Permessi assistenza disabili (L. 104/1992)
Come si ricorderĂ , lâarticolo 24, D.L. 18/2020, aveva previsto che i 3 giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, concessi al lavoratore per assistere un familiare con handicap (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992), fossero incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile scorsi.
Il nuovo D.L. 34/2020, ex articolo 73, prevede ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Congedo genitori
Anche in questo caso lâarticolo 23, D.L. 18/2020, aveva previsto, per lâanno 2020 e a decorrere dal 5 marzo scorso, un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato in relazione allâassistenza ai figli di etĂ non superiore ai 12 anni. Veniva riconosciuta unâindennitĂ pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dallâarticolo 23, D.Lgs. 151/2001, con copertura di contribuzione figurativa.
Il nuovo D.L. 34/2020, allâarticolo 72, estende la durata di tale periodo di congedo. Viene, infatti, previsto che per il periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, in modo continuativo o frazionato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un congedo non superiore a 30 giorni per assistenza ai figli di etĂ non superiore ai 12 anni. Viene riconosciuta unâindennitĂ pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dallâarticolo 23, D.Lgs. 151/2001.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Tra la fine dello scorso mese di aprile e la prima metĂ di maggio, 2 provvedimenti normativi hanno proposto alcune rilevanti novitĂ in tema di contratto a tempo determinato; si tratta della Legge di conversione del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, e del nuovo Decreto Rilancio, D.L. 34/2020.
Di seguito i principali spunti.
NovitĂ dal D.L. Cura Italia
La Legge di conversione del Decreto Cura Italia ha introdotto ex novo lâarticolo 19-bis, aprendo alcuni spazi derogatori alla disciplina del tipo contrattuale, nel 2018 rivisitata in molti aspetti dal c.d. Decreto DignitĂ , nel tentativo di offrire un equilibrio tra la concessione di ammortizzatori sociali emergenziali e la contemporanea esigenza di flessibilitĂ delle imprese.
I datori di lavoro ammessi a tali deroghe sono identificati in quelli che hanno e stanno utilizzando una delle varie forme di integrazione salariale emergenziali previste dal Decreto 18/2020 (causale COVID-19). A loro vengono offerte, entro i limiti temporali riguardanti lâutilizzo dellâammortizzatore sociale, le sotto indicate eccezioni in tema di proroga o rinnovo del contratto a termine anche in somministrazione:
⢠disattivazione del divieto di stipula del tipo contrattuale in corso di cassa integrazione, specificando come in questo periodo (causale COVID-19) siano effettuabili dallâazienda proroghe o rinnovi di contratti a termine;
⢠disattivazione dei necessari periodi di stacco contrattuale, 10 o 20 giorni, per il caso di rinnovi in presenza di cassa integrazione COVID-19.
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
AttivitĂ di protezione civile: rimborsi per datori di lavoro e lavoratori autonomi Ă stata pubblicata sulla G.U. n. 127 del 18 maggio 2020 la direttiva 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, inerente le modalitĂ e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, - anche con le modalitĂ del credito dâimposta ai sensi dell'articolo 38, D.L. 189/2016 - per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attivitĂ di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile. (Presidente del Consiglio dei Ministri, direttiva, 24/2/2020, G.U. 18/5/2020, n. 127) |
COVID-19: pubblicato il D.P.C.M. sulle riaperture Ă stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, valide dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, al 14 giugno 2020. Il Decreto offre indicazioni sulla riapertura di attivitĂ commerciali, di ristorazione, di cura della persona, ricettive, degli stabilimenti balneari. Il D.P.C.M. fornisce indicazioni anche per lâattivitĂ degli studi professionali, raccomandando, laddove possibile, lâutilizzo dello smart working e offre misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivitĂ produttive industriali e commerciali. Il Decreto è corredato di 17 allegati, tra cui si segnalano:Â
Il D.P.C.M. 18 maggio 2020 ha poi modificato lâarticolo 1, comma 1, lettera cc) del D.P.C.M. 17 maggio 2020. (D.P.C.M. 17/5/2020, G.U. 17/5/2020, n. 126; D.P.C.M. 18/5/2020, G.U. 18/5/2020, n. 127) |
Coronavirus: ulteriori misure urgenti per fronteggiare lâemergenza epidemiologica Ă stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 il D.L. 33 del 16 maggio 2020, che emana ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide dal 18 maggio 2020. In particolare, viene garantita la possibilitĂ di muoversi nella propria Regione senza necessitĂ di autocertificazione giustificativa; dal 3 giugno saranno possibili anche gli spostamenti interregionali, che per ora devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Si dispone che le attivitĂ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivitĂ economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitĂ , con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 19/2020 o del comma 16 del presente Decreto. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivitĂ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (D.L. 16/5/2020, n. 33; G.U. 16/5/2020, n. 125) |
