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È stata pubblicata sulla G.U. n. 322/2020 – S.O. n. 46 – la L. 178 del 30 dicembre 2020, Legge di Bilancio per il 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Si segnala che, nell’impossibilità di intervenire direttamente sul testo di Legge, ipotesi che avrebbe comportato un nuovo passaggio parlamentare, si è proceduto con il D.L. 182/2020, pubblicato sulla G.U. n. 323/2020, a correggere il testo dell’articolo 1, comma 8, L. 178/2020, relativo alla detrazione fiscale prevista dall’articolo 2, D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020.
Si riepilogano le principali disposizioni.

 

 

  • Articolo
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Articolo 1, comma 8

Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato

A seguito della modifica apportata con il D.L. 182/2020, ora la disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetti, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Articolo 1, commi 10-15

Esonero contributivo per l’occupazione giovanile

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate in tale periodo, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% (fino al 31 dicembre 2020 era pari al 50%), per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 3.000 euro annui) con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino al 31 dicembre 2020 il limite di età era under 35 anni).

Viene modificata, sempre per il biennio 2021-2022, la condizione di accesso prevista dall’articolo 1, comma 104, L. 205/2017: l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, neÌ procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Di fatto, il nuovo comma 104 accorpa anche la previsione del comma 105 (che prevedeva un divieto di licenziamento di 6 mesi), non modificata dalla Legge di Bilancio 2021. 

Infine, il comma 13 della Legge di Bilancio 2021 prevede che il nuovo esonero totale non si applichi alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017 (prosecuzione con conferma apprendistato e assunzione di ex studenti già accolti in alternanza scuola lavoro o con apprendistato di 1° e 3° livello).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, (Temporary Framework COVID-19) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni dell’articolo 1, commi 10-13, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Rimangono confermate le altre condizioni previste dalla L. 205/2017 e, in particolare, che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l’eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, e la portabilità del residuo in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 11

Esonero contributivo per l’occupazione giovanile sud

L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, previsto dal comma 10, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Articolo 1, commi 16-19

Esonero contributivo assunzione donne

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% (in precedenza era pari al 50%) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

Si specifica, inoltre, che tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Infine, il beneficio previsto dai commi 16-19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 1, commi 20-22

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti

Viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito di tali soggetti e di favorire la ripresa della loro attività, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.

L’importo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti a Casse professionali obbligatorie, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. 

Sono esclusi, ove dovuti, dall’esonero i premi dovuti all’Inail. 

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero saranno definiti con uno o più Decreti.

Articolo 1, commi 23-24

Rientro al lavoro delle lavoratrici madri

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Fondo politiche per la famiglia), per l’anno 2021 è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Le modalità di attribuzione delle risorse saranno definite con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 25

Congedo di paternità anche per morte perinatale

Il congedo di paternità obbligatorio è previsto anche in caso di morte perinatale.

Si rimanda ai successivi commi 363 e 364 per l’estensione del congedo obbligatorio.

Articolo 1, commi 29-32

Esonero contributivo Inpgi

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati (Inpgi) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di Legge, ai dipendenti iscritti alla Gestione sostitutiva dell’Inpgi, con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

Articolo 1, comma 33

Esonero contributivo imprenditori agricoli

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 (data ultima per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola) l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, L. 160/2019, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Articolo 1, commi 34-35

Esonero contributivo lavoro sportivo

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Mef un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Articolo 1, commi 36-37

Sospensione versamenti lavoro sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 1, comma 50

Rientro dei cervelli

Il comma 50 consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei c.d. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati.

Sono stati aggiunti i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’articolo 5, D.L. 34/2019, in base al quale soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2 (soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia) che siano stati iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di: 

a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 

b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. 

Le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. 

Sono esclusi da tali disposizioni gli sportivi professionisti (L. 91/1981).

Articolo 1, commi 117-123

Misure per i cuochi professionisti

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. 

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Le modalità di attuazione del credito d’imposta saranno definite con Decreto.

Articolo 1, commi 161-169

Esonero contributivo Sud ex D.L. 104/2020

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, modulato come segue: 

a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 

b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 

c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

L’agevolazione non si applica: 

a) agli enti pubblici economici; 

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; 

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (Asp), e iscritte nel Registro delle persone giuridiche; 

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000; 

f) ai consorzi di bonifica; 

g) ai consorzi industriali; 

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici. 

L’agevolazione è concessa:

· dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19";

· dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Articolo 1, commi 270-271

Fondo per la crescita sostenibile

Si prevede che il Fondo per la crescita sostenibile potrà finanziare programmi e interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.

