CONVEGNI

CIRCOLARI

PUBBLICAZIONI

WEB INFODAY

WEBDESK

CONTATTI

Le ultime...

L’Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, rispetto la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente e autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Si ricorda che sono da considerarsi in “stato di disoccupazione” quei soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e che, in maniera alternativa, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono alcun tipo di attivitĂ  lavorativa, sia essa subordinata che autonoma;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo produce un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir.

Sono quindi commentate la situazioni riguardanti la conservazione, sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione.

Per quanto concerne un eventuale lavoro subordinato, viene ricordato che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione, così come conservare tale stato se già in NASpI, anche laddove esso svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir; in pratica ciò si ottiene con un reddito attualmente pari a 8.145 euro annui.

Si fa notare che la valutazione circa l’ammontare del reddito va effettuata in termini prospettici, ovvero osservando l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro in essere a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta.

L’eventuale sospensione dello stato di disoccupazione, che si ha “in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”, si ottiene ove non vi sia la conservazione dello suddetto stato, tenendo conto, appunto, del limite reddituale anzidetto. Il computo dei 180 giorni (6 mesi) è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno; pertanto, nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere. Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore a 8.145 euro.

Viene evidenziato come il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conservi lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto, ma solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di un’indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro.

Si riscontrano, quindi, 2 diverse situazioni:

  • contratto intermittente in cui non sia previsto un obbligo di risposta, e non sia quindi prevista l’indennitĂ  di disponibilitĂ , lo stato di disoccupazione sarĂ  sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attivitĂ  lavorativa, mentre il lavoratore resterĂ  disoccupato nei periodi di non lavoro;
  • contratto intermittente in cui sia previsto un obbligo di risposta, e la relativa indennitĂ , lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettica sia superiore a 8.145 euro. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.

In caso di tirocinio, che giuridicamente non è considerato un rapporto di lavoro, pur essendo prevista una specifica indennità di partecipazione, il tirocinante potrà rilasciare la DID ed essere considerato in stato di disoccupazione; stessa situazione per il soggetto che sia in stato di disoccupazione e che cominci un tirocinio. Le medesime considerazioni valgono per i casi di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità o socialmente utile.

In relazione a un’attività di lavoro autonomo si rileva che, nel caso in cui il cui reddito imponibile ai fini Irpef corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. A differenza del lavoro subordinato, in nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione. Si fa notare che il limite reddituale nel lavoro autonomo, che consente il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, è attualmente, nella generalità dei casi, pari a 4.800 euro annui. Ciò ad eccezione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, Tuir), per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è pari a 8.145 euro annui. Il lavoratore che si trovi a superare tali limiti di reddito è obbligato a comunicare tale superamento ai servizi competenti, ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, che decorre dalla data di superamento del limite reddituale stesso.

In tema di autonomia viene fatto rilevare che coloro che svolgono prestazioni occasionali (articolo 54-bis, D.L. 50/2017) sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa.

Considerato che le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 4/2019, si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019, ne deriva che le stesse avranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, per i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

Il soggetto che a decorrere dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a 8.145 euro, nell’anno solare, conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare l’argomento, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service SocietĂ  tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

Questo sito fa uso di Cookie per supportare l'attivitĂ  di navigazione.