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Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2019).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.
Si tratta di:


•    lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
-    lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
-    lavori in cassoni ad aria compressa;
-    lavori svolti dai palombari;
-    lavori ad alte temperature;
-    lavorazione del vetro cavo;
-    lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
-    lavori di asportazione dell'amianto;

•    lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);

•    lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
-    prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
-    lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
-    macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
-    costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
-    apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
-    elettrodomestici;
-    altri strumenti e apparecchi;
-    confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
-    confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

•    conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterĂ  poi a disposizione degli enti interessati.

In caso di utilizzo del browser Internet Explorer 11 o una versione più recente, è consigliato impostare la visualizzazione di compatibilità prima di procedere alla compilazione della comunicazione.

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

•    compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all’invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all’indirizzo indicato nel campo “Referente” del modulo);
•    il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della mail sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la piattaforma dell’URP on line);
•    inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US, avendo a disposizione l’archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

•    inizio lavoro a catena;
•    lavoro usurante D.M. 1999;
•    lavoro usurante notturno;
•    lavoro usurante a catena;
•    lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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