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È stato convertito con L. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, segnalando le novità apposte in sede di conversione.

 

 

Articolo 

Contenuto 

Articolo 2-bis

Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

Fino al perdurare dello stato di emergenza, viene prevista per le aziende e gli enti del Ssn la possibilità di reclutamento del personale delle professioni sanitarie, dei medici specializzandi e degli operatori socio-sanitari, anche fuori graduatoria, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, ovvero assumendo a tempo determinato medici specializzandi in graduatoria (articolo 1, commi 547 e 548-bis, L. 145/2018).

Articolo 2-ter

Misure urgenti per l’accesso al Ssn

Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Ssn, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonchè di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 

Articolo 2-septies

Disposizioni urgenti in materia di volontariato

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017, in base al quale la qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 4-ter

Assistenza ad alunni e a persone con disabilità

Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro 10 giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di co-morbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

Articolo 5

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, è autorizzata l’erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.

Articolo 5-bis

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo n. 630/2020, nonché il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al codice di cui al D.Lgs. 50/2016.

Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell’Oms e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Articolo 5-sexies

Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. 

Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai Ccnl di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Articolo 16

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all’articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, D.L. 18/2020. 

Articolo 17-bis

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale 

Fino al termine dello stato di emergenza, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13, D.Lgs. 1/2018, e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Ssn e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 2, D.L. 19/2020, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 

I trattamenti di dati personali devono comunque essere effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5, Regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, fermo restando che le autorizzazioni al trattamento possono essere concesse con modalità semplificate, anche oralmente. 

Articolo 19

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario Fis

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020 ovvero assunti dal 24 febbraio al 17 marzo, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del Fis con la causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020.

Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza:

- dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale);

- dei termini per l’invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).

In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stata eliminata la procedura sindacale che tale norma, all’articolo 18, prevedeva in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 148/2015.

I periodi concessi per l’emergenza COVID-19:

- non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), 12 (durata), 29, comma 3 (Fis), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;

- sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per periodi decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell’Inps.

La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all’articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l’esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti e senza applicazione del tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

 

 

Articolo 19-bis 

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

In via di interpretazione autentica, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020 (Cigo, Fis, Fsba e altri Fondi, Cigd), nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. 

Articolo 20

Dalla Cigs alla Cigo

Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale).

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall’Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.

Articolo 21

Dall’assegno di solidarietà a quello ordinario

I datori di lavoro iscritti al Fis che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell’articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, comma 3 (durata prestazioni Fis), D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.

Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all’articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, limite che sarà monitorato dall’Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.

Articolo 22

Cassa in deroga

Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la Cigd, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto limitatamente sia ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020 sia, per effetto di quanto previsto dal D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo. 

L’accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e, novità della conversione in Legge, per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps e si applica la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all’Inps).

Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, 1° periodo, D.L. 18/2020, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Nei Decreti di riparto su base regionale delle risorse (si veda D.M. 23 marzo 2020) è stabilito il numero di Regioni o Province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori. I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di Cigd, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. 

Inoltre, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nelle predette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni, possono riconoscere trattamenti di Cigd, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo rispetto alle 9 settimane e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. 

 

 

Articolo 22-bis

Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19. 

Articolo 23

Congedo genitori lavoratori

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 5 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

  • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  • l’eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all’indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
  • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
  • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
  • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

 

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Articolo 24

Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili

Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Articolo 25

Congedo e bonus baby-sitter per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l’erogazione del bonus per servizi di baby-sitting.

Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall’Amministrazione di riferimento.

Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è prevista l’erogazione di un bonus per servizi di baby-sitting pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.

Articolo 26

Sorveglianza sanitaria attiva

Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 13/200, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), D.L. 19/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020). Tale condizione può essere attestata anche dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. 

