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A fronte dell’emergenza connessa al coronavirus, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati:
•    il D.L. 6/2020;
•    il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (misure attuative).
Tali provvedimenti recano disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. È doveroso attenersi a tutte le disposizioni emanate.
Per quanto concerne i datori di lavoro, fermo il rispetto delle disposizioni emanate a livello nazionale e locale in continua evoluzione, pare opportuno ricordare gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi, consigliando pertanto di effettuare, laddove non soggetti a obblighi più stringenti in virtù delle normative emanate ed emanande, attività di informazione in merito all’emergenza in corso, oltre a una valutazione della situazione con il medico competente. Pare opportuno fornire, tramite gli strumenti ritenuti più idonei, adeguate informazioni sul tema (circolari ministeriali, circolari comunali), ribadendo l’obbligo di informare le Autorità competenti immediatamente nel caso siano venuti a contatto con parenti o conoscenti che hanno manifestato e manifestano sintomi influenzali o che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Comuni della c.d. “zone rosseâ€.

 

Dove possibile, si potrebbe optare per chiudere l’accesso al pubblico e gestire la clientela per telefono ed e-mail, unitamente al prevedere attività in remoto (smart working o telelavoro).

Per fronteggiare eventuali sospensioni dell’attività lavorativa imposte o consigliate, al momento, oltre alla facilitazione del lavoro agile previste dal citato D.P.C.M., gli strumenti a disposizione sono quelli ordinari normativi o contrattuali, in attesa di eventuali diverse determinazioni che dovessero intervenire.

Il D.Lgs. 148/2015, per situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, prevede il ricorso alla Cigo e, ai sensi del D.M. 95442/2016, è stata inserita tra le causali di accesso al trattamento la sospensione o riduzione dell’attività per ordine della Pubblica Autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, per fatti sopravvenuti, non attribuibili a inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti a eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della Pubblica Autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa. Ciò vale, per lo meno, per le zone colpite da provvedimenti dell’Autorità pubblica. Il medesimo Decreto prevede anche alcune facilitazioni per le ipotesi di interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.
Per i lavoratori domestici si ricorda la possibilità delle sospensioni di lavoro extraferiali: durante tali sospensioni per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, incluso il compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio, sempreché Io stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni. Per gravi e documentati motivi il lavoratore può, a sua volta, richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Al di fuori del rapporto di lavoro domestico, qualora il lavoratore sia assente per ordine della Pubblica Autorità che gli impedisce di uscire di casa o obbliga l’azienda alla sospensione dell’attività, essendo l’assenza indipendente dalla volontà del lavoratore, la retribuzione pare comunque dovuta, salva la possibilità di ricorrere a eventuali strumenti contrattuali o normativi disponibili. Dato che è previsto l’obbligo, per chi rientra in Italia da zone a rischio, di comunicare tale circostanza alle Autorità preposte per l’eventuale adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l’eventuale quarantena volontaria in attesa delle decisioni degli enti può ritenersi assimilata ad astensione conseguente a un provvedimento amministrativo, dato che è atteggiamento prudente e consigliabile.
Nei casi in cui il lavoratore sia soggetto a quarantena con sorveglianza attiva stabilita dai presìdi sanitari a causa di sintomi del virus, si ritiene che l’assenza possa ritenersi riconducibile a malattia e così trattata secondo le disposizioni contrattuali.
Per contro, nei casi in cui il lavoratore si astenga dal lavoro per semplice timore, in assenza di qualsivoglia provvedimento dell’Autorità o circostanza cui conseguano obblighi specifici, come previsto dalla decretazione d’urgenza o decisione aziendale in tal senso, tale assenza può considerarsi ingiustificata, con le relative conseguenze.

Il D.L. 6/2020

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

•    divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area;
•    divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
•    sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
•    sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
•    sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
•    sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero;
•    sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
•    applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
•    previsione dell'obbligo, da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
•    chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
•    chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, specificamente individuati;
•    previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
•    limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti;
•    sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
•    sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel Comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti Comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti.
Le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi sopra elencati.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 c.p. con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.

Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020

Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto identificati (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vo'), a integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a)    divieto di allontanamento dai Comuni, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b)    divieto di accesso nei Comuni;
c)    sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d)    sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e)    sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f)    sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g)    sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
h)    sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso;
i)    chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
j)    obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
k)    sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
l)    sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le Autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
m)    sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.
Le misure di cui alle lettere a), b) e m), non si applicano al personale sanitario e al personale per l’esecuzione di misure urgenti nell'esercizio delle proprie funzioni (forze di Polizia, nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, forze armate).
Per quanto concerne, invece, il livello nazionale, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei Comuni sopra indicati sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'Autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Qualora si verifichino le condizioni, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23, L. 81/2017, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail.

Le disposizioni del Decreto sono efficaci per 14 giorni, salva diversa successiva disposizione.

Sospensione versamenti 

Con comunicato stampa n. 36 del 24 febbraio 2020 è stato reso noto che il Mef ha firmato il D.M. che sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli 11 Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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