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Permessi assistenza disabili (L. 104/1992)

Come si ricorderà, l’articolo 24, D.L. 18/2020, aveva previsto che i 3 giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, concessi al lavoratore per assistere un familiare con handicap (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992), fossero incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile scorsi.
Il nuovo D.L. 34/2020, ex articolo 73, prevede ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Congedo genitori

Anche in questo caso l’articolo 23, D.L. 18/2020, aveva previsto, per l’anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo scorso, un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato in relazione all’assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni. Veniva riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2001, con copertura di contribuzione figurativa.
Il nuovo D.L. 34/2020, all’articolo 72, estende la durata di tale periodo di congedo. Viene, infatti, previsto che per il periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, in modo continuativo o frazionato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un congedo non superiore a 30 giorni per assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni. Viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2001.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tra la fine dello scorso mese di aprile e la prima metĂ  di maggio, 2 provvedimenti normativi hanno proposto alcune rilevanti novitĂ  in tema di contratto a tempo determinato; si tratta della Legge di conversione del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, e del nuovo Decreto Rilancio, D.L. 34/2020.
Di seguito i principali spunti.

NovitĂ  dal D.L. Cura Italia

La Legge di conversione del Decreto Cura Italia ha introdotto ex novo l’articolo 19-bis, aprendo alcuni spazi derogatori alla disciplina del tipo contrattuale, nel 2018 rivisitata in molti aspetti dal c.d. Decreto Dignità, nel tentativo di offrire un equilibrio tra la concessione di ammortizzatori sociali emergenziali e la contemporanea esigenza di flessibilità delle imprese.
I datori di lavoro ammessi a tali deroghe sono identificati in quelli che hanno e stanno utilizzando una delle varie forme di integrazione salariale emergenziali previste dal Decreto 18/2020 (causale COVID-19). A loro vengono offerte, entro i limiti temporali riguardanti l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, le sotto indicate eccezioni in tema di proroga o rinnovo del contratto a termine anche in somministrazione:

• disattivazione del divieto di stipula del tipo contrattuale in corso di cassa integrazione, specificando come in questo periodo (causale COVID-19) siano effettuabili dall’azienda proroghe o rinnovi di contratti a termine;

• disattivazione dei necessari periodi di stacco contrattuale, 10 o 20 giorni, per il caso di rinnovi in presenza di cassa integrazione COVID-19.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

AttivitĂ  di protezione civile: rimborsi per datori di lavoro e lavoratori autonomi

È stata pubblicata sulla G.U. n. 127 del 18 maggio 2020 la direttiva 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, inerente le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, - anche con le modalità del credito d’imposta ai sensi dell'articolo 38, D.L. 189/2016 - per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

(Presidente del Consiglio dei Ministri, direttiva, 24/2/2020, G.U. 18/5/2020, n. 127)

COVID-19: pubblicato il D.P.C.M. sulle riaperture

È stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, valide dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, al 14 giugno 2020.

Il Decreto offre indicazioni sulla riapertura di attività commerciali, di ristorazione, di cura della persona, ricettive, degli stabilimenti balneari. Il D.P.C.M. fornisce indicazioni anche per l’attività degli studi professionali, raccomandando, laddove possibile, l’utilizzo dello smart working e offre misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il Decreto è corredato di 17 allegati, tra cui si segnalano: 

  • allegato 9 – Spettacoli dal vivo e cinema;
  • allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali;
  • allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
  • allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
  • allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
  • allegato 16 – Misure igienico-sanitarie;
  • allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attivitĂ  economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

Il D.P.C.M. 18 maggio 2020 ha poi modificato l’articolo 1, comma 1, lettera cc) del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

(D.P.C.M. 17/5/2020, G.U. 17/5/2020, n. 126; D.P.C.M. 18/5/2020, G.U. 18/5/2020, n. 127)

Coronavirus: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

È stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 il D.L. 33 del 16 maggio 2020, che emana ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide dal 18 maggio 2020.

In particolare, viene garantita la possibilitĂ  di muoversi nella propria Regione senza necessitĂ  di autocertificazione giustificativa; dal 3 giugno saranno possibili anche gli spostamenti interregionali, che per ora devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Si dispone che le attivitĂ  economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivitĂ  economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitĂ , con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 19/2020 o del comma 16 del presente Decreto.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivitĂ  fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

(D.L. 16/5/2020, n. 33; G.U. 16/5/2020, n. 125)

Riapertura cantieri: indicazioni INL per la vigilanza sulle misure anti-COVID

L’INL, con circolare n. 156 del 13 maggio 2020, ha offerto indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile nonché alle contestuali verifiche riguardo alle misure di protezione dal COVID-19 adottate in relazione alle previsioni del protocollo cantieri.

(INL, circolare, 13/5/2020, n. 156)

Stabilita l’indennità di soccorso alpino per l’anno 2020

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 54 del 28 aprile 2020, che ha determinato l’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2020.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 28/4/2020, n. 54)

Entrata in vigore nuovi standard tecnici CO, Unimare e Unipi

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1641 del 28 aprile 2020, ha comunicato l’aggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, in vigore dal 20 maggio 2020. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare, l’anagrafica dei Comuni (modifiche certificate da Istat e in vigore dal 1° gennaio 2020).

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 28/4/2020, n. 1641)

Lavori usuranti: invio del modello LAV_US prorogato al 30 maggio

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1160 del 19 marzo 2020, ha comunicato che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la scadenza per la compilazione e invio del modello LAV_US, per la rilevazione prevista dell’articolo 6, D.M. 20 settembre 2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019, slitta al 30 maggio 2020.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 19/3/2020, n. 1160)

 

 

È stato convertito con L. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, segnalando le novitĂ  apposte in sede di conversione.

 

Gentili clienti,

con la presente siamo ad informarVi che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Coronavirus che sta stravolgendo inevitabilmente le nostre future attività e, soprattutto, le modalità lavorative anche attraverso restrizioni e limitazioni agli accessi presso gli uffici, nostro malgrado, con la presente siamo ad informarVi che lo Studio ha dovuto prendere la decisione di non svolgere più il servizio di elaborazione delle dichiarazioni fiscali - modello 730 a far data da quest’anno. Questa scelta forzata che, non Vi nascondiamo, è stata presa dopo attenta analisi, verificando ogni possibile alternativa, è costata molto sacrificio.

 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Emergenza COVID-19: UE e validitĂ  dei formulari A1

L’Inps, con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, in relazione all’emergenza COVID-19.

La validità dei formulari A1 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in 2 o più Stati, i formulari A1 rilasciati prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

(Inps, messaggio, 15/4/2020, n. 1633)

Sospensione attività e procedimenti amministrativi: indicazioni INL 

L’INL, con nota n. 2333 del 30 marzo 2020, ha fornito indicazioni al proprio personale sulla sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dall’articolo 103, D.L. 18/2020, in relazione all’emergenza COVID-19 e alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020, con il quale sono state apportate modifiche all’elenco della attività produttive non sospese di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020. In merito alle istanze per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato e alle richieste di interdizione anticipata/post partum, quelle da istruire riguardano esclusivamente le attività non sospese: a tal fine appare opportuno che l’istanza del datore di lavoro sia corredata dall’indicazione del codice ATECO dell’attività produttiva in relazione alla quale l’istanza viene formulata e da una sua dichiarazione in ordine alla prosecuzione della stessa anche in relazione alla comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

(INL, nota, 30/3/2020, n. 2333)

 

 

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service SocietĂ  tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
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Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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