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A mezzo della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni tributarie riguardanti alcune voci relative alla composizione del reddito da lavoro dipendente. Tali novitĂ  normative, tuttavia, andranno a impattare sui cedolini paga del 2020 con differenti tempistiche.


Benefit auto aziendale

Si ricorda che nel caso di uso, da parte del dipendente, di un’auto aziendale per uso promiscuo o soltanto privato, la normativa prevede l’emersione di un benefit soggetto a relativa tassazione e contribuzione.

Nel caso specifico, la nuova Legge interviene sulla quantificazione del benefit previsto per un utilizzo promiscuo dell’auto, ossia per lavoro e per uso privato (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), andando a modificare la valorizzazione a partire dal 1° luglio 2020. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, quindi, resta in vigore la disciplina finora applicata.

Nello specifico, la norma citata prevede, al momento, una valorizzazione del benefit pari al “30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia”, emanata annualmente.
Tale disposizione, per le concessioni in uso effettuate a partire dal secondo semestre 2020, subisce un’integrale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2).

Si riassume schematicamente il testo della nuova norma:

Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2)

Valorizzazione del benefit

Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km

Valore pari al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km

Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km

Valore pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km

Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km

Valore pari al 40% per l'anno 2020, e al 50% a decorrere dall'anno 2021, dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km

Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km

Valore pari al 50% per l'anno 2020, e al 60% a decorrere dall'anno 2021, dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km


Come si può notare, nel nuovo regime la valorizzazione del benefit rimarrà invariata soltanto per veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, mentre sarà addirittura premiale, con valorizzazione al 25%, per chi utilizzerà mezzi con emissioni non superiori a 60 g/km. La penalizzazione, al contrario, avverrà per i veicoli che supereranno le emissioni di 160 g/km, ovvero di 190 g/Km, per i quali viene addirittura previsto uno scalino di aumento tra la seconda metà del 2020 e il 2021.
Queste nuove disposizioni, che mostrano una chiara attenzione per la tutela ambientale, porteranno, tuttavia, alcune complicazioni per gli operatori, i quali dovranno valutare ai fini del corretto calcolo, coi documenti del mezzo concesso in uso, la classe di emissioni cui l’auto appartiene.


Le modifiche per i buoni pasto

La recente Legge di Bilancio ha, inoltre, modificato l’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove era stabilita la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente per buoni pasto per un valore giornaliero pari a 5,29 euro, se in formato cartaceo, aumentato da 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
A partire dal 1° gennaio 2020, la nuova disposizione prevede la non imponibilità delle “somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.

Si riscontra, quindi, una duplice innovazione circa i valori giornalieri del singolo buono pasto che, ex lege, non rientreranno nella base imponibile fiscale e contributiva:

  • per i buoni pasto cartacei, il valore giornaliero non imponibile del singolo buono scende, infatti, da 5,29 a 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici, giĂ  in precedenza premiati sotto il profilo impositivo, il predetto valore aumenta da 7 a 8 euro.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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