Riapertura cantieri: indicazioni INL per la vigilanza sulle misure anti-COVID LâINL, con circolare n. 156 del 13 maggio 2020, ha offerto indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile nonchĂŠ alle contestuali verifiche riguardo alle misure di protezione dal COVID-19 adottate in relazione alle previsioni del protocollo cantieri. (INL, circolare, 13/5/2020, n. 156) |
Stabilita lâindennitĂ di soccorso alpino per lâanno 2020 Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 54 del 28 aprile 2020, che ha determinato lâindennitĂ spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per lâanno 2020. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 28/4/2020, n. 54) |
Entrata in vigore nuovi standard tecnici CO, Unimare e Unipi Il Ministero del lavoro, con nota n. 1641 del 28 aprile 2020, ha comunicato lâaggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, in vigore dal 20 maggio 2020. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare, lâanagrafica dei Comuni (modifiche certificate da Istat e in vigore dal 1° gennaio 2020). (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 28/4/2020, n. 1641) |
Lavori usuranti: invio del modello LAV_US prorogato al 30 maggio Il Ministero del lavoro, con nota n. 1160 del 19 marzo 2020, ha comunicato che, a seguito dellâemergenza epidemiologica COVID-19, la scadenza per la compilazione e invio del modello LAV_US, per la rilevazione prevista dellâarticolo 6, D.M. 20 settembre 2011, con riferimento alle attivitĂ lavorative svolte nellâanno 2019, slitta al 30 maggio 2020. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 19/3/2020, n. 1160) |
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Ă stato convertito con L. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato âCura Italiaâ.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, segnalando le novitĂ apposte in sede di conversione.
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Gentili clienti,
con la presente siamo ad informarVi che, a causa dellâemergenza epidemiologica Covid-19 Coronavirus che sta stravolgendo inevitabilmente le nostre future attivitĂ e, soprattutto, le modalitĂ lavorative anche attraverso restrizioni e limitazioni agli accessi presso gli uffici, nostro malgrado, con la presente siamo ad informarVi che lo Studio ha dovuto prendere la decisione di non svolgere piĂš il servizio di elaborazione delle dichiarazioni fiscali - modello 730 a far data da questâanno. Questa scelta forzata che, non Vi nascondiamo, è stata presa dopo attenta analisi, verificando ogni possibile alternativa, è costata molto sacrificio.
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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Emergenza COVID-19: UE e validitĂ dei formulari A1 LâInps, con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validitĂ delle certificazioni A1 giĂ rilasciate, in relazione allâemergenza COVID-19. La validitĂ dei formulari A1 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nellâipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilitĂ . Per i lavoratori che svolgono attivitĂ lavorativa in 2 o piĂš Stati, i formulari A1 rilasciati prima dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dellâattivitĂ complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilitĂ . (Inps, messaggio, 15/4/2020, n. 1633) |
Sospensione attivitĂ e procedimenti amministrativi: indicazioni INLÂ LâINL, con nota n. 2333 del 30 marzo 2020, ha fornito indicazioni al proprio personale sulla sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dallâarticolo 103, D.L. 18/2020, in relazione allâemergenza COVID-19 e alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020, con il quale sono state apportate modifiche allâelenco della attivitĂ produttive non sospese di cui allâallegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020. In merito alle istanze per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato e alle richieste di interdizione anticipata/post partum, quelle da istruire riguardano esclusivamente le attivitĂ non sospese: a tal fine appare opportuno che lâistanza del datore di lavoro sia corredata dallâindicazione del codice ATECO dellâattivitĂ produttiva in relazione alla quale lâistanza viene formulata e da una sua dichiarazione in ordine alla prosecuzione della stessa anche in relazione alla comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020. (INL, nota, 30/3/2020, n. 2333) |
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