Per tali finalità possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Mise si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più Decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative sopra indicate non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Articolo 1, comma 278

Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi 

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44, D.L. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022. 

L’accesso all’ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

Articolo 1, comma 279

Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Articolo 1, comma 280

Misure di sostegno del reddito per i dipendenti call center

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. 

Articolo 1, commi 282-283

Indennità onnicomprensiva pesca marittima

Si provvede:

· nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2021, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;

· nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2021, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio;

per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958.

Articolo 1, comma 284

Proroga cassa integrazione dipendenti da aziende sequestrate e confiscate 

È prevista la proroga, per gli anni 2021, 2022 e 2023, del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, D.Lgs. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità e per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni. 

Articolo 1, comma 285

Proroga Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale 

L’intervento di integrazione salariale straordinario di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è prorogato per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

L’ammortizzatore è previsto per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, sino al limite massimo di 12 mesi.

Articolo 1, commi 286-288

Cassa in deroga nuova industrializzazione Trento e Bolzano

Al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, con applicazione di misure di politica attiva.

Articolo 1, comma 290

Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di Cigs e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo. 

Articolo 1, comma 291

Indennità per i lavoratori della Regione Campania 

Mediante modifica dell’articolo 1-ter, D.L. 104/2020, è stata estesa a tutti i lavoratori della Regione Campania l’indennità prevista per i lavoratori delle aree di crisi complessa della stessa regione, prorogandone gli effetti al 2021.

Ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, con attivazione di misure di politica attiva.

Articolo 1, commi 292, 293, 295 e 296

Assunzione a tempo indeterminato nelle P.A. di Lsu o impegnati in attività di pubblica utilità

Nell’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 446 e 447, L. 145/2018, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. 

Articolo 1, commi 299-302

Integrazioni salariali COVID-19

Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 1, comma 303

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (ad esempio, Fsba), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni COVID-19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

Articolo 1, comma 304

Cisoa COVID-19

Il trattamento di Cisoa, di cui all’articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai 90 giorni della nuova disposizione. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato D.L. 104/2020, e ai sensi dell’articolo 1, commi 299-314, L. 178/2020, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8, L. 457/1972. 

Articolo 1, comma 305

Lavoratori beneficiari integrazioni salariali COVID-19

Gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021. 

Articolo 1, commi 306-308

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico ex articolo 3, D.L. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1, commi 309-311

Divieto di licenziamento

Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È, altresì, confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966. Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015 (NASpI). Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 

Articolo 1, commi 315-319

Ammortizzatori COVID-19 per lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi di cui all’articolo 115, Codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, incompatibile con i trattamenti di cui all’articolo 1, commi 299-314, L. 178/2020, con le prestazioni di Cigd e con le prestazioni del Fis di cui al Decreto 94343/2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. 148/2015.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli altri lavoratori, entro il 30 settembre 2021.

Il trattamento:

· non concorre alla formazione del reddito;

· è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri lavoratori, nella misura di 40 euro netti al giorno;

· non dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell’Anf.

Articolo 1, comma 324

Programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori†(Gol)

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all’Anpal per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EUâ€, con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021. Nei limiti delle risorse residue pari a 233 milioni di euro per l’anno 2021, è istituito un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori†(Gol), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio di cui all’articolo 20, D.Lgs. 150/2015. 

Con Decreto, sono individuate le prestazioni connesse al programma nazionale Gol, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

Articolo 1, commi 325-328

Assegno di ricollocazione

Nelle more dell’istituzione del programma nazionale Gol di cui al comma 324, per l’anno 2021, l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal Centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: 

· collocazione in Cig ex articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015; 

· sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in Cig per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018; 

· percezione della NASpI e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre 4 mesi. 

Articolo 1, comma 333

Detrazioni 19% per spese veterinarie

Viene innalzata a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile per spese veterinarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Articolo 1, commi 336, 339, 340 e 345

Pensioni: opzione donna, APE sociale e isopensione

Il comma 336 reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (c.d. Opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto. La norma, modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019, prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 - in luogo del 31 dicembre 2019 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della c.d. APE sociale, consistente in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, L. 205/2017), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021.

Il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzabile con specifici accordi collettivi di secondo livello.

Articolo 1, comma 337

Pagamento pensioni di cittadinanza

Il comma 337 sostituisce il comma 6-bis dell’articolo 5, D.L. 4/2019, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'Inps, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza.

