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Si comunica che con la conversione del D.L. 124/2019 ad opera della L. 157/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore nuovi adempimenti fiscali a carico di appaltatori e committenti.
Di seguito i principali aspetti operativi.

Decorrenza

Con la risoluzione n. 108/E/2019, l’Agenzia delle entrate ha specificato che i nuovi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio, che si dovranno versare in febbraio 2020, ossia entro il 17 febbraio, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.


Perimetro di applicazione della norma

Il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, afferma che i soggetti individuati dall’articolo 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 (sostituti d’imposta), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio.
Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • risultino in attivitĂ  da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito, nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Tale esclusione dovrà essere tuttavia certificata dall’Agenzia delle entrate, tramite un Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi.


Gli obblighi e le responsabilitĂ  in capo al committente

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all’azienda appaltatrice) trasmettono su richiesta del committente a quest’ultimo:

  • copia delle deleghe di versamento;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori (Report Lavoratori), con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.


Sanzioni a carico del committente

Qualora il committente, alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, 5 giorni dopo quello di scadenza dei versamenti), non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall’esame della documentazione prodotta, risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i 90 giorni successivi, deve informare l’Agenzia delle entrate competente per territorio.
In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.


Gli obblighi in capo all’appaltatore

Gli appaltatori, affidatari e subappaltatori devono:

  • suddividere per ciascuna commessa le ore di lavoro dei singoli lavoratori interessati nell’opera o nel servizio endoaziendale;
  • effettuare le ritenute fiscale per ciascun lavoratore subordinato e/o autonomo, tenendo suddivisi gli importi a seconda dell’impegno nelle varie commesse mensili;
  • versare tramite delega di pagamento F24 le imposte in relazione a ciascun committente. A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che si dovrĂ  indicare il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente;
  • inviare al committente la delega di pagamento delle imposte entro 5 giorni dalla scadenza di versamento;
  • inviare al committente il Report Lavoratori.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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