Il 24 aprile 2020 è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo scorso. Il documento aggiornato è ora allegato al D.P.C.M. 26 aprile 2020, al numero 6. Si ricorda, peraltro che tra gli allegati al citato decreto sono presenti anche i protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica, nonché le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico.
È stato pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processualiâ€.
Si riportano nella tabella seguente le disposizioni di principale interesse per l’ambito di competenza.
Con la circolare n. 45/2020, l’Inps ha fornito le istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati ex L. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24, D.L. 18/2020:
Â
- congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti all’Inps e dipendenti del settore pubblico;
- in alternativa, possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
- incremento del numero di giorni di permesso retribuiti ex articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Â
Le prestazioni in argomento sono sostitutive della retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini fiscali. L'Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute Irpef e a riconoscere le detrazioni d’imposta spettanti, nonché ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica.
Â
L’articolo 63, D.L. 18/2020, titolato “Premio ai lavoratori dipendentiâ€, prevede che:
Â
- ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, Tuir, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
- i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- i sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.Â
Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha introdotto un bonus di 600 euro relativo al mese di marzo (che non concorre alla formazione dell’imponibile, quindi risulta detassato), riconosciuto ai soggetti che sono iscritti a una forma previdenziale dell’Inps:
•   l’articolo 27 riconosce il bonus ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
•   il successivo articolo 28 riguarda, invece, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della Gestione separata Inps);
•   l’articolo 29 attribuisce tale bonus anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
•   ai sensi dell’articolo 30 il bonus è concesso anche agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
•   l’articolo 38 riconosce il bonus anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione.
L’articolo 31 stabilisce che i bonus sopra elencati non sono tra essi cumulabili e gli stessi non sono riconosciuti ai percettori del reddito di cittadinanza.
Con la firma del decreto congiunto dei Ministeri dell’economia e del lavoro è stata data attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 44, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che istituisce il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza", utilizzabile da quei soggetti che non hanno potuto fruire delle indennità previste dai precedenti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo Decreto.
Si tratta dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (a titolo esemplificativo e non esaustivo i commercialisti, gli avvocati, i consulenti del lavoro, gli architetti, gli psicologi, gli agronomi, etc.), ai quali verrà concessa la possibilità di richiedere un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Lo stanziamento previsto per queste erogazioni ammonta, stando alle previsioni del Decreto, in 200 milioni di euro.