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Permessi assistenza disabili (L. 104/1992)

Come si ricorderà, l’articolo 24, D.L. 18/2020, aveva previsto che i 3 giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, concessi al lavoratore per assistere un familiare con handicap (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992), fossero incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile scorsi.
Il nuovo D.L. 34/2020, ex articolo 73, prevede ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Congedo genitori

Anche in questo caso l’articolo 23, D.L. 18/2020, aveva previsto, per l’anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo scorso, un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato in relazione all’assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni. Veniva riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2001, con copertura di contribuzione figurativa.
Il nuovo D.L. 34/2020, all’articolo 72, estende la durata di tale periodo di congedo. Viene, infatti, previsto che per il periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, in modo continuativo o frazionato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un congedo non superiore a 30 giorni per assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni. Viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2001.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si ricorda che gli eventuali periodi di congedo parentale (ex articoli 32 e 33, D.Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo speciale di cui sopra, con diritto all’indennità stabilita, e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Oltre a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato, con figli di età minore di 16 anni (prima tale norma era prevista per genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni) hanno comunque diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per il periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo, si presume, di 30 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Bonus baby-sitter

In alternativa al congedo sopra esposto, per i medesimi lavoratori dipendenti beneficiari, ovvero per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o a una Gestione Inps autonomi, è prevista la possibilità di scegliere per la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020.
Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia, ma anche, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione del figlio a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il suddetto bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive Casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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