È stato pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Si riportano nella tabella seguente le disposizioni di principale interesse per l’ambito di competenza.
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Articolo 5 |
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza È previsto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), mediante modifica all’articolo 389, D.Lgs. 14/2019. |
Articolo 11 |
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione opera sui termini:
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle CCIAA; ove già pubblicati, le CCIAA provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, L. 386/1990. |
Articolo 18 |
Sospensione di versamenti tributari e contributivi Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
Per tali soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
Per tali soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti di cui sopra sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio:
La sospensione dei versamenti dell’Iva si applica per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020 (sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), e dell’articolo 61, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 (estensione della sospensione anche ai settori elencati con le lettere da a ad r), per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020 (federazioni sportive & c.). La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5 D.L. 18/2020 (i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato). L’Inps, l’Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai punti precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi, con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2 D.L. 18/2020. |
Articolo 19 |
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari Viene abrogato l’articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020, e sostituito con la nuova disposizione. Essa dispone, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 (in luogo del dell’originario 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalle quale risulti che i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. I medesimi soggetti provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. |
Articolo 21 |
Rimessione in termini per i versamenti I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 60, D.L. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. In considerazione del periodo emergenziale, la norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle P.A. con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60, D.L. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. |
Articolo 22 |
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020 Per l’anno 2020:
Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 (31 ottobre 2020). |
Articolo 23 |
Proroga Durf La norma proroga espressamente al 30 giugno 2020 la validità dei certificati emessi dall’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, in materia di appalti. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020. |
Articolo 25 |
Assistenza fiscale a distanza Con riferimento al periodo d'imposta 2019, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d’identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al Caf o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, ferma restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza. In particolare, viene consentito che i Caf e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione. L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Consentirebbe, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. Stessa finalità avrebbe la richiesta di deroga per l’assenza della sottoscrizione dei documenti, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell’assistenza fiscale, alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza. |
Articolo 30 |
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro dall’articolo 64, D.L. 18/2020, si applica anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Con D.M. saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. |
Articolo 34 |
Divieto di cumulo pensioni e redditi Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44, D.L. 18/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza), i professionisti devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico. La disposizione intende chiarire che i professionisti, ai fini della fruizione dell’indennità prevista quale reddito di ultima istanza, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre, non devono essere titolari di pensione. |
Articolo 35 |
Pin Inps Fino al termine dello stato di emergenza, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin) in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’emergenza. |
Articolo 37 |
Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza Il termine del 15 aprile 2020, previsto dall’articolo 103, commi 1 e 5, D.L. 18/2020, è prorogato al 15 maggio 2020. Tali disposizioni, a seguito della modifica, prevedono rispettivamente quanto segue:
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
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Articolo 38 |
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell’emergenza e salvo quanto poi specificato, è riconosciuto l’adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai contenuti economici previsti dall’atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal comitato di settore Regioni-sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. Le parti contrattuali si impegnano a concludere le trattative per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro 6 mesi dalla fine dell’emergenza, secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al punto successivo, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di quanto sopra. Il trattamento economico prima evidenziato viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e, conseguentemente, limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria, ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali. Le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, L. 160/2019, per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale. Per le medesime finalità è riconosciuto l’adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall’atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal comitato di settore Regioni-sanità in data 9 luglio 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. |
Articolo 39 |
Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX, D.Lgs. 230/1995, e con la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 230/1995, di una comunicazione di avvio dell’attività, corredata dal benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima verifica di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo D.Lgs.. L’utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del Decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva, non sono oggetto della comunicazione di cui sopra e restano soggetti al solo benestare dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 187/2000, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. Le disposizioni precedenti si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. |
Articolo 41 |
Disposizioni in materia di lavoro Le disposizioni degli articoli 19 e 22, D.L. 18/2020, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 22, comma 4, D.L. 18/2020, sono esenti dall’imposta di bollo. È, perciò, stata estesa la platea dei destinatari delle prestazioni Cigo, assegno ordinario Fis e Cigd anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Inoltre, è prevista l’esenzione da bollo per le domande di Cigd presentate alle Regioni e alle Province autonome. |
Articolo 44 |
Entrata in vigore Il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 9 aprile 2020. |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri