Con la pubblicazione nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, è in vigore dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio, L. 160 del 27 dicembre 2019.
Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro, contenute nellâarticolo 1 della Legge.
Tra le principali novitĂ si segnala la proroga per il 2020 dellâesonero contributivo per gli under 35, una forte decontribuzione per i contratti di apprendistato di I livello e una serie di revisioni su aspetti di natura fiscale, come la modulazione della tassazione dei veicoli concessi a uso promiscuo sulla base delle emissioni inquinanti e lâaumento dellâesenzione per buoni pasto in formato elettronico, con contestuale riduzione per il formato cartaceo (a decorrere dal 2020, il limite passa da 5,29 a 4 euro).
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Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti |
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Articolo 1, comma 7 |
La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato âFondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendentiâ, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per lâanno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2021. Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nellâambito dei medesimi provvedimenti. |
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Decontribuzione apprendistato di I livello |
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Articolo 1, comma 8 |
Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, al fine di promuovere lâoccupazione giovanile, per lâanno 2020, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nellâanno 2020, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dellâarticolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. |
Revisione tariffe Inail |
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Articolo 1, comma 9 |
Con tale disposizione viene modificato lâarticolo 1, comma 1121, L. 145/2018, con la cancellazione del seguente periodo âcon effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023â, al fine di rendere strutturale le voci di bilancio per la revisione delle tariffe Inail. |
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Proroga esonero contributivo under 35 e aggiornamento riferimenti normativi Bonus Sud |
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Articolo 1, comma 10 |
Lâesonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 35. Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con lâesclusione dei premi Inail. Si ricorda che per il 2019 lâestensione dellâesonero ai soggetti under 35 era stata disposta dallâarticolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto DignitĂ ), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative. Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: lâabrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, lâaggiornamento dei riferimenti normativi per il Bonus Sud (articolo 1, comma 247, L. 145/2018), che rimandava al D.L. 87/2018. |
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Bonus eccellenze |
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Articolo 1, comma 11 |
La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per lâaccesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per lâassenza dei necessari provvedimenti applicativi. Innanzitutto, viene abrogato lâarticolo 1, comma 714, L. 145/2018, diposizione che prevedeva che fosse lâInps, con apposita circolare, a stabilire le modalitĂ di fruizione dell'esonero di cui allâarticolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dellâesonero in commento. Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che lâaccesso allâesonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalitĂ e i controlli previsti per lâesonero contributivo di cui allâarticolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. LâInps acquisisce, in modalitĂ telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Si ricorda che lâesonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:
Lâincentivo consiste nellâesonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti allâInail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. |
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Incentivo autoimprenditorialitĂ |
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Articolo 1, comma 12 |
La liquidazione anticipata, in unâunica soluzione, della NASpI, di cui allâarticolo 8, comma 1, D.Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivitĂ lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dellâIrpef. La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire lâesenzione della NASpI anticipata in unâunica soluzione, nonchĂŠ ad attestare allâIstituto erogatore lâeffettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dellâintero importo anticipato. |
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Contributo NASpI contratti non a tempo indeterminato |
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Articolo 1, comma 13 |
Lâarticolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, apporta 2 modifiche, di carattere marginale e circoscritte nei loro effetti. Innanzitutto, allâarticolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: â, nonchĂŠ nelle ipotesi di cui al comma 29â. Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che lâincremento del contributo non si applica, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto. Questâultimo comma viene poi integrato da 2 ulteriori fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:
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Conversione Lsu con contratti a tempo determinato |
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Articolo 1, comma 161 |
Per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dellâarticolo 1, comma 207, terzo periodo, L. 147/2013, dei c.d. Lsu (lavoratori socialmente utili), da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui allâarticolo 23, D.Lgs. 81/2015, allâarticolo 36, D.Lgs. 165/2001, allâarticolo 259 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, e allâarticolo 20, comma 4, D.Lgs. 75/2017. Si ricorda che, nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attivitĂ di pubblica utilitĂ , anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchĂŠ mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni previste. |
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Professionismo sport femminile |
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Articolo 1, comma 181 |
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le societĂ sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, lâesonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per lâassicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. |
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Bonus bebè |
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Articolo 1, commi 340 - 341 |
Lâassegno di cui allâarticolo 1, comma 125, L. 190/2014, il c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di etĂ (originariamente lâimporto era fisso, 960 euro, ma spettava fino al compimento del terzo anno di etĂ ) ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dellâadozione e il relativo importo è pari a:
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Congedo obbligatorio di paternitĂ |
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Articolo 1, comma 342 |
Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dallâarticolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa. Inoltre, rimane confermata la possibilitĂ per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. |
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Bonus nido |
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Articolo 1, comma 343 |