Articolo 27

Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 28

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART-COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 29

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 30

Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 31

Incumulabilità tra indennità

Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Articolo 32

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

Il termine per le domande di disoccupazione agricola (ordinariamente il 31 marzo), per gli operai a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, viene prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Articolo 33

Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL

Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Articolo 34

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.

Articolo 35

Terzo settore

Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps).

Parimenti, slitta al 31 ottobre 2020 il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali.

Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio da parte di Onlus, OdV e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono, altresì, prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di Leggi nazionali e regionali.

Articolo 35-bis

Disposizioni in materia di volontari della protezione civile

I periodi continuativi di utilizzo di volontari della protezione civile di cui all’articolo 39, comma 2, D.Lgs. 1/2018, sono elevati fino a 180 giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell’anno, previsto sempre in 180 giorni.

Articolo 36

Patronati

I patronati, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, D.M. 193/2008, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; tuttavia, terminato lo stato emergenziale, è necessaria l’immediata regolarizzazione del mandato.

Articolo 37

Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020. 

I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. 

Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.

Articolo 38

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 39

Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta.

Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (smart working). 

In sede di conversione, tali misure sono state estese anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. 

Articolo 40

Sospensione delle misure di condizionabilità

Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini;
  • le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015);
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);
  • le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).

Per le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché per le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale che possono essere svolte a distanza, la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nel l’ambito del comune di appartenenza. 

Articolo 41

Sospensione dell’attività dei Comitati Inps

Vengono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati dell’Inps. Fino a tale data i presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ove già costituiti, sono nominati commissari dei rispettivi Fondi. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali (D.Lgs. 148/2015) saranno, quindi, concesse dai commissari anzidetti.

Articolo 42

Disposizioni Inail

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail. Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all’Inail; l’Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell’infortunato. Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria. Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro sia privati sia pubblici. 

Articolo 43

Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori

Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall’Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria. L’importo sarà erogato alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Articolo 44-bis

Indennità per i lavoratori autonomi Comuni zona rossa

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Articolo 45

Personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Le abilitazioni, già in possesso dello specifico personale, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità a effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Articolo 46

Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo)

A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.

Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Articolo 47

Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Nei centri semiresidenziali, comunque denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività viene sospesa fino al 3 aprile 2020.

Fermo quanto previsto in tema di congedo (articolo 23), aumento permessi di cui alla L. 104/1992 (articolo 24) o per lavoro agile (articolo 39), fino alla data del 30 aprile 2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (ex articolo 2119, cod. civ.), sempre che l’assenza sia preventivamente comunicata e venga motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità. 

Articolo 48

Prestazioni individuali domiciliari

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le P.A. forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. Le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione; le prestazioni effettuate saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà, inoltre, corrisposta un’ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. Tali pagamenti comporteranno la cessazione dei trattamenti Fis o Cigd, laddove riconosciuti, per la sospensione dei servizi educativi o dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Articolo 49

Fondo centrale di garanzia PMI

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI. 

La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. 

Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. 

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.

Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.

Articolo 49-bis

Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 

Per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni zona rossa, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% delL’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Articolo 51

Garanzie Confidi

Viene previsto che i contributi annui, nonché le altre somme corrisposte, con l’eccezione delle sanzioni, dai Confidi all’organismo per la tenuta del relativo Albo, sono deducibili dal contributo obbligatorio versato al Fondo di garanzia interconsortile.

Articolo 54

Estensione c.d. Fondo Gasparrini

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti (come precisato dopo le modifiche apportate in sede di conversione) di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus. Vengono, inoltre previste, quali cause di ammissione al Fondo, anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (la previsione era precedentemente contenuta nell’articolo 26, D.L. 9/2020).

Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.

In sede di conversione è stato precisato che:

- sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (il precedente limite era pari a 250.000 euro);

- la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Infine, viene previsto che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Con decreto Mef, di natura non regolamentare, saranno adottate le necessarie disposizioni.

Articolo 55

Estensione trasformazione DTA 

Viene estesa la possibilità di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta.

