È stata pubblicata nella G.U. n. 301/2019 la L. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), riguardante le misure urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Tra le principali misure per il lavoro si segnalano importanti novità in materia di compensazioni indebite effettuate tramite modello F24, in riferimento alle quali sono previste specifiche sanzioni in vigore dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, e in tema di versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati in lavori oggetto di contratti di appalto e di subappalto.
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Contrasto delle indebite compensazioni |
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Articolo 3 |
L’articolo 3 introduce 2 importanti misure, aventi lo scopo di contrastare le indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 e di favorire i controlli preventivi da parte dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’effettiva spettanza dei crediti indicati nelle deleghe di pagamento:
L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail, a tal fine, definiscono procedure di cooperazione rafforzata, con la finalità di svolgere efficaci controlli in tema di compensazioni indebite, con la possibilità per i 2 Istituti di inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentino profili di rischio. Viene introdotta una nuova disciplina sanzionatoria, in vigore a partire dalle deleghe presentate dal mese di marzo 2020: nell’ipotesi in cui dai controlli effettuati emerga che i crediti indicati in F24 siano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente, entro 30 giorni da tale verifica:
Il meccanismo sanzionatorio descritto permette al contribuente inadempiente di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiarimenti in merito all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità ; nell’ipotesi in cui il pagamento non avvenga entro tale tempistica, l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.  |
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti |
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Articolo 4 |
L’articolo 4 introduce una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che, dal 1° gennaio 2020, riscrive integralmente l’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997; rispetto alla versione del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019):
A decorrere dal 1° gennaio 2020 il committente, sostituto d’imposta, che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza la possibilità di compensare le ritenute dovute con propri crediti fiscali. Al fine di consentire al committente la verifica del corretto ammontare degli importi versati, l’impresa appaltatrice o affidataria deve trasmettere al committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali:
In caso di subappalto, l’impresa subappaltatrice avrà l’obbligo di trasmettere tale documentazione sia all’impresa appaltatrice che al committente. Nell’ipotesi in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia ottemperato all’obbligo sopra descritto e/o risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice /affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa; a seguito di tale inadempimento è preclusa all’impresa appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Il committente ha l’obbligo di comunicare tale parziale sospensione dei pagamenti entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Qualora il committente non richieda copia delle deleghe di pagamento e informazioni relative ai lavoratori e non sospenda il pagamento dei corrispettivi a seguito dell’omesso/insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/ affidatorio/subappaltatore, esso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. Gli obblighi introdotti non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, mediante certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori dei seguenti requisiti: a) essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La certificazione che attesti il rispetto dei requisiti del punto a) e b) è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio. È previsto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il divieto per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati; sono escluse da tale divieto le aziende in regola in possesso dei requisiti del punto a) e b). |
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Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati |
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Articolo 13-ter |
L’articolo 13-ter prevede che le agevolazioni fiscali per favorire il rientro dei cervelli in Italia, introdotte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), si applicano, a partire dal periodo d’imposta 2019, ai lavoratori che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia e che risultano in possesso dei requisiti per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati ex articolo 16, D.L. 147/2015. Nell’originaria formulazione del Decreto Crescita le agevolazioni fiscali si applicavano unicamente a decorrere dall’anno d’imposta 2020. |
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Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell’assistenza fiscale |
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Articolo 16-bis |
L’articolo 16-bis dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è fissato in data 30 settembre, modificando la disciplina prevista dal Decreto Mef 164/2019; principale conseguenza di tale novità è la variazione dell’ultimo giorno utile:
A partire dal 2021, i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, sia che si rivolgano al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale, sia a un intermediario, quale un Caf-dipendenti. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf-dipendenti, purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Alla luce della rimodulazione del termine ultimo per la presentazione del modello 730 i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, a decorrere dal 2021, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:
Gli stessi termini sono previsti per l’elaborazione delle dichiarazioni da parte dei sostituti d’imposta. È previsto, alla luce delle nuove scadenze, che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione del 730 siano:
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione del 730 sono:
Viene, inoltre, modificato il termine ultimo per comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale riduzione del secondo acconto Irpef dovuto, che passa dal 30 settembre al 10 ottobre. In conseguenza del nuovo calendario 730, a decorre dal 2021 l’invio all’Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori della CU devono essere effettuati entro il 16 marzo, temine unico per i 2 adempimenti. Sempre in merito alla CU, è previsto che l’Agenzia delle entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet, renda disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. |
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Finanziamento della Cigs per cessazione dell’attività produttiva |
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Articolo 58-ter |
Viene modificata l'attribuzione delle risorse già stanziate per l’anno 2019, con una riduzione pari a 45 milioni di euro, per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà e riservato, ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, alle imprese con rilevanza economica strategica che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. Tali risorse vengono destinate per il finanziamento nel 2019 della proroga della Cigs per cessazione di attività , attivata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018. |
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Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
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  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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 Studio Associato
 Consulenti del Lavoro
 Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri
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