Mediante la modifica dellâarticolo 1, comma 355, L. 232/2016, istitutiva del c.d. bonus nido, esso viene reso strutturale mediante la sostituzione del periodo âper ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021â con âa decorrere dallâanno 2019â. Si ricorda che il bonus nido, previsto a decorrere dal 1Âş gennaio 2016, viene riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonchĂŠ per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Ă attribuito un buono di importo pari a 1.500 euro su base annua, parametrato a 11 mensilitĂ . Inoltre, viene previsto, con decorrenza 2020, che il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dellâIsee, di cui al D.P.C.M. 159/2013, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dellâarticolo 7, D.P.C.M. 159/2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Lâimporto del buono spettante a decorrere dallâanno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per le pari opportunitĂ e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio. |
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APE sociale |
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Articolo 1, comma 473 |
A seguito della modifica apportata allâarticolo 1, comma 179, alinea, L. 232/2016, lâAPE sociale è prorogato a tutto il 2020, con la previsione che potranno accedervi anche soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni necessarie nel corso dellâanno 2020. Si ricorda che lâAPE sociale riconosce agli iscritti Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186, un'indennitĂ per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'etĂ anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011. |
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Opzione donna |
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Articolo 1, comma 476 |
Mediante modifica allâarticolo 16, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2020 proroga la misura per lâaccesso pensionistico anticipato Opzione donna, che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con unâanzianitĂ contributiva pari o superiore a 35 anni e unâetĂ anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (da maturarsi entro il 31 dicembre 2019). |
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Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici |
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Articolo 1, comma 477 |
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dallâarticolo 34, comma 1, L. 448/1998, è riconosciuta:
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Indice di rivalutazione automatica delle pensioni |
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Articolo 1, comma 478 |
A decorrere dal 1° gennaio 2022, lâindice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dallâarticolo 34, comma 1, L. 448/1998:
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Ammortizzatori sociali |
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Articolo 1, commi 491 - 494 |
Ă stata finanziata la Cigs, di cui allâarticolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, per le aziende operanti in unâarea di crisi industriale complessa e il trattamento di mobilitĂ in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui allâarticolo 53-ter, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017). Ă prevista la possibilitĂ di richiedere una proroga di 6 mesi della Cigs, di cui allâarticolo 44, D.L. 109/2018 (convertito in L. 130/2018) per le aziende che abbiano avviato un processo di cessione aziendale e abbiano incontrato fasi di particolare complessitĂ . |
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Giovani imprenditori agricoltura |
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Articolo 1, comma 503 |
Al fine di promuovere lâimprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui allâarticolo 1, D.Lgs. 99/2004, con etĂ inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando lâaliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, lâesonero dal versamento del 100% dellâaccredito contributivo presso lâassicurazione generale obbligatoria per lâinvaliditĂ , la vecchiaia e i superstiti. |
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Sostegno al reddito settore pesca |
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Articolo 1, commi 515 - 516 |
Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958:
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Campione d'Italia |
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Articolo 1, commi 573 - 576 |
Lâimposta dovuta sui redditi diversi da quelli dâimpresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del Comune di Campione dâItalia, nonchĂŠ sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attivitĂ svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione dâItalia, è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi dâimposta. Le imposte dovute sui redditi dâimpresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societĂ di persone e da societĂ ed enti di cui allâarticolo 73, Tuir, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como e aventi la sede sociale operativa, o unâunitĂ locale, nel comune di Campione dâItalia, determinate ai sensi dellâarticolo 188-bis, Tuir, sono ridotte nella misura del 50% per 5 periodi dâimposta. Per tali soggetti, lâIrap derivante da attivitĂ esercitate nel comune di Campione dâItalia è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi dâimposta. Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti del "de minimis". |
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Sgravi contributivi imprese armatrici |
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Articolo 1, comma 607 |
A decorrere dallâanno 2020, i benefĂŹci di cui allâarticolo 6, D.L. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/1998, sono corrisposti nel limite del 44,32%. |
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Tassazione veicoli uso promiscuo |
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Articolo 1, commi 632 - 633 |
Viene modificata, mediante la sostituzione dellâarticolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, resa oscillante, in modo progressivo, sulla base delle emissioni inquinanti. La disciplina previgente rimane applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Per i veicoli concessi con accordi successivi al 30 giugno 2020:
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Buoni pasto |
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Articolo 1, comma 677 |
Viene modificata lâesenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. buoni pasto), mediante una revisione dellâarticolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo. In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino allâimporto complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennitĂ sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unitĂ produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino allâimporto complessivo giornaliero di 5,29 euro. |
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Regime forfetario e flat tax |
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Articolo 1, commi 691-692 |
Innanzitutto, viene cancellata la previsione che introduceva la possibilitĂ , dal 2020, di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivitĂ produttive di cui al D.Lgs. 446/1997, l'aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 - c.d. flat tax). Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfetario, cosĂŹ come regolamentato dallâarticolo 1, L. 190/2014:
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Permessi di soggiorno per venezuelani |
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Articolo 1, comma 879 |
Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana, che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della Legge, è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. |
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Rimborsi per tutor volontari di minori non accompagnati |
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Articolo 1, commi 882 - 883 |
Il Fondo per lâaccoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dallâanno 2020, per essere destinato, sulla base delle modalitĂ stabilite con apposito Decreto e nei limiti dello stanziamento, alle seguenti finalitĂ :
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
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  Con lâoccasione porgiamo i nostri piĂš cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri
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