In particolare, tale possibilità è concessa alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni.

In tal caso, è ammessa la trasformazione delle DTA relative a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir; 

- Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. 

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (riportabilità per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti).

Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l’Ace sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti che non possono eccedere un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex articolo 2359, cod. civ., e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio; la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. 

Inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente:

1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d’imposta;

2. non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze di Ace.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere:

- utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;

- ceduti ex articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973;  

- o chiesti a rimborso. 

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap.

La trasformazione è condizionata all'esercizio entro la fine dell’esercizio di cessione del credito dell’opzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016.

La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, o lo stato di insolvenza. 

Articolo 56

Sostegno finanziario alle PMI

Vengono previste le seguenti misure di sostegno per le PMI (come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE) aventi sede in Italia, danneggiate dall’epidemia di COVID-19, e che, mediante apposita richiesta (contenente un’autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

L’ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell’importo massimo garantito, l’ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione.

A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce:

1. per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all’importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a);

2. per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; 

3. per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020.

L’escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a:

- inadempimento totale o parziale delle esposizioni; 

- mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati; 

- inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing.

Articolo 57

Supporto alla liquidità delle PMI

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. 

Articolo 58

Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981

Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 2, D.L. 251/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.

Articolo 60

Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo 

Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.

Articolo 61

Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato 

Viene prevista la sospensione degli adempimenti relativi a:

- adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

- versamenti relativi all’Iva, in scadenza nel mese di marzo 2020. 

La sospensione si applica a:

1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

10. aziende termali e centri per il benessere fisico;

11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

17. esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

18. organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal CTS.

Limitatamente alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa, è confermata la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall’articolo 29, D.P.R. 600/1973.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).

Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili).

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Articolo 61-bis

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Viene anticipata al 1° gennaio 2020, rispetto all’originario termine del 1° gennaio 2021, la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, D.L. 124/2019, con l’eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet.

In particolare, a decorrere da quest’anno:

1. i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 unitamente alle schede per la scelta della destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un Caf-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo;

2. fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, i Caf concludono le attività di comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:

a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

b) il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

c) il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

d) il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

3. il termine per la consegna delle CU, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’Inps, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni è il 16 marzo (si ricorda che il D.L. 9/2020 ha prorogato il termine al 31 marzo e, successivamente, il D.L. 23/2020 ha prorogato ulteriormente il termine al 30 aprile);

4. i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del 2, del 5 e dell'8 per mille entro:

a) il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

b) il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;

c) il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

d) il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal l° al 30 settembre;

5. il termine entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU all’Agenzia delle entrate, in via telematica, è il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per il 2020, non si applicheranno sanzioni se la trasmissione avviene entro il 30 aprile 2020, come previsto dal D.L. 23/2020. Rimane ferma la possibilità di invio telematico delle CU nei casi in cui il sostituito non possa accedere alla dichiarazione precompilata, ovvero la certificazione si riferisca a redditi esenti;

6. l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile. Limitatamente al 2020 il termine è individuato nel 5 maggio 2020;

7. il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre;

8. la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta deve essere fatta entro il 16 marzo.

Articolo 62

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi

Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In sede di conversione in Legge, è stato precisato che restano fermi i termini previsti all’articolo 61-bis per la precompilata.

Il comma 6 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019).

Il comma 5 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.

La sospensione dei versamenti Iva, di cui al comma, 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Brescia (comune aggiunto in sede di conversione), Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.

Il comma 7 prevedeva la possibilità di sospendere l’applicazione delle ritenute su compensi o ricavi particolari, ma la disposizione è stata abrogata in sede di conversione, in quanto riproposta (con ampliamento dei termini temporali) nel D.L. 23/2020.

