Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha introdotto un bonus di 600 euro relativo al mese di marzo (che non concorre alla formazione dell’imponibile, quindi risulta detassato), riconosciuto ai soggetti che sono iscritti a una forma previdenziale dell’Inps:
•   l’articolo 27 riconosce il bonus ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
•   il successivo articolo 28 riguarda, invece, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della Gestione separata Inps);
•   l’articolo 29 attribuisce tale bonus anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
•   ai sensi dell’articolo 30 il bonus è concesso anche agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
•   l’articolo 38 riconosce il bonus anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione.
L’articolo 31 stabilisce che i bonus sopra elencati non sono tra essi cumulabili e gli stessi non sono riconosciuti ai percettori del reddito di cittadinanza.
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Le indennità in esame sono, altresì, incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Ago e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016, e sue modifiche e integrazioni (c.d. APE sociale).
Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità .
Tutte queste indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
I chiarimenti in merito al funzionamento del bonus sono stati forniti con alcune risposte alle Faq pubblicate sul sito del Mef, oltre ad alcune circolari Inps, riguardanti sia le regole di applicazione dei benefici sia le modalità per la presentazione della domanda.
Con la circolare n. 49/2020 l’Inps esamina le diverse ipotesi nelle quali può essere riconosciuto il bonus di 600 euro, mentre con il precedente messaggio n. 1381/2020 era stata oggetto di analisi la modalità di presentazione delle domande. Di seguito si esaminano gli aspetti principali al fine della presentazione delle istanze, che, si ricorda, possono essere presentate a partire dal 1° aprile 2020.
Liberi professionisti e collaboratori
L’indennità prevista dall’articolo 27 è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata Inps.
I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità , non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tale bonus è, altresì, riconosciuto ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
L’Inps chiarisce che per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27.
Gestioni speciali dell’Ago
Il successivo articolo 28 prevede un’indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive Gestioni autonome.
Nelle Faq pubblicate sul sito del Mef viene, altresì, precisato che tale bonus può essere richiesto anche dai soci di società , di persone o di capitali, che siano iscritti alle Gestioni Inps; quindi non spetta automaticamente a tutti i soci, ma è necessario che questi, in quanto soci, siano iscritti a una forma previdenziale.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
Pertanto, ad esempio, il socio di Srl iscritto in quanto tale a una Gestione commercianti e altresì iscritto alla Gestione separata, in quanto amministratore, ha diritto al bonus ai sensi dell’articolo 28.
Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (agenti e rappresentanti); questa è un’apertura rispetto ad una prima posizione che vedeva esclusi tali soggetti.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori stagionali
L’articolo 29 prevede un’indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’Inps precisa che tale bonus è rivolto esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, così come individuati nelle tabelle allegate alla citata circolare (per la verifica dei settori di attività , si rinvia alla citata circolare Inps n. 49/2020).
Settore agricolo
L’articolo 30 prevede bonus di 600 euro anche in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
L’indennità può essere riconosciuta, previa domanda, ai menzionati lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Settore spettacolo
L’articolo 38 prevede un’indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: sono ammessi al bonus i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità in questione è erogata dall’Inps, previa domanda.
L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38.
Presentazione della domanda
I bonus sopra richiamati vengono erogati a seguito di presentazione della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, l’Istituto ha chiarito che i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
•   PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia dispositivo);
•   SPID di livello 2 o superiore;
•   Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
•   Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del Pin Inps, ricevuto via sms o e-mail subito dopo la relativa richiesta del Pin.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri