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Il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori-quater, D.L. 157 del 30 novembre 2020, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, contenente ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito le principali disposizioni.

  • Articolo 

Contenuto

Articolo 2

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, dei termini scadenti a dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai versamenti Iva;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione si applica anche:

  • ai soggetti esercenti attivitĂ  d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivitĂ  d’impresa, di arte o professione, successivamente al 30 novembre 2019;
  • a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attivitĂ  economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attivitĂ  dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravitĂ  e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020, e dell’articolo 30, D.L. 149/2020, nonchĂ© ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2, D.L. 149/2020, o che esercitano l’attivitĂ  alberghiera, l’attivitĂ  di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ  e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020, e dell’articolo 30, D.L.149/2020.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Suddivisione per colori delle Regioni al 26 novembre 2020:

  • rosso (massima gravitĂ ): Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d’Aosta;
  • arancio (elevata gravitĂ ): Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria.

Articolo 6

Estensione contributo a fondo perduto ex Decreto Ristori a ulteriori attività economiche

Viene estesa l'erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1, D.L. 137/2020, anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1 al Decreto.

Articolo 9

IndennitĂ  per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Viene introdotta, ai beneficiari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 15, comma 1, D.L. 137/2020, un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

Anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 30 novembre 2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. 

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 30 novembre 2020.

Parimenti, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere sempre al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivitĂ  superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata Inps al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; 

b) titolari di pensione.

Un’indennità onnicomprensiva, sempre di 1.000 euro, viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolaritĂ , nel 2018, di uno o piĂą contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolaritĂ , al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Sempre un’indennità pari a 1.000 euro viene riconosciuta rispettivamente a:

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione nĂ© di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennitĂ  di disponibilitĂ ;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Per i lavoratori dello spettacolo, il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, D.L. 18/2020 (assenza di rapporto di lavoro dipendente), richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, D.L. 34/2020, e dell'articolo 9, comma 4, D.L. 104/2020, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili. 

La domanda per le indennità, con esclusione di quella una tantum, deve essere presentata all’Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Tutte le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020.

Viene, infine, previsto che le indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal 30 novembre 2020.

Articolo 10

Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societĂ  sportive dilettantistiche

Per l'anno 2020, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 3, D.L. 137/2020, è incrementato di 92 milioni di euro.

Articolo 11

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Viene introdotta, nel limite massimo di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2020, un'indennitĂ  pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Cip, le societĂ  e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitĂ .

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020. 

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, e le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020.

Non necessitano di presentare una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020 e all'articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangano i requisiti.

Ai fini dell'indennitĂ  si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Articolo 12

Sostegno ai settori del turismo e cultura e per l'internazionalizzazione

Vengono incrementate le dotazioni dei seguenti fondi:

  • il fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020, di 90 milioni di euro per il 2021;
  • il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020, di 10 milioni di euro per il 2020, a cui possono accedere, per effetto della modifica introdotta, anche le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 422/1997, e delle relative Leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivitĂ  riferite al codice ATECO 49.31.00;
  • il fondo di cui all’articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020, di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

Viene previsto che i contributi percepiti ai sensi:

  • degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89, D.L. 18/2020;
  • degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, D.L. 34/2020; 
  • dell’articolo 91, comma 3, D.L. 104/2020;

non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Inoltre, per tali contributi, in riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione, i Durc in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Articolo 13

Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, D.L. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, giorno di entrata in vigore del D.L. 149/2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di Cigo e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di Cigd.

Articolo 23

Fondo perequativo

Viene istituito, per l’anno 2021, un Fondo nello stato di previsione del Mef con una dotazione di 5.300 milioni, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei seguenti provvedimenti:

  • D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia);
  • D.L. 23/2020 (c.d. LiquiditĂ );
  • D.L. 34/2020 (c.d. Rilancio);
  • D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto);
  • D.L. 129/2020 (c.d. Decreto Riscossione);
  • D.L. 137/2020 (c.d. Ristori);
  • D.L. 149/2020 (c.d. Ristori-bis);
  • D.L. 154/2020 (c.d. Ristori-ter); 
  • D.L. 157/2020 (c.d. Ristori-quater);

per i soggetti che, con i medesimi provvedimenti, siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con D.P.C.M., adottato, previa deliberazione del CdM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro 7 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il Decreto può essere adottato.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.


Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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