad eccezione di quelle previste per l’altra area critica, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

 

Scenario/colore

Misure di contenimento

Elevata gravità – arancio 

(articolo 2)

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. estano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Massima gravità – rosso

(articolo 3)

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste in via generale. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è, altresì, consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere);
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 

Sono attività al dettaglio NON sospese nelle zone rosse le seguenti:
• commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
• commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
• commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
• commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (Ict) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
• commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio;
• commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
• commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
• commercio al dettaglio di biancheria personale;
• commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori;
• commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
• commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
• commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
• commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Il provvedimento contiene anche numerosi allegati richiamati nel testo, diversi dei quali contengono i protocolli di sicurezza da applicare per l’esercizio delle attività consentite:

1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
2. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
3. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
4. Protocollo con le Comunità ortodosse;
5. Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
6. Protocollo con le Comunità Islamiche;
7. Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
8. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;
9. Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020;
10. Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
11. Misure per gli esercizi commerciali;
12. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020;
13. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
14. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
15. Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico;
16. Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
17. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;
18. Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21;
19. Misure igienico-sanitarie;
20. Spostamenti da e per l'estero;
21. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi;
22. Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie;
23. Commercio al dettaglio (attività consentite);
24. Servizi per la persona (attività consentite);
25. Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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