Lo Statuto dei Lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere:
- impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- installati previo accordo collettivo stipulato dalla Rsu o dalle Rsa o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione o in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione delle sede territoriale dell'INL o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'INL.Ciò non vale per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli e nel rispetto della normativa sulla privacy.
In materia, una sentenza della Corte Europea dei diritti umani ha di recente ritenuto ammissibile l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro, perché vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La posizione del Garante
Il Garante per la privacy, in data 17 ottobre 2019, a mezzo di un comunicato stampa, ha commentato la sentenza della Corte di Strasburgo, sottolineando come la sorveglianza occulta non possa divenire prassi ordinaria, dovendo i controlli essere proporzionati e non eccedenti: vero è che la sentenza, da una parte, giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, ma dall'altra conferma il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.
La videosorveglianza occulta, perciò, è ammessa solo come extrema ratio, a fronte di gravi illeciti e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta, dunque, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare l’argomento, rimaniamo a vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.