CONVEGNI

CIRCOLARI

PUBBLICAZIONI

WEB INFODAY

WEBDESK

CONTATTI

Le ultime...

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato introdotto dal c.d. Decreto Agosto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. In particolare, è previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ossia dei trattamenti Cigo, Cigd e assegni ordinari, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Con la circolare n. 105/2020 l’Istituto aveva anticipato le prime indicazioni sul tema, ricordando la necessaria approvazione dell’aiuto di Stato da parte della Commissione Europea, poi intervenuta il 10 novembre con decisione C (2020) 7926 final.

Con il messaggio n. 4254/2020 l’Inps ha fornito le attese indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso UniEmens in relazione all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione COVID-19.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale COVID-19, salvo il caso in cui gli ulteriori trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.

Per godere dell’esonero occorre inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificare:

• le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
• la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
• la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
• l’importo dell’esonero.

L’Inps, dopo le verifiche, attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Ente precisa che:

• lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
• occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa a una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, occorre valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Per recuperare lo sgravio spettante occorre avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) nei seguenti casi:

• datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività;
• datori di lavoro che intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service SocietĂ  tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

Questo sito fa uso di Cookie per supportare l'attivitĂ  di navigazione.