CONVEGNI

CIRCOLARI

PUBBLICAZIONI

WEB INFODAY

WEBDESK

CONTATTI

Le ultime...

Il “Decreto Dignità”, Decreto Legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018, ha previsto che, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, i datori di lavoro debbano subire un incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50%.

Sino ad oggi la norma non ha potuto essere applicata, in assenza della circolare esplicativa dell’INPS, emanata pochi giorni fa (circolare INPS 121 del 6.9.2019).

Con i contributi in scadenza ad ottobre si dovrà regolarizzare la posizione contributiva di quei datori di lavoro che hanno effettuato rinnovi dei contratti a termine dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità). Il contributo dello 0,50%, infatti, è dovuto da luglio 2018, ma solo da ottobre 2019 potrà essere versato.

Ricordiamo anzitutto che chi stipula un contratto a tempo determinato paga già un contributo aggiuntivo dell’1,40%.

L’INPS ha adesso dato le istruzioni per applicare l’ulteriore aumento dello 0,50% nel caso in cui il contratto a termine venga rinnovato, precisando che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrĂ  corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto a termine originario: 1,40%;
  • 1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
  • 2° rinnovo: 2,40% (1,90% + 0,50%);
  • 3° rinnovo: 2,90% (2,4% + 0,50%)

Il contributo addizionale dello 0,50% non si applica nei seguenti casi:

  1. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  2. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivitĂ  stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  3. apprendisti;
  4. lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

Attenzione: il problema del contributo dello 0,50% si pone in particolare per i contratti stagionali.

Esclusivamente ai contratti stagionali che rientrano nel campo di applicazione del DPR 1525/1963 non è applicato il contributo dell’1,40% ed il relativo contributi addizionale dello 0,50% per ogni rinnovo.

Tutti gli altri contratti stagionali (esempio i contratti stipulati per attività stagionali previste dai contratti collettivi, anche aziendali) saranno invece soggetti al contributo dell’1,40% e dello 0,50% in caso di rinnovo.

Questo, ad oggi, vale anche per i contratti del settore marittimo, in attesa del confronto che avverrĂ  tra le competenti Amministrazioni, a seguito del quale provvederemo a fornire i dovuti aggiornamenti.

Si è pertanto convenuto che per ora anche le aziende marittime non potranno che adeguarsi alle disposizioni dell’Istituto, applicando l’incremento dello 0,5% al rinnovo di ogni tipologia di contratto al quale si applica il contributo addizionale.

In considerazione del fatto che detto incremento (0,5%), qualora ne venisse confermata l’applicazione ai rapporti di lavoro marittimo, si aggiungerebbe al contributo addizionale dell’1,4% introdotto dalla Legge n. 92/2012, che a sua volta integrava il già previsto contributo per la disoccupazione (pari all’1,61%), entrambi da sempre oggetto dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del DL 457/97, convertito nella legge n. 30/98, non si sono ravvisate ragioni per le quali anche l’incremento del contributo addizionale non debba essere oggetto di detto sgravio.

In definitiva, ad ottobre chi ha rinnovato contratti a termine dopo il 14.7.2018 dovrà versare gli arretrati all’INPS.

Ricordiamo comunque che sia il contributo dell’1,40% che quello dello 0,50% vengono restituiti dall’INPS se il datore di lavoro converte il contratto a tempo indeterminato oppure assume a tempo indeterminato lo stesso lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del rapporto a termine.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare l’argomento, rimaniamo a vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service SocietĂ  tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

Questo sito fa uso di Cookie per supportare l'attivitĂ  di navigazione.