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Con la pubblicazione nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, è in vigore dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio, L. 160 del 27 dicembre 2019.
Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro, contenute nell’articolo 1 della Legge.
Tra le principali novità si segnala la proroga per il 2020 dell’esonero contributivo per gli under 35, una forte decontribuzione per i contratti di apprendistato di I livello e una serie di revisioni su aspetti di natura fiscale, come la modulazione della tassazione dei veicoli concessi a uso promiscuo sulla base delle emissioni inquinanti e l’aumento dell’esenzione per buoni pasto in formato elettronico, con contestuale riduzione per il formato cartaceo (a decorrere dal 2020, il limite passa da 5,29 a 4 euro).

 

Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti

Articolo 1, comma 7

La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.

 

Decontribuzione apprendistato di I livello

Articolo 1, comma 8

Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Revisione tariffe Inail

Articolo 1, comma 9

Con tale disposizione viene modificato l’articolo 1, comma 1121, L. 145/2018, con la cancellazione del seguente periodo “con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023”, al fine di rendere strutturale le voci di bilancio per la revisione delle tariffe Inail.

 

Proroga esonero contributivo under 35 e aggiornamento riferimenti normativi Bonus Sud

Articolo 1, comma 10

L’esonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 35.

Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi Inail. Si ricorda che per il 2019 l’estensione dell’esonero ai soggetti under 35 era stata disposta dall’articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative. Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: l’abrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, l’aggiornamento dei riferimenti normativi per il Bonus Sud (articolo 1, comma 247, L. 145/2018), che rimandava al D.L. 87/2018.

 

Bonus eccellenze

Articolo 1, comma 11

La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l’accesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l’assenza dei necessari provvedimenti applicativi.

Innanzitutto, viene abrogato l’articolo 1, comma 714, L. 145/2018, diposizione che prevedeva che fosse l’Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui all’articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell’esonero in commento.

Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l’accesso all’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.

Si ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:

  • della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di etĂ , in universitĂ  statali o non statali legalmente riconosciute;
  • di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di etĂ , in universitĂ  statali o non statali legalmente riconosciute.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

 

Incentivo autoimprenditorialitĂ 

Articolo 1, comma 12

La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’Irpef.

La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.

 

Contributo NASpI contratti non a tempo indeterminato

Articolo 1, comma 13

L’articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, apporta 2 modifiche, di carattere marginale e circoscritte nei loro effetti.

Innanzitutto, all’articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che l’incremento del contributo non si applica, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto. Quest’ultimo comma viene poi integrato da 2 ulteriori fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:

  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attivitĂ  stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piĂš rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  • lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, e cioè coloro impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994).

 

Conversione Lsu con contratti a tempo determinato

Articolo 1, comma 161

Per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, L. 147/2013, dei c.d. Lsu (lavoratori socialmente utili), da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, D.Lgs. 81/2015, all’articolo 36, D.Lgs. 165/2001, all’articolo 259 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, e all’articolo 20, comma 4, D.Lgs. 75/2017.

Si ricorda che, nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attivitĂ  di pubblica utilitĂ , anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchĂŠ mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni previste.

 

Professionismo sport femminile

Articolo 1, comma 181

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

 

Bonus bebè

Articolo 1, commi 340 - 341

L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, il c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età (originariamente l’importo era fisso, 960 euro, ma spettava fino al compimento del terzo anno di età) ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:

  1. 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a 7.000 euro annui;
  2. 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
  3. 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee superiore a 40.000 euro;
  4. in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
  5. Qualora le risorse destinate si esaurissero, saranno rideterminati l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’Isee.

 

 

 

Congedo obbligatorio di paternitĂ 

Articolo 1, comma 342

Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa.

Inoltre, rimane confermata la possibilitĂ  per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

 

Bonus nido

Articolo 1, comma 343

Mediante la modifica dell’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, istitutiva del c.d. bonus nido, esso viene reso strutturale mediante la sostituzione del periodo “per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” con “a decorrere dall’anno 2019”.

Si ricorda che il bonus nido, previsto a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonchÊ per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. È attribuito un buono di importo pari a 1.500 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità.