Restano ferme le particolari disposizioni in tema di rinvio delle scadenze di versamento, contenute nel D.M. 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Articolo 62-bis

Proroga termini relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato

Sono prorogati di 12 mesi I termini scadenti nel 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune qualora non sia possibile procedere alle verifiche e al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Articolo 63

Premio ai lavoratori dipendenti 

Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese. L’incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Articolo 64

Credito d’imposta sanificazione

Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Alcune precisazioni sono contenute nella circolare n. 9/E/2020, paragrafo 13.

Articolo 65

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Viene riconosciuto per l’anno 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, contrariamente al tenore letterale della norma, ha precisato che il credito spetta alla sola condizione che il canone sia pagato al proprietario. Si veda la risoluzione n. 13/E/2020.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

In sede di conversione è stato previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

L’agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

Articolo 66

Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, è riconosciuto:

- alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;

- ai soggetti titolari di un reddito d’impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.

Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.

Per particolari disposizioni sulle modalità di erogazione e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento fiscale, si veda la risoluzione n. 21/E/2020.

Articolo 67

Sospensione attività accertative e di riscossione

Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle seguenti attività:

1. liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;

2. termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;

3. termini di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. 

I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo Pec.

I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l’interpello all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria.

Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.

Articolo 68

Sospensione riscossione

Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.

Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.

Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.

Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi:

- agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-bis - 3-sexies, D.L. 16/2012;

- alle ingiunzioni ex R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali;

- agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a:

- articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018;

- articolo 23, D.L. 119/2018;

- articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019;

e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020.

In sede di conversione, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo e i termini dei versamenti relativi agli accertamenti esecutivi doganali, alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, agli accertamenti esecutivi degli enti locali introdotti dalla legge di bilancio 2020     decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020 (e non da quella generale dell’8 marzo).

Ai fini di coordinamento viene, infine, previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

Per chiarimenti in merito alle attività connesse con la Riscossione, si rammenta che sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presenti delle Faq in continuo aggiornamento.

Articolo 69

Versamenti settore giochi

Vengono prorogati al 29 maggio 2020 i termini in scadenza al 30 aprile relativi a:

- prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), R.D. 773/1931;  

- canone concessorio. 

Le somme possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. 

La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive, dopo l’intervento in sede di conversione, entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, L. 147/2013.

Infine, sono prorogati di 6 mesi i termini di cui all’articolo 1, comma 727, L. 160/2019 e dagli articoli 2425 e 27, D.L. 124/2019.

Articolo 71

Menzione per i versamenti comunque effettuati

Il Mef, con Decreto, potrà prevedere forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste e dall’articolo 37 (contributi lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Mef.

In sede di conversione, è previsto che, con il medesimo decreto, saranno individuate le modalità con le quali sarà rilasciata la menzione che è utilizzabile ai fini commerciali e pubblicitari.

Articolo 72-bis

Sospensione pagamento bollette per utenze

Riproducendo il contenuto di cui all’articolo 4, D.L. 9/2020, viene demandato all’Arera (ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Aeegsi, originariamente Autorità  per l'energia elettrica e il gas - Aeeg) di prevedere, per i Comuni maggiormente colpiti dal  COVID-19, di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 72-ter

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Riprendendo quanto previsto dall’articolo 6, D.L. 9/2020, è previsto che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese ubicate nei territori dei primi Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1º marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero.

Articolo 73, comma 4

Deroga alle sedute in videoconferenza

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le sedute dei Consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Articolo 78, comma 2

Fondo a supporto dell’agricoltura

Viene costituito un Fondo, con una dotazione per l’anno 2020 pari a 100 milioni di euro, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Tale Fondo è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché a sostenere la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Con uno o più Decreti Mipaaf, saranno definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Articolo 78, comma 2-quinquies

Fondo di garanzia per l’agricoltura

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 11, comma 2, D.L. 185/2008, viene introdotta la possibilità per le imprese agricole di avvalersi degli interventi del Fondo di Garanzia, prevedendo, al contempo, che le organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese delle imprese agricole possano partecipare all’organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie.

