GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Comunicazioni obbligatorie: sospesa l’entrata in vigore dei nuovi standard
Il Ministero del lavoro, con Decreto Direttoriale n. 847 del 18 novembre 2019, ha sospeso l’entrata in vigore dei nuovi standard del sistema informativo, con riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione e per il lavoro marittimo. Pertanto, l’aggiornamento dei modelli concernenti le comunicazioni obbligatorie, previsti dal Decreto Anpal n. 465/2019 per il 21 novembre 2019, è posticipato a nuova data.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 18/11/2019, n. 847)
Ccnl Terziario, distribuzione e servizi: siglato a Milano l’accordo territoriale per il lavoro stagionale
In data 6 novembre 2019 è stato sottoscritto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli e Uiltucs Lombardia l’accordo territoriale “Milano Città Turistica“, che attua l’articolo 75 del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, permettendo alle aziende del settore commercio della Città di Milano di assumere lavoratori a tempo determinato in particolari periodi dell’anno avvalendosi della flessibilità delle attività stagionali.
Lo Statuto dei Lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilitĂ di controllo a distanza dell'attivitĂ dei lavoratori possano essere:
- impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- installati previo accordo collettivo stipulato dalla Rsu o dalle Rsa o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione o in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione delle sede territoriale dell'INL o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'INL.Ciò non vale per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli e nel rispetto della normativa sulla privacy.
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Fondi interprofessionali: pubblicati i decreti Anpal
L’Anpal, con notizia del 4 ottobre 2019, ha reso noto che sono stati pubblicati, nella sezione dedicata, i 19 Decreti Direttoriali di approvazione dei Regolamenti generali di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo che i Fondi paritetici nazionali interprofessionali per la formazione continua hanno predisposto in adempimento alla circolare Anpal n. 1/2018, contenente le Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui
Il “Decreto Dignità ”, Decreto Legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018, ha previsto che, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, i datori di lavoro debbano subire un incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50%.
Sino ad oggi la norma non ha potuto essere applicata, in assenza della circolare esplicativa dell’INPS, emanata pochi giorni fa (circolare INPS 121 del 6.9.2019).
Con i contributi in scadenza ad ottobre si dovrà regolarizzare la posizione contributiva di quei datori di lavoro che hanno effettuato rinnovi dei contratti a termine dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità ). Il contributo dello 0,50%, infatti, è dovuto da luglio 2018, ma solo da ottobre 2019 potrà essere versato.
L’Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, rispetto la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente e autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.
Si ricorda che sono da considerarsi in “stato di disoccupazione” quei soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e che, in maniera alternativa, soddisfano uno dei seguenti requisiti: