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Con la firma del decreto congiunto dei Ministeri dell’economia e del lavoro è stata data attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 44, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che istituisce il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza", utilizzabile da quei soggetti che non hanno potuto fruire delle indennità previste dai precedenti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo Decreto.

Si tratta dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (a titolo esemplificativo e non esaustivo i commercialisti, gli avvocati, i consulenti del lavoro, gli architetti, gli psicologi, gli agronomi, etc.), ai quali verrà concessa la possibilità di richiedere un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Lo stanziamento previsto per queste erogazioni ammonta, stando alle previsioni del Decreto, in 200 milioni di euro.

 

Le richieste potranno essere presentate alle rispettive Casse di previdenza a partire dal 1° aprile e non oltre il 30 aprile 2020 (le domande presentate successivamente a tale data saranno considerate inammissibili).

È bene precisare che la richiesta dell’indennità non avverrà nella modalità click day, ma comunque l’erogazione avverrà in ordine cronologico delle domande presentate.

Differentemente dal bonus previsto per gli iscritti alla Gestione separata Inps o alle Gestioni previdenziali Inps di artigiani e commercianti, per il quale non sono previste condizioni reddituali, il riconoscimento della presente indennità è subordinato alla verifica di precisi limiti reddituali da parte del soggetto richiedente e, in un determinato intervallo di reddito, l’ulteriore prova di aver subito una contrazione rispetto all’anno precedente. Informazioni in relazione alle quali i professionisti richiedenti dovranno rilasciare apposita autocertificazione.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altri benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, D.L. Cura Italia, nonché con il reddito di cittadinanza.

Per godere dell’indennità è, altresì, richiesta la regolarità contributiva con riferimento all’anno 2019.

In particolare, l’indennità dei 600 euro per il mese di marzo viene riconosciuta:

    ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”, non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, Decreto, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le definizioni

Cessazione dell’attività chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Riduzione o sospensione
dell’attività
una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del I trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Il Decreto precisa, coerentemente con il criterio di tassazione previsto per le categorie professionali, che ai fini della verifica delle predette soglie, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute dell’esercizio dell’attività.

Permangono, in relazione a talune categorie di contribuenti, quali ad esempio i professionisti in regime forfettario, talune perplessità circa le corrette modalità di determinazione del reddito. In attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, si ritiene che per ragioni di equità il reddito non possa che essere determinato con i medesimi criteri sia per i forfettari che per i non forfettari e, quindi, al lordo dei contributi previdenziali.

Il contenuto dell’autocertificazione

Nella richiesta, che può essere presentata per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, si deve dichiarare di:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) non aver percepito le altre indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, D.L. 18/2020, e/o il reddito di cittadinanza;
c) non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

alternativamente:

d) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore a 35.000 euro;
e) aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
f) aver percepito nell’anno d’imposta un reddito collocato nell’intervallo tra i 35.000 e i 50.000 euro e dimostrato di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al I trimestre 2020 rispetto al reddito del I trimestre 2019.

Desta qualche perplessità, con riferimento al caso in cui occorre dimostrare la riduzione reddituale (reddito 2018 compreso tra i 35 e i 50.000 euro), la scelta di adottare il parametro del reddito (e non, ad esempio, dei ricavi) dei primi 3 mesi del 2020, in quanto occorrerà, per talune situazioni, procedere a un aggiornamento contabile non sempre immediato, stante l’attuale situazione di emergenza.

   Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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