Articolo 78, comma 2-quinquiesdecies

Sospensione versamenti settore florovivaistico

È introdotta:

- la sospensione, dal 29 aprile 2020 al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

- la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti Iva. 

I versamenti dovranno, poi, essere effettuati o in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o attraverso rateizzazione dell’importo, con la prima rata pagabile a decorrere da luglio 2020, e per un totale di 5 rate.

Articolo 78, comma 3-sexies

Proroga permessi lavoratori stagionali

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.

Articolo 78, commi 4-bis-4-quinquies

Mutui tasso zero per l’agricoltura

Viene introdotta la possibilità di concedere mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Con decreto Mipaaf saranno individuati criteri e modalità di concessione dei mutui nonché la copertura degli oneri previsti.

Articolo 78, comma 4-sexies

Rinegoziazione mutui in agricoltura

Viene introdotta la possibilità di procedere alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive. La rinegoziazione deve portare a un miglioramento delle condizioni applicabili, incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni onere, anche amministrativo a carico dell’imprese, comprese le spese istruttorie.

Articolo 83

Sospensione procedimenti civili, penali e tributari

Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché dei giudizi tributari. Si ricorda che, secondo quanto disposto dal D.L. 23/2020, il medesimo termine è stato ulteriormente sospeso sino al giorno 11 maggio 2020.

Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992. 

Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini.

Sono, inoltre, previsti una serie di provvedimenti per rendere applicabile la videoconferenza e l’utilizzo di sistemi telematici per il deposito degli atti per i processi, che, se compatibili, si rendono applicabili anche ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie e alla magistratura militare. 

Al riguardo, si trovano utili spunti nella circolare n. 10/E/2020.

Le varie Commissioni tributarie stanno emanando specifiche direttive per l’applicazione dei criteri generali al loro interno; si consiglia di fare riferimento a dette specifiche regole, che potrebbero differire da luogo a luogo.

La circolare n. 6/E/2020, infine, commenta la tematica della sospensione dei termini e dell’accertamento con adesione.

Articolo 91

Deroga agli inadempimenti contrattuali

Introducendo il comma 6-bis, al D.L. 6/2020, si prevede che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223, cod. civ., della responsabilità del debitore, anche in relazione all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Articolo 95

Sospensione canoni settore sportivo

Vengono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Articolo 96

Indennità collaboratori sportivi

Viene riconosciuta un’indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

Le domande, comprensive dell’autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.

A copertura dell’indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.

Articolo 98, comma 1

Bonus pubblicità

Viene modificato il c.d. bonus pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. 

Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Articolo 98, comma 2

Credito d’imposta edicole

Per il solo anno 2020, viene elevato a 4.000 euro il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.

Articolo 105

Estensione presunzione di esclusione del rapporto di lavoro in agricoltura 

A decorrere dal 17 marzo 2020, modificando quanto previsto dall’articolo 74, D.Lgs. 276/2003, è estesa al VI grado, e non più al IV, la presunzione per cui non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori in agricoltura.

Mediante la Legge di conversione, inoltre, viene estesa fino al termine dell'emergenza sanitaria l'applicazione della disciplina che esclude - a determinate condizioni - la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.

Articolo 106

Deroghe per l’approvazione dei bilanci

In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998.

Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.

In sede di conversione è stato previsto che tali droghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore.

Articolo 107

Differimento termini

Viene rinviato al 30 giugno 2020 il termine concesso per la determinazione delle tariffe Tari e della Tari corrispettivo.

I Comuni, inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 654 e 683, L. 147/2013, possono approvare le tariffe Tari e la tariffa corrispettiva applicata per il 2019 anche per il 2020.

Articolo 113

Rinvio scadenze adempimenti rifiuti

Vengono prorogati al 30 giugno 2002 i seguenti termini:

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;

- presentazione al Centro di coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; 

- versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

                                                                                                           Studio Associato

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