Articolo 1, comma 338

Isee

Il comma 338 sostituisce, all’articolo 8, comma 2, D.P.C.M. 159/2013, la lettera a), in base alla quale ora, ai fini del calcolo dell'Isee, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra, tra gli altri, il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della Dsu (anziché della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi), in alloggio non di proprietà di un suo membro.

Articolo 1, commi 346-348

Esodati: 9ª salvaguardia

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24, D.L. 201/2011 (Riforma Fornero), continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, appartenenti a categorie individuate dallo stesso comma 346.

Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il temine di decadenza di 60 giorni dal 1° gennaio 2021, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 89/2014. L’Inps provvede al monitoraggio delle domande e, qualora risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati, non prende in esame ulteriori domande.

I benefici non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Articolo 1, comma 349

Contratto di espansione interprofessionale

Il comma proroga al 2021 le disposizioni relative all’applicazione sperimentale del contratto di espansione, estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASpI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

Viene, dunque, prorogato anche per il 2021 il contratto di espansione (articolo 41, D.Lgs. 148/2015), nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico non inferiore a 500 unità lavorative (ovvero 250 per l’ipotesi prevista dal nuovo comma 5-bis, sempre dell’articolo 41, D.Lgs. 148/2015), che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità: l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro Rsa ovvero con la Rsu. 

L’introdotto comma 5-bis, prevede, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASpI, mentre la formulazione previgente del comma 5 prevede un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino a effettuare almeno un’assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

Si estende al nuovo comma 5-bis quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, D.Lgs. 148/2015, e cioè che la prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, D.Lgs, 148/2015, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

Articolo 1, comma 350

Accrediti pensionistici lavoratori part-time

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Articolo 1, comma 356

Lavoratori esposti all’amianto

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, L. 244/2007, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell’articolo 85, D.P.R. 1124/1965, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10.000 euro, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Articolo 1, comma 362

Assegno natalità – bonus bebè

L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Articolo 1, commi 363-364

Congedo di paternità

Per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio viene esteso a 10 giorni (nel 2020 erano 7), fruibili anche in via non continuativa.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

Si ricorda che il comma 25 estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità.

Articolo 1, comma 380

Indennizzo per cessazione attività commerciale

Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 207/1996, è dovuta nella misura dello 0,48% in luogo dello 0,09% precedente. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall’articolo 1, comma 284, L. 145/2018, in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all’adeguamento della medesima aliquota con specifico D.I., in mancanza del quale l’Inps non riconosce ulteriori prestazioni. 

La contribuzione, per la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale ex articolo 5, comma 1, D.Lgs. 207/1996, mentre la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Articolo 1, commi 386-401

Iscro - Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), erogata dall’Inps. 

L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir. 

L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie anche durante la percezione dell’indennità;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 anche durante la percezione dell’indennità;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all’InpS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Per far fronte agli oneri, è disposto un aumento dell’aliquota di contribuzione, per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, Tuir), con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con D.M., da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021, saranno individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L’Anpal monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità.

Articolo 1, commi 481-483

Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 

Tali disposizioni prevedono quanto segue:

· “2. Fino al 28 febbraio 2021 (prima 15 ottobre 2020) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente commaâ€;

· “2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 (prima 31 dicembre 2020), i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remotoâ€.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Inps, connessi con le tutele di cui sopra, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Articolo 1, comma 484

Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria

Dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche all’articolo 26, comma 3, D.L. 18/2020, il medico curante redige il certificato di malattia senza gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, che prima dovevano, invece, essere inseriti.

Articolo 1, comma 1094

Sospensione notifica cartelle di pagamento

Modificando l’articolo 35, D.L. 109/2018, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 1, commi 1098-1100

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa COVID è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa, quindi, il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Articolo 1, comma 1121

Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche

All’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, dopo le parole "dal CONI," sono aggiunte le seguenti: "dalla società Sport e salute Spa,", perciò la società Sport e Salute Spa rientra nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Si ricorda che l’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

L’articolo 25, L. 133/1999, ha stabilito che sulla parte imponibile di tali redditi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23% (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef, a titolo d'imposta per la parte imponibile fino a 28.158 euro e a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta a Irpef in sede dichiarativa.

Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui l’articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

La modifica serve ad armonizzate la disposizione del Tuir con quelle introdotte dall’articolo 1, commi 629 ss., L. 145/2018.

Articolo 1, comma 1127

Incentivo fiscale per il rientro dei cervelli

L’articolo 2, comma 1, lettera b), L. 238/2010, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un’attività di studio all’estero.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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