Inoltre, viene previsto, con decorrenza 2020, che il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’Isee, di cui al D.P.C.M. 159/2013, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

L’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio.

 

APE sociale

Articolo 1, comma 473

A seguito della modifica apportata all’articolo 1, comma 179, alinea, L. 232/2016, l’APE sociale è prorogato a tutto il 2020, con la previsione che potranno accedervi anche soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni necessarie nel corso dell’anno 2020. Si ricorda che l’APE sociale riconosce agli iscritti Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

 

Opzione donna

Articolo 1, comma 476

Mediante modifica all’articolo 16, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2020 proroga la misura per l’accesso pensionistico anticipato Opzione donna, che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (da maturarsi entro il 31 dicembre 2019).

 

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

Articolo 1, comma 477

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, L. 448/1998, è riconosciuta:

  1. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%;
  2. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
    • nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 9 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps.

 

Indice di rivalutazione automatica delle pensioni

Articolo 1, comma 478

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, L. 448/1998:

  • per le fasce di importo di trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%;
  • nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps; 
  • nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo.

 

Ammortizzatori sociali

Articolo 1, commi 491 - 494

È stata finanziata la Cigs, di cui all’articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, per le aziende operanti in un’area di crisi industriale complessa e il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 53-ter, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017).

È prevista la possibilità di richiedere una proroga di 6 mesi della Cigs, di cui all’articolo 44, D.L. 109/2018 (convertito in L. 130/2018) per le aziende che abbiano avviato un processo di cessione aziendale e abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

 

 

Giovani imprenditori agricoltura

Articolo 1, comma 503

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

Sostegno al reddito settore pesca

Articolo 1, commi 515 - 516

Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958:

  • nel periodo di sospensione dell’attivitĂ  lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell’anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennitĂ  giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro; con Decreto sono disciplinate le modalitĂ  relative al pagamento dell’indennitĂ ;
  • nel periodo di sospensione dell’attivitĂ  lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all’articolo 1, comma 346, quarto periodo, L. 232/2016, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con Decreto sono disciplinate le modalitĂ  relative al pagamento dell’indennitĂ .

 

Campione d'Italia

Articolo 1, commi 573 - 576

L’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi d’imposta.

Le imposte dovute sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, Tuir, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188-bis, Tuir, sono ridotte nella misura del 50% per 5 periodi d’imposta.

Per tali soggetti, l’Irap derivante da attività esercitate nel comune di Campione d’Italia è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi d’imposta.

Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti del "de minimis".

 

Sgravi contributivi imprese armatrici

Articolo 1, comma 607

A decorrere dall’anno 2020, i benefìci di cui all’articolo 6, D.L. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/1998, sono corrisposti nel limite del 44,32%.

 

Tassazione veicoli uso promiscuo

Articolo 1, commi 632 - 633

Viene modificata, mediante la sostituzione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, resa oscillante, in modo progressivo, sulla base delle emissioni inquinanti. La disciplina previgente rimane applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Per i veicoli concessi con accordi successivi al 30 giugno 2020:

  • per gli autoveicoli e i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO2, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, la percentuale è elevata al 30%;
  • qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

 

Buoni pasto

Articolo 1, comma 677

Viene modificata l’esenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. buoni pasto), mediante una revisione dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.

In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

 

Regime forfetario e flat tax

Articolo 1, commi 691-692

Innanzitutto, viene cancellata la previsione che introduceva la possibilitĂ , dal 2020, di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivitĂ  produttive di cui al D.Lgs. 446/1997, l'aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 - c.d. flat tax).

Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfetario, così come regolamentato dall’articolo 1, L. 190/2014:

  • i contribuenti persone fisiche esercenti attivitĂ  d’impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
    1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
    2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 ss., D.Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir.

Permessi di soggiorno per venezuelani

 

Articolo 1, comma 879

Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana, che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della Legge, è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario.

 

       

 

Rimborsi per tutor volontari di minori non accompagnati

Articolo 1, commi 882 - 883

Il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per essere destinato, sulla base delle modalità stabilite con apposito Decreto e nei limiti dello stanziamento, alle seguenti finalità:

  1. interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla L. 47/2017;
  2. rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
  3. rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

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Consulenti del Lavoro

Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

 

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