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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Aggiornati gli standard tecnici CO

Il Ministero del lavoro, con D.D. 52 del 10 febbraio 2020, ha aggiornato gli standard tecnici CO con decorrenza dalle ore 19.00 del 24 febbraio 2020. Gli aggiornamenti adottati sono pubblicati sul sito  www.cliclavoro.gov.it. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 10/2/2020, n. 52)

Metalmeccanica industria: ultrattività del Ccnl

Federmeccanica, con comunicato del 10 febbraio 2020, ha reso noto che il Ccnl Metalmeccanica industria del 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è entrato in regime di ultrattività e, pertanto, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle rispettive norme contrattuali.

(Federmeccanica, comunicato, 10/2/2020)

Nuovo codice contratto per il Ccnl dipendenti delle Imprese viaggio e turismo Fiavet

Fondo Est, con circolare n. 1 del 7 febbraio 2020, ha comunicato l’istituzione del codice 287 del Ccnl imprese di viaggio e turismo Fiavet, che deve essere evidenziato nell’elemento del flusso di denuncia UniEmens con decorrenza dal periodo paga gennaio 2020. Fondo Est ha informato che sta adeguando la propria piattaforma informatica per il recepimento del nuovo codice contratto. Inoltre, ha reso noto che il codice 167 continuerà ad essere ancora valido per qualche mese, in modo da dare il tempo ai consulenti del lavoro e ai centri servizi di aggiornare i programmi paghe. Per quanto riguarda la Codifica Fondo Est, andrà valorizzato con la codifica 2 nel campo “IdContratto†del file Xml aziende e dipendenti.

(Fondo Est, circolare, 7/2/2020, n. 1)

Cessazione del contratto di rete senza soggettività giuridica: indicazioni dal Mise

Il Mise, con parere n. 23320 del 28 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti sulle procedure semplificate per chiedere la cancellazione dal Registro Imprese del contratto di rete una volta venuta meno la pluralità dei soggetti. Nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite è sufficiente per chiedere la cancellazione del contratto stesso. La CCIAA potrà verificare per tabulas, dall’analisi del Registro Imprese, che effettivamente quanto asserito e acclarato dal denunciante risponda al vero, accertata l’iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l’iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete. 

(Mise, parere, 28/1/2020, n. 23320)

Lavoro a domicilio per i detenuti: indicazioni dall’INL

L’INL, con nota n. 596 del 23 gennaio 2020, ha precisato che il lavoro svolto dai detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, può essere organizzato e gestito dalle direzioni degli istituti penitenziari oppure “da imprese pubbliche e private, e in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle Direzioniâ€. 

L’attività lavorativa può, quindi, svolgersi anche in locali concessi in comodato d’uso dall’istituto, che diventano a pieno titolo locali dell’azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della direzione per motivi inerenti alla sicurezza dell’istituto. Gli obblighi gravanti su azienda e istituto vengono definiti con apposita convenzione. 

L’azienda, in particolare, assume gli obblighi inerenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché la corresponsione della retribuzione, l’adempimento degli oneri previdenziali e assicurativi sulla base della tipologia contrattuale prescelta. È, tuttavia, necessario che le attività lavorative svolte siano ontologicamente compatibili con le specificità della disciplina del lavoro a domicilio. A tale riguardo, quindi, la verifica dell’organo di vigilanza deve essere effettuata secondo i medesimi criteri di valutazione adottati per le attività lavorative svolte presso il domicilio privato, a prescindere dalla contingente condizione di detenzione.

(INL, nota, 23/1/2020, n. 596)

 

A fronte dell’emergenza connessa al coronavirus, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati:
•    il D.L. 6/2020;
•    il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (misure attuative).
Tali provvedimenti recano disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. È doveroso attenersi a tutte le disposizioni emanate.
Per quanto concerne i datori di lavoro, fermo il rispetto delle disposizioni emanate a livello nazionale e locale in continua evoluzione, pare opportuno ricordare gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi, consigliando pertanto di effettuare, laddove non soggetti a obblighi più stringenti in virtù delle normative emanate ed emanande, attività di informazione in merito all’emergenza in corso, oltre a una valutazione della situazione con il medico competente. Pare opportuno fornire, tramite gli strumenti ritenuti più idonei, adeguate informazioni sul tema (circolari ministeriali, circolari comunali), ribadendo l’obbligo di informare le Autorità competenti immediatamente nel caso siano venuti a contatto con parenti o conoscenti che hanno manifestato e manifestano sintomi influenzali o che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Comuni della c.d. “zone rosseâ€.

 

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2019).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.
Si tratta di:

A mezzo della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni tributarie riguardanti alcune voci relative alla composizione del reddito da lavoro dipendente. Tali novità normative, tuttavia, andranno a impattare sui cedolini paga del 2020 con differenti tempistiche.


Benefit auto aziendale

Si ricorda che nel caso di uso, da parte del dipendente, di un’auto aziendale per uso promiscuo o soltanto privato, la normativa prevede l’emersione di un benefit soggetto a relativa tassazione e contribuzione.

Si comunica che con la conversione del D.L. 124/2019 ad opera della L. 157/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore nuovi adempimenti fiscali a carico di appaltatori e committenti.
Di seguito i principali aspetti operativi.

Decorrenza

Con la risoluzione n. 108/E/2019, l’Agenzia delle entrate ha specificato che i nuovi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio, che si dovranno versare in febbraio 2020, ossia entro il 17 febbraio, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Pubblicate le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero

È stato pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2020 il D.I. 11 dicembre 2019 di Ministero del lavoro e Mef, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I. 11/12/2020, G.U. 8/1/2020, n. 